Art. 49 
 
Disposizioni  relative   agli   uffici   del   pubblico   ministero -
  Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale 
  1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice  di  procedura  penale,
dopo le parole: «articoli 473 e  474,»  sono  inserite  le  seguenti:
«517-quater,». 
 
          Note all'art. 49: 
              - Si riporta l'articolo  51  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 51 (Uffici del pubblico  ministero.  Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica  distrettuale).  -  1.  Le
          funzioni di pubblico ministero sono esercitate: 
                a) nelle indagini preliminari e nei  procedimenti  di
          primo grado, dai magistrati della procura della  Repubblica
          presso il tribunale; 
                b) nei giudizi di impugnazione dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di  appello  o  presso  la
          corte di cassazione. 
              2. Nei casi di avocazione,  le  funzioni  previste  dal
          comma 1 lettera a) sono  esercitate  dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di appello. 
              Nei casi di avocazione previsti dall'articolo  371-bis,
          sono esercitate dai magistrati  della  Direzione  nazionale
          antimafia e antiterrorismo. 
              3. Le funzioni previste dal  comma  1  sono  attribuite
          all'ufficio  del  pubblico  ministero  presso  il   giudice
          competente a norma del capo II del titolo I. 
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui  agli  articoli  416,  sesto  e
          settimo comma, 416, realizzato  allo  scopo  di  commettere
          taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi  1,  3  e
          3-ter,  e  12-bis  del  testo  unico   delle   disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n.  286,  416,  realizzato  allo  scopo  di
          commettere delitti  previsti  dagli  articoli  473  e  474,
          517-quater,    600,    601,    602,    416-bis,    416-ter,
          452-quaterdecies e 630 del codice  penale,  per  i  delitti
          commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
          articolo 416-bis ovvero al fine  di  agevolare  l'attivita'
          delle associazioni previste dallo stesso articolo,  nonche'
          per i delitti previsti dall'articolo  74  del  testo  unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, dall'articolo  291-quater  del  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate  nel  comma  1
          lettera  a)  sono  attribuite  all'ufficio   del   pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente. 
              3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis  e  dai  commi
          3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta  il  procuratore
          distrettuale, il procuratore generale presso  la  corte  di
          appello puo', per  giustificati  motivi,  disporre  che  le
          funzioni di pubblico ministero per  il  dibattimento  siano
          esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
          Repubblica presso il giudice competente. 
              3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo  le
          funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente. 
              3-quinquies. Quando si tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
          600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,  600-quinquies,
          609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies,  617-bis,
          617-ter, 617-quater,  617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,
          635-ter, 635-quater, 640-ter  e  640-quinquies  del  codice
          penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera  a),  del
          presente articolo sono attribuite all'ufficio del  pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente.».