Art. 28
Prescrizione veterinaria
1. La prescrizione veterinaria, che reca gli elementi di cui
all'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento, e' redatta in formato
elettronico, tramite il sistema informativo di tracciabilita' di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto. Sono fatte
salve le disposizioni piu' restrittive di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.
2. La validita' della prescrizione veterinaria decorre dalla data
del rilascio ed e' stabilita in:
a) sei mesi per la prescrizione veterinaria ripetibile che puo'
essere utilizzata per un massimo di dieci volte entro tale periodo;
b) trenta giorni per la prescrizione veterinaria non ripetibile,
per la prescrizione veterinaria per l'acquisto di scorta di
medicinali e per la prescrizione veterinaria di medicinali il cui
impiego non e' previsto dai termini dell'autorizzazione
all'immissione in commercio.
3. Restano ferme le norme sulle prescrizioni di medicinali
contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nonche' la validita'
della prescrizione veterinaria per i medicinali antimicrobici di
cinque giorni dalla data del suo rilascio, prevista dall'articolo
105, paragrafo 10, del regolamento.
Note all'art. 28:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
nelle note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 si veda nelle note alle premesse.