Art. 25 
 
     Casi particolari di dispensazione dei medicinali veterinari 
 
  1. Ferma restando la presenza in commercio di  confezioni  multiple
di medicinali  veterinari  che  contengano  un  numero  di  foglietti
illustrativi pari al numero di frazioni dispensabili singolarmente, o
altro supporto elettronico fruibile per ogni frazione,  i  farmacisti
di cui all'articolo 23, comma 1, del presente decreto,  nel  rispetto
delle norme specifiche per la vendita al dettaglio possono vendere le
singole frazioni consegnando il foglietto illustrativo, ove presente,
al fine di fornire la quantita'  minima  del  medicinale  veterinario
necessaria al trattamento prescritto. 
  2. Il farmacista,  prima  della  vendita,  informa  l'utente  della
possibilita' di  utilizzare  un  medicinale  veterinario  generico  o
equivalente, quando  questo  e'  economicamente  piu'  conveniente  o
quando il medicinale veterinario prescritto non  e'  disponibile  nel
canale distributivo. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2, per  medicinale  veterinario
equivalente  si  intende  un  medicinale  veterinario,   diverso   da
medicinale biologico e immunologico, avente  la  stessa  composizione
qualitativa e quantitativa di  sostanze  attive  e  la  stessa  forma
farmaceutica del medicinale prescritto,  autorizzato  per  la  stessa
indicazione con identica  posologia  per  la  stessa  specie  animale
oggetto della prescrizione e, nel caso di  animali  allevati  per  la
produzione di alimenti a uso umano, con gli stessi tempi di attesa. 
  4. Il Ministero della  salute  provvede  alla  pubblicazione  e  al
relativo aggiornamento sul proprio sito istituzionale dell'elenco dei
medicinali veterinari di riferimento e dei  medicinali  generici  che
sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia.