Art. 24 
 
Prescrizioni a carico del titolare dell'autorizzazione  alla  vendita
                       al dettaglio o diretta 
 
  1.  I  rivenditori  al  dettaglio  di  medicinali   veterinari   si
riforniscono  di  medicinali  veterinari  soltanto  dai  titolari  di
un'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, dai fabbricanti  e
dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio. 
  2. Fermo restando il rispetto della normativa nazionale in  materia
di vendita al dettaglio e  gli  obblighi  di  cui  all'articolo  103,
paragrafi 3 e 5, del  regolamento,  il  titolare  dell'autorizzazione
alla vendita al  dettaglio  e  alla  vendita  diretta  di  medicinali
veterinari osserva le seguenti disposizioni: 
    a) rendere i locali e le attrezzature accessibili in ogni momento
al personale incaricato dell'ispezione; 
    b) avvalersi sia in fase di  approvvigionamento,  per  quanto  di
competenza,  che  in  fase  di  distribuzione,  di   sistemi   o   di
apparecchiature idonee  a  garantire,  secondo  i  requisiti  tecnici
previsti dalla Farmacopea ufficiale, la  corretta  conservazione  dei
medicinali veterinari, anche durante il trasporto, ove previsto; 
    c) comunicare preventivamente  all'autorita'  competente  che  ha
rilasciato l'autorizzazione alla vendita diretta  qualsiasi  modifica
dei requisiti e delle  condizioni  richieste  ai  fini  del  rilascio
dell'autorizzazione. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
          nelle note alle premesse.