Art. 28 
 
                      Prescrizione veterinaria 
 
  1. La prescrizione  veterinaria,  che  reca  gli  elementi  di  cui
all'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento, e' redatta in formato
elettronico, tramite il sistema informativo di tracciabilita' di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto. Sono fatte
salve  le  disposizioni  piu'  restrittive  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309. 
  2. La validita' della prescrizione veterinaria decorre  dalla  data
del rilascio ed e' stabilita in: 
    a) sei mesi per la prescrizione veterinaria ripetibile  che  puo'
essere utilizzata per un massimo di dieci volte entro tale periodo; 
    b) trenta giorni per la prescrizione veterinaria non  ripetibile,
per  la  prescrizione  veterinaria  per  l'acquisto  di   scorta   di
medicinali e per la prescrizione veterinaria  di  medicinali  il  cui
impiego   non   e'   previsto   dai    termini    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio. 
  3.  Restano  ferme  le  norme  sulle  prescrizioni  di   medicinali
contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309 del  1990,  nonche'  la  validita'
della prescrizione veterinaria  per  i  medicinali  antimicrobici  di
cinque giorni dalla data del  suo  rilascio,  prevista  dall'articolo
105, paragrafo 10, del regolamento. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309 si veda nelle note alle premesse.