Art. 27
Vendita al dettaglio di medicinali veterinari a distanza
1. E' consentita la vendita al dettaglio a distanza dei soli
medicinali veterinari non soggetti all'obbligo di prescrizione
veterinaria.
2. Fatte salve eventuali disposizioni territoriali in materia, il
rivenditore al dettaglio registra la propria attivita', secondo
quanto previsto dall'articolo 104 del regolamento.
3. La vendita al dettaglio a distanza dei medicinali veterinari e'
soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di vendita al
dettaglio di medicinali veterinari nonche' di tutti gli altri
obblighi di cui al regolamento e al presente decreto. I soggetti cui
agli articoli 23 e 26 del presente decreto, garantiscono il rispetto
delle condizioni di conservazione anche durante il trasporto.
4. Al fine di garantire la sicurezza dei medicinali veterinari
venduti a distanza al pubblico mediante i servizi della societa'
dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute
e' l'autorita' competente a emanare disposizioni per impedire
l'accesso ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali
da parte degli utenti, mediante richieste di connessione alla rete
internet provenienti dal territorio italiano ai sensi degli articoli
14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70.
5. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di
servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, per l'esame di casi segnalati o riscontrati nella
sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei carabinieri per la
tutela della salute finalizzata all'identificazione delle violazioni
della disciplina sulla vendita a distanza dei medicinali veterinari.
Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni
coinvolte, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il
Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come
osservatori, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
6. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria
della conferenza di servizi di cui al comma 5, dispone, con
provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche
commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della
societa' dell'informazione, di medicinali veterinari, compresi quelli
senza obbligo di prescrizione, non conformi ai requisiti previsti dal
presente decreto.
7. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 sono eseguiti dal Comando
dei carabinieri per la tutela della salute.
8. I provvedimenti amministrativi di blocco all'accesso dei siti
illegali di vendita on line di medicinali veterinari sono pubblicati
dal Ministero della salute sul proprio sito istituzionale.
Note all'art. 27:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli artt. 2, comma 1, lettera
a), 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico.), pubblicato nella
Gazz. Uff. 14 aprile 2003, n. 87, S.O.:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "servizi della societa' dell'informazione": le
attivita' economiche svolte in linea - on line - nonche' i
servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive
modificazioni;»
«Art. 14 (Responsabilita' nell'attivita' di semplice
trasporto - Mere conduit). - 1. Nella prestazione di un
servizio della societa' dell'informazione consistente nel
trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni
fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un
accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non e'
responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della
trasmissione;
c) non selezioni ne' modifichi le informazioni
trasmesse.
2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di
accesso, di cui al comma 1, includono la memorizzazione
automatica, intermedia e transitoria delle informazioni
trasmesse, a condizione che questa serva solo alla
trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua
durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a
tale scopo.
3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa
avente funzioni di vigilanza puo' esigere, anche in via
d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle
attivita' di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle
violazioni commesse.»
«Art. 15 (Responsabilita' nell'attivita' di
memorizzazione temporanea - caching). - 1. Nella
prestazione di un servizio della societa'
dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete
di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario
del servizio, il prestatore non e' responsabile della
memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali
informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu'
efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro
richiesta, a condizione che:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle
informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle
informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e
utilizzato dalle imprese del settore;
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia
ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per
ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni
che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non
appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le
informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano
inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni
e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale
o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o
la disabilitazione.
2. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa
avente funzioni di vigilanza puo' esigere, anche in via
d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle
attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle
violazioni commesse.»
«Art. 16 (Responsabilita' nell'attivita' di
memorizzazione di informazioni - hosting). - 1. Nella
prestazione di un servizio della societa'
dell'informazione. consistente nella memorizzazione di
informazioni fornite da un destinatario del servizio, il
prestatore non e' responsabile delle informazioni
memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a
condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto
che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto
attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di
fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita'
dell'attivita' o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su
comunicazione delle autorita' competenti, agisca
immediatamente per rimuovere le informazioni o per
disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o
il controllo del prestatore.
3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa
competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il
prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma
1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.»
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza
di servizi istruttoria puo' essere indetta
dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di
altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.»