Art. 26
Vendita in altri esercizi commerciali
1. La distribuzione all'ingrosso e la vendita dei medicinali
veterinari non soggetti a prescrizione veterinaria di cui
all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento, puo' essere effettuata
anche in esercizi commerciali diversi da quelli di cui all'articolo
23 del presente decreto.
2. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ad azione
antiparassitaria e disinfestante per uso esterno e per uso orale puo'
essere effettuata anche in esercizi commerciali diversi da quelli di
cui all'articolo 23, purche' non sia previsto obbligo di prescrizione
veterinaria.
3. Gli esercizi commerciali di cui al presente articolo si
approvvigionano dei predetti medicinali veterinari dai fabbricanti e
dai grossisti autorizzati nonche' dai depositari di cui all'articolo
19 o dai titolari di autorizzazione all'immissione in commercio e,
nel caso di cui al comma 1, da altri esercizi commerciali diversi da
quelli di cui all'articolo 23.
Note all'art. 26:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
nelle note alle premesse.