Art. 26 
 
                Vendita in altri esercizi commerciali 
 
  1. La  distribuzione  all'ingrosso  e  la  vendita  dei  medicinali
veterinari  non  soggetti   a   prescrizione   veterinaria   di   cui
all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento, puo' essere  effettuata
anche in esercizi commerciali diversi da quelli di  cui  all'articolo
23 del presente decreto. 
  2. La vendita al dettaglio  dei  medicinali  veterinari  ad  azione
antiparassitaria e disinfestante per uso esterno e per uso orale puo'
essere effettuata anche in esercizi commerciali diversi da quelli  di
cui all'articolo 23, purche' non sia previsto obbligo di prescrizione
veterinaria. 
  3.  Gli  esercizi  commerciali  di  cui  al  presente  articolo  si
approvvigionano dei predetti medicinali veterinari dai fabbricanti  e
dai grossisti autorizzati nonche' dai depositari di cui  all'articolo
19 o dai titolari di autorizzazione all'immissione  in  commercio  e,
nel caso di cui al comma 1, da altri esercizi commerciali diversi  da
quelli di cui all'articolo 23. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
          nelle note alle premesse.