Art. 24
Prescrizioni a carico del titolare dell'autorizzazione alla vendita
al dettaglio o diretta
1. I rivenditori al dettaglio di medicinali veterinari si
riforniscono di medicinali veterinari soltanto dai titolari di
un'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, dai fabbricanti e
dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio.
2. Fermo restando il rispetto della normativa nazionale in materia
di vendita al dettaglio e gli obblighi di cui all'articolo 103,
paragrafi 3 e 5, del regolamento, il titolare dell'autorizzazione
alla vendita al dettaglio e alla vendita diretta di medicinali
veterinari osserva le seguenti disposizioni:
a) rendere i locali e le attrezzature accessibili in ogni momento
al personale incaricato dell'ispezione;
b) avvalersi sia in fase di approvvigionamento, per quanto di
competenza, che in fase di distribuzione, di sistemi o di
apparecchiature idonee a garantire, secondo i requisiti tecnici
previsti dalla Farmacopea ufficiale, la corretta conservazione dei
medicinali veterinari, anche durante il trasporto, ove previsto;
c) comunicare preventivamente all'autorita' competente che ha
rilasciato l'autorizzazione alla vendita diretta qualsiasi modifica
dei requisiti e delle condizioni richieste ai fini del rilascio
dell'autorizzazione.
Note all'art. 24:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
nelle note alle premesse.