Art. 29
Impiego di medicinali antimicrobici
1. Il Ministero della salute, in conformita' all'articolo 107,
paragrafo 4, del regolamento, fornisce orientamenti sui rischi
associati alla metafilassi e sui criteri relativi alla sua
applicazione, su alternative adeguate all'impiego per metafilassi di
medicinali antimicrobici nonche' sui casi eccezionali di un loro
utilizzo per profilassi. I predetti orientamenti sono oggetto di
revisione costante alla luce dei nuovi dati scientifici.
2. L'impiego di medicinali antimicrobici per profilassi e
metafilassi avviene in osservanza alle disposizioni del regolamento,
agli orientamenti forniti dall'autorita' competente e alle politiche
nazionali sull'impiego prudente degli antimicrobici e deve essere
debitamente giustificato e documentato.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 107 del
regolamento, gli operatori e i medici veterinari, nell'ambito delle
loro rispettive responsabilita', tengono conto delle seguenti misure:
a) l'associazione di piu' di un medicinale veterinario contenente
sostanze attive antimicrobiche e' consentita soltanto in casi
opportunamente giustificati e documentati e per la somministrazione a
un singolo animale. Il trattamento di un gruppo ristretto di animali
con piu' di un medicinale veterinario contenente sostanze attive
antimicrobiche deve essere opportunamente giustificato sulla base di
una diagnosi clinica e di laboratorio, che includa la coltura
batterica e il test di sensibilita';
b) gli antibiotici, per cui specifiche raccomandazioni
scientifiche dell'Agenzia europea per i medicinali raccomandano una
limitazione, sono impiegati, per quanto possibile, sulla base di
esami batteriologici e test di sensibilita', per accertarsi che non
esistano altri antibiotici sufficientemente efficaci o appropriati
per trattare la malattia diagnosticata;
c) gli antibiotici, per cui specifiche raccomandazioni
scientifiche dell'Agenzia europea per i medicinali raccomandano una
limitazione sono impiegati per metafilassi solo in casi eccezionali,
sulla base di esami batteriologici e test di sensibilita', per
accertarsi che non esistano altri antibiotici sufficientemente
efficaci o appropriati per trattare la malattia diagnosticata, salvo
casi particolari, adeguatamente motivati e documentati dal medico
veterinario;
d) gli antibiotici, per cui specifiche raccomandazioni
scientifiche dell'Agenzia europea per i medicinali raccomandano una
limitazione, non sono impiegati per la profilassi;
e) i mangimi medicati contenenti medicinali veterinari
antimicrobici non sono utilizzati per la profilassi ai sensi
dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/4 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle proprie competenze, collaborano con il Ministero
della salute ai fini del contrasto alla resistenza agli antimicrobici
promuovendo corsi di formazione e attivita' divulgative per operatori
e medici veterinari, dandone annualmente comunicazione al Ministero
della salute.
5. Per favorire un impiego consapevole degli antimicrobici, le
organizzazioni e le associazioni di categoria promuovono corsi di
formazione e attivita' divulgative per i medici veterinari e per gli
operatori, dandone annualmente comunicazione al Ministero della
salute.
6. Le spese di partecipazione alle attivita' formative e
divulgative di cui ai commi 4 e 5 sono a carico dei medici veterinari
e degli operatori.
Note all'art. 29:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
nelle note alle premesse.