Art. 22
Commercio parallelo di medicinali veterinari
1. Il Ministero della salute e' l'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione al commercio parallelo sul territorio nazionale
di medicinali veterinari autorizzati in un altro Stato membro ove
sussistano le condizioni di cui all'articolo 102, paragrafo 1, del
regolamento.
2. Il distributore all'ingrosso che intende richiedere
l'autorizzazione di cui al comma 1, presenta la domanda al Ministero
della salute completa, oltre che delle informazioni e della
documentazione di cui all'articolo 102, paragrafi 6 e 7, del
regolamento, anche delle informazioni e della documentazione di
seguito elencate:
a) il nome, o ragione sociale, e il domicilio, o sede legale, del
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nonche' il
domicilio o la sede legale del distributore all'ingrosso nello Stato
membro di origine e del distributore all'ingrosso nello Stato membro
di destinazione;
b) la denominazione del medicinale veterinario;
c) le confezioni proposte;
d) il testo dell'etichettatura e del foglietto illustrativo
proposti;
e) le specie animali di destinazione;
f) l'impegno ad applicare il codice a lettura ottica di cui
all'allegato II del presente decreto sulle singole confezioni di
medicinali;
g) la dichiarazione di impegno da parte del distributore
all'ingrosso a comunicare eventuali variazioni intervenute nel
medicinale veterinario autorizzato al commercio parallelo;
h) l'impegno a tenere a disposizione, a favore del Ministero, un
campione di ciascun lotto del medicinale veterinario oggetto di
commercio parallelo per l'intera validita' del lotto stesso;
i) la dichiarazione di accettazione, da parte della persona
qualificata del fabbricante, ad effettuare il riconfezionamento del
medicinale veterinario oggetto di commercio parallelo.
3. Nel termine di novanta giorni dalla data di presentazione della
domanda, il Ministero della salute adotta il provvedimento di
autorizzazione, corredato dagli stampati approvati, ovvero adotta il
provvedimento di diniego.
4. Il titolare dell'autorizzazione al commercio parallelo comunica
al Ministero della salute almeno trenta giorni prima, ogni modifica
delle informazioni di cui al comma 2 al fine di consentire allo
stesso Ministero le opportune valutazioni.
Note all'art. 22:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6, si
veda nelle note alle premesse.