Art. 27 
 
      Vendita al dettaglio di medicinali veterinari a distanza 
 
  1. E' consentita la  vendita  al  dettaglio  a  distanza  dei  soli
medicinali  veterinari  non  soggetti  all'obbligo  di   prescrizione
veterinaria. 
  2. Fatte salve eventuali disposizioni territoriali in  materia,  il
rivenditore al  dettaglio  registra  la  propria  attivita',  secondo
quanto previsto dall'articolo 104 del regolamento. 
  3. La vendita al dettaglio a distanza dei medicinali veterinari  e'
soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di vendita al
dettaglio  di  medicinali  veterinari  nonche'  di  tutti  gli  altri
obblighi di cui al regolamento e al presente decreto. I soggetti  cui
agli articoli 23 e 26 del presente decreto, garantiscono il  rispetto
delle condizioni di conservazione anche durante il trasporto. 
  4. Al fine di garantire  la  sicurezza  dei  medicinali  veterinari
venduti a distanza al pubblico  mediante  i  servizi  della  societa'
dell'informazione di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero  della  salute
e'  l'autorita'  competente  a  emanare  disposizioni  per   impedire
l'accesso ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali
da parte degli utenti, mediante richieste di  connessione  alla  rete
internet provenienti dal territorio italiano ai sensi degli  articoli
14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del  decreto  legislativo  9
aprile 2003, n. 70. 
  5. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di
servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7  agosto  1990,
n.  241,  per  l'esame  di  casi  segnalati   o   riscontrati   nella
sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei  carabinieri  per  la
tutela della salute finalizzata all'identificazione delle  violazioni
della disciplina sulla vendita a distanza dei medicinali  veterinari.
Alla  conferenza  di  servizi   partecipano,   come   amministrazioni
coinvolte, il Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy  e  il
Comando  dei  carabinieri  per  la  tutela  della  salute   e,   come
osservatori, l'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato  e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
  6. Il Ministero della  salute,  anche  a  seguito  dell'istruttoria
della  conferenza  di  servizi  di  cui  al  comma  5,  dispone,  con
provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione  di  pratiche
commerciali  consistenti  nell'offerta,  attraverso  i  mezzi   della
societa' dell'informazione, di medicinali veterinari, compresi quelli
senza obbligo di prescrizione, non conformi ai requisiti previsti dal
presente decreto. 
  7. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 sono eseguiti dal  Comando
dei carabinieri per la tutela della salute. 
  8. I provvedimenti amministrativi di blocco  all'accesso  dei  siti
illegali di vendita on line di medicinali veterinari sono  pubblicati
dal Ministero della salute sul proprio sito istituzionale. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli artt. 2, comma  1,  lettera
          a), 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile  2003,  n.
          70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
          aspetti    giuridici    dei    servizi    della    societa'
          dell'informazione  nel  mercato  interno,  con  particolare
          riferimento al commercio  elettronico.),  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 14 aprile 2003, n. 87, S.O.: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a) "servizi della societa'  dell'informazione":  le
          attivita' economiche svolte in linea - on line - nonche'  i
          servizi definiti dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),
          della  legge  21  giugno  1986,  n.   317,   e   successive
          modificazioni;» 
                «Art. 14 (Responsabilita' nell'attivita' di  semplice
          trasporto - Mere conduit). - 1.  Nella  prestazione  di  un
          servizio della societa' dell'informazione  consistente  nel
          trasmettere, su una  rete  di  comunicazione,  informazioni
          fornite da un destinatario del servizio, o nel  fornire  un
          accesso alla rete di comunicazione, il  prestatore  non  e'
          responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: 
                  a) non dia origine alla trasmissione; 
                  b)   non   selezioni    il    destinatario    della
          trasmissione; 
                  c) non  selezioni  ne'  modifichi  le  informazioni
          trasmesse. 
                2. Le attivita' di trasmissione  e  di  fornitura  di
          accesso, di cui al comma  1,  includono  la  memorizzazione
          automatica, intermedia  e  transitoria  delle  informazioni
          trasmesse,  a  condizione  che  questa  serva   solo   alla
          trasmissione sulla rete  di  comunicazione  e  che  la  sua
          durata non ecceda il  tempo  ragionevolmente  necessario  a
          tale scopo. 
                3. L'autorita' giudiziaria  o  quella  amministrativa
          avente funzioni di vigilanza puo'  esigere,  anche  in  via
          d'urgenza,  che   il   prestatore,   nell'esercizio   delle
          attivita' di cui al comma 2, impedisca o  ponga  fine  alle
          violazioni commesse.» 
                «Art.   15   (Responsabilita'    nell'attivita'    di
          memorizzazione  temporanea   -   caching).   -   1.   Nella
          prestazione    di    un     servizio     della     societa'
          dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete
          di comunicazione, informazioni fornite da  un  destinatario
          del servizio,  il  prestatore  non  e'  responsabile  della
          memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di  tali
          informazioni effettuata  al  solo  scopo  di  rendere  piu'
          efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a  loro
          richiesta, a condizione che: 
                  a) non modifichi le informazioni; 
                  b) si conformi  alle  condizioni  di  accesso  alle
          informazioni; 
                  c) si conformi alle norme  di  aggiornamento  delle
          informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e
          utilizzato dalle imprese del settore; 
                  d) non interferisca con l'uso lecito di  tecnologia
          ampiamente  riconosciuta  e  utilizzata  nel  settore   per
          ottenere dati sull'impiego delle informazioni; 
                  e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni
          che ha  memorizzato,  o  per  disabilitare  l'accesso,  non
          appena venga effettivamente a conoscenza del fatto  che  le
          informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano
          inizialmente sulla rete o che l'accesso  alle  informazioni
          e' stato disabilitato oppure che un organo  giurisdizionale
          o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o
          la disabilitazione. 
                2. L'autorita' giudiziaria  o  quella  amministrativa
          avente funzioni di vigilanza puo'  esigere,  anche  in  via
          d'urgenza,  che   il   prestatore,   nell'esercizio   delle
          attivita' di cui al comma 1, impedisca o  ponga  fine  alle
          violazioni commesse.» 
                «Art.   16   (Responsabilita'    nell'attivita'    di
          memorizzazione di  informazioni  -  hosting).  -  1.  Nella
          prestazione    di    un     servizio     della     societa'
          dell'informazione.  consistente  nella  memorizzazione   di
          informazioni fornite da un destinatario  del  servizio,  il
          prestatore   non   e'   responsabile   delle   informazioni
          memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio,  a
          condizione che detto prestatore: 
                  a) non sia effettivamente a  conoscenza  del  fatto
          che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per  quanto
          attiene ad azioni risarcitorie,  non  sia  al  corrente  di
          fatti o di circostanze che rendono  manifesta  l'illiceita'
          dell'attivita' o dell'informazione; 
                  b) non  appena  a  conoscenza  di  tali  fatti,  su
          comunicazione   delle    autorita'    competenti,    agisca
          immediatamente  per  rimuovere  le   informazioni   o   per
          disabilitarne l'accesso. 
                2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita'  o
          il controllo del prestatore. 
                3. L'autorita' giudiziaria  o  quella  amministrativa
          competente puo' esigere, anche in  via  d'urgenza,  che  il
          prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al  comma
          1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma  1  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241: 
                «Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La  conferenza
          di    servizi    istruttoria    puo'     essere     indetta
          dall'amministrazione  procedente,  anche  su  richiesta  di
          altra amministrazione  coinvolta  nel  procedimento  o  del
          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici
          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime
          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le
          modalita' previste dall'articolo  14-bis  o  con  modalita'
          diverse, definite dall'amministrazione procedente.»