Art. 25
Casi particolari di dispensazione dei medicinali veterinari
1. Ferma restando la presenza in commercio di confezioni multiple
di medicinali veterinari che contengano un numero di foglietti
illustrativi pari al numero di frazioni dispensabili singolarmente, o
altro supporto elettronico fruibile per ogni frazione, i farmacisti
di cui all'articolo 23, comma 1, del presente decreto, nel rispetto
delle norme specifiche per la vendita al dettaglio possono vendere le
singole frazioni consegnando il foglietto illustrativo, ove presente,
al fine di fornire la quantita' minima del medicinale veterinario
necessaria al trattamento prescritto.
2. Il farmacista, prima della vendita, informa l'utente della
possibilita' di utilizzare un medicinale veterinario generico o
equivalente, quando questo e' economicamente piu' conveniente o
quando il medicinale veterinario prescritto non e' disponibile nel
canale distributivo.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, per medicinale veterinario
equivalente si intende un medicinale veterinario, diverso da
medicinale biologico e immunologico, avente la stessa composizione
qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma
farmaceutica del medicinale prescritto, autorizzato per la stessa
indicazione con identica posologia per la stessa specie animale
oggetto della prescrizione e, nel caso di animali allevati per la
produzione di alimenti a uso umano, con gli stessi tempi di attesa.
4. Il Ministero della salute provvede alla pubblicazione e al
relativo aggiornamento sul proprio sito istituzionale dell'elenco dei
medicinali veterinari di riferimento e dei medicinali generici che
sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia.