Art. 29 
 
                 Impiego di medicinali antimicrobici 
 
  1. Il Ministero della  salute,  in  conformita'  all'articolo  107,
paragrafo  4,  del  regolamento,  fornisce  orientamenti  sui  rischi
associati  alla  metafilassi  e  sui  criteri   relativi   alla   sua
applicazione, su alternative adeguate all'impiego per metafilassi  di
medicinali antimicrobici nonche' sui  casi  eccezionali  di  un  loro
utilizzo per profilassi. I  predetti  orientamenti  sono  oggetto  di
revisione costante alla luce dei nuovi dati scientifici. 
  2.  L'impiego  di  medicinali  antimicrobici   per   profilassi   e
metafilassi avviene in osservanza alle disposizioni del  regolamento,
agli orientamenti forniti dall'autorita' competente e alle  politiche
nazionali sull'impiego prudente degli  antimicrobici  e  deve  essere
debitamente giustificato e documentato. 
  3.  Fermo  restando   quanto   previsto   dall'articolo   107   del
regolamento, gli operatori e i medici veterinari,  nell'ambito  delle
loro rispettive responsabilita', tengono conto delle seguenti misure: 
    a) l'associazione di piu' di un medicinale veterinario contenente
sostanze  attive  antimicrobiche  e'  consentita  soltanto  in   casi
opportunamente giustificati e documentati e per la somministrazione a
un singolo animale. Il trattamento di un gruppo ristretto di  animali
con piu' di un  medicinale  veterinario  contenente  sostanze  attive
antimicrobiche deve essere opportunamente giustificato sulla base  di
una diagnosi  clinica  e  di  laboratorio,  che  includa  la  coltura
batterica e il test di sensibilita'; 
    b)  gli   antibiotici,   per   cui   specifiche   raccomandazioni
scientifiche dell'Agenzia europea per i medicinali  raccomandano  una
limitazione, sono impiegati, per  quanto  possibile,  sulla  base  di
esami batteriologici e test di sensibilita', per accertarsi  che  non
esistano altri antibiotici sufficientemente  efficaci  o  appropriati
per trattare la malattia diagnosticata; 
    c)  gli   antibiotici,   per   cui   specifiche   raccomandazioni
scientifiche dell'Agenzia europea per i medicinali  raccomandano  una
limitazione sono impiegati per metafilassi solo in casi  eccezionali,
sulla base di  esami  batteriologici  e  test  di  sensibilita',  per
accertarsi  che  non  esistano  altri  antibiotici   sufficientemente
efficaci o appropriati per trattare la malattia diagnosticata,  salvo
casi particolari, adeguatamente motivati  e  documentati  dal  medico
veterinario; 
    d)  gli   antibiotici,   per   cui   specifiche   raccomandazioni
scientifiche dell'Agenzia europea per i medicinali  raccomandano  una
limitazione, non sono impiegati per la profilassi; 
    e)  i   mangimi   medicati   contenenti   medicinali   veterinari
antimicrobici  non  sono  utilizzati  per  la  profilassi  ai   sensi
dell'articolo 17,  paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  2019/4  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. 
  4. Le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'ambito delle proprie competenze, collaborano  con  il  Ministero
della salute ai fini del contrasto alla resistenza agli antimicrobici
promuovendo corsi di formazione e attivita' divulgative per operatori
e medici veterinari, dandone annualmente comunicazione  al  Ministero
della salute. 
  5. Per favorire un  impiego  consapevole  degli  antimicrobici,  le
organizzazioni e le associazioni di  categoria  promuovono  corsi  di
formazione e attivita' divulgative per i medici veterinari e per  gli
operatori,  dandone  annualmente  comunicazione  al  Ministero  della
salute. 
  6.  Le  spese  di  partecipazione  alle   attivita'   formative   e
divulgative di cui ai commi 4 e 5 sono a carico dei medici veterinari
e degli operatori. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
          nelle note alle premesse.