Art. 50
Misure per la formazione specialistica
1. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito delle
materie di competenza, puo' segnalare al Ministro della giustizia,
entro il 31 agosto di ogni anno, specifiche aree tematiche, inerenti
al contrasto, in sede civile e penale, della contraffazione di titoli
di proprieta' industriale, nelle quali ritiene opportuna una
formazione specializzata degli operatori della giustizia, ai fini
dell'eventuale inserimento delle stesse nelle linee programmatiche di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006,
n. 26.
Note all'art. 50:
- Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 30
gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore
della magistratura, nonche' disposizioni in tema di
tirocinio e formazione degli uditori giudiziari,
aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25
luglio 2005, n. 150):
«Art. 5 (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato
direttivo e' composto da dodici membri.
2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e
i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei
docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee
programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore
della magistratura e dal Ministro della giustizia, il
programma annuale dell'attivita' didattica; approva la
relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia
e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i
docenti delle singole sessioni formative, determina i
criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede
alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di
settore l'incarico di curare ambiti specifici di attivita';
nomina il segretario generale e il vice segretario
generale; vigila sul corretto andamento della Scuola;
approva il bilancio di previsione e il bilancio
consuntivo.».