Art. 51
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
in materia di sanzioni amministrative per l'acquisto e
l'introduzione di merci contraffatte
1. Al fine di rafforzare l'efficacia deterrente delle sanzioni
pecuniarie a carico degli acquirenti di merci contraffatte e di
garantire un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella lotta
alla contraffazione nei rispettivi territori, all'articolo 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ai commi 7 e 7-bis, la parola: «100» e' sostituita dalla
seguente «300»;
b) al comma 8, secondo periodo, le parole: «destinate per il 50
per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento
allo Stato, secondo le modalita' di cui al primo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «interamente versate all'ente locale
competente».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in euro
130.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi
dell'articolo 59.
Note all'art. 51:
- Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla
contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del
sistema produttivo). - 1. Per il rilancio del sistema
portuale italiano, con l'obiettivo di consentire l'ingresso
e l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione
europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei
traffici, nonche' per l'incentivazione dei sistemi
logistici nazionali in grado di rendere piu' efficiente lo
stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle
merci, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' definito, ferme
restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di
polizia doganale, il riassetto delle procedure
amministrative di sdoganamento delle merci, con
l'individuazione di forme di semplificazione e di
coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle dogane,
per le procedure di competenza di altre amministrazioni che
concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque
nell'osservanza dei principi della massima riduzione dei
termini di conclusione dei procedimenti e della
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per
procedimenti tra loro analoghi, della disciplina uniforme
dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso
diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione, dell'accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita',
dell'adeguamento delle procedure alle tecnologie
informatiche, del piu' ampio ricorso alle forme di
autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti
in materia. E' fatta salva la disciplina in materia di
circolazione in ambito internazionale dei beni culturali di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a
rilasciare le prescritte certificazioni possono comunque
consentire, in alternativa, la presentazione di
certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.
3. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: "Agenzia delle entrate" sono
inserite le seguenti: "e all'Agenzia delle dogane".
4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza
delle apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia
delle dogane installate nei maggiori porti ed interporti
del territorio nazionale, favorire la presenza delle
imprese sul mercato attraverso lo snellimento delle
operazioni doganali corrette ed il contrasto di quelle
fraudolente, nonche' assicurare un elevato livello di
deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla
criminalita' internazionale, l'Agenzia delle dogane
utilizza, entro il limite di ottanta milioni di euro, le
maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate
all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3)
della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10
ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l'acquisizione
di mezzi tecnici e strumentali nonche' finalizzate al
potenziamento delle attivita' di accertamento, ispettive e
di contrasto alle frodi.
5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8
giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al presente comma
si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno; (4)
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.
6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a.,
come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e'
elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che
riguardano attivita' aggiuntive delle imprese, derivanti da
acquisizioni di imprese, "joint-venture" o altro e che
garantiscano il mantenimento delle capacita' produttive
interne. Resta ferma la facolta' del CIPE di variare, con
proprio provvedimento, la percentuale della predetta
partecipazione.
6-bis. Al fine di potenziare l'attivita' della SIMEST
Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese,
le regioni possono assegnare in gestione alla societa'
stessa propri fondi rotativi con finalita' di venture
capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di
partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del
capitale o fondo sociale di societa' o imprese partecipate
da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono
autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST
Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni
del Mezzogiorno, le quote di partecipazione
complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono
raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del
capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con
finalita' di venture capital previsti dal presente comma
possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo
unico di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la
competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione
di cui al decreto del Vice Ministro delle attivita'
produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale provvede,
con proprio decreto, all'integrazione della composizione
del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un
rappresentante della regione assegnataria del fondo per le
specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 300 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che
acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualita'
o per la condizione di chi le offre o per l'entita' del
prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le
norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed
in materia di proprieta' industriale. In ogni caso si
procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al
presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto
costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un
operatore commerciale o importatore o da qualunque altro
soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' stabilita da un minimo di
20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono
applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del
1981, all'accertamento delle violazioni provvedono,
d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa.
7-bis. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 300 euro fino a 7.000 euro l'acquirente
finale che, all'interno degli spazi doganali, introduce con
qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti
da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le
norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in
materia di proprieta' industriale e di diritto d'autore, a
condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a
venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a
5 chili e che l'introduzione dei beni non risulti connessa
a un'attivita' commerciale.
7-ter. L'onere economico della custodia e della
distruzione delle merci e' posto a carico dell'acquirente
finale o, ove questi non provveda, del vettore e la
distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni
dalla confisca di cui al comma 7.
7-quater. La sanzione amministrativa di cui al comma
7-bis e' irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli competente per il luogo dove e' stato
accertato il fatto. La sanzione e' applicata ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni
previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli,
anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del
Ministero delle attivita' produttive e del Ministero degli
affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione.
Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale,
le somme sono interamente versate all'ente locale
competente.
9. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, dopo le parole: "fallaci indicazioni di
provenienza" sono inserite le seguenti: "o di origine".
10. All'articolo 517 del codice penale, le parole: "due
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila euro".
11. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione
di cui all'articolo 1-quater, opera in stretto
coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi
esteri.
12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi
della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n.
273, non si applicano ai progetti delle imprese che,
investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul
territorio nazionale delle attivita' di ricerca, sviluppo,
direzione commerciale, nonche' di una parte sostanziale
delle attivita' produttive.
13.
14. Allo scopo di favorire l'attivita' di ricerca e
innovazione delle imprese italiane ed al fine di
migliorarne l'efficienza nei processi di
internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla
Simest S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 della legge 24
aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del 25 per
cento del capitale o fondo sociale della societa' nel caso
in cui le imprese italiane intendano effettuare
investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata
del contratto.
15.
15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle
rappresentanze diplomatiche, per le finalita' della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti
dai relativi obblighi internazionali, sulla base di
interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi
documenti analitici dei costi e delle voci di spesa,
approvati dagli organi deliberanti.
15-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, le
somme non erogate dal funzionario delegato in esecuzione di
specifici interventi, progetti o programmi possono essere
temporaneamente utilizzate, nell'ambito della medesima sede
all'estero, per spese di analoga natura derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate, in attesa della
definizione delle procedure di accredito del successivo
ordine di rimessa valutaria. All'atto della ricezione dei
nuovi fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro
l'anno di riferimento, e' obbligatoria la sistemazione
contabile della cassa temporaneamente utilizzata.
15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale
sono condizionate al rilascio di un'attestazione da parte
del capo missione sullo stato di realizzazione degli
interventi, progetti o programmi. Entro sessanta giorni
dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il
funzionario delegato presenta una relazione sullo stato
dell'intervento, progetto o programma, accompagnata dalla
distinta delle spese sostenute nell'esercizio. Entro
novanta giorni dalla conclusione di ciascun intervento,
progetto o programma, il funzionario delegato versa
all'erario le eventuali economie e presenta ai competenti
uffici dell'Amministrazione degli affari esteri
l'attestazione di tale versamento, la rendicontazione
finale, corredata della documentazione di spesa, nonche'
una relazione attestante l'effettiva realizzazione
dell'intervento, progetto o programma e il raggiungimento
degli obiettivi prefissati. In caso di avvicendamento tra
funzionari delegati, la rendicontazione e' resa a cura del
funzionario delegato in carica, sulla base di specifici
passaggi di consegne; i relativi verbali sono allegati al
rendiconto e, in caso di oggettiva impossibilita', al
rendiconto e' allegata una specifica dichiarazione del
medesimo funzionario in carica, attestante le ragioni del
mancato passaggio di consegne. In tali casi, ciascun
funzionario delegato e' comunque responsabile per gli atti
di spesa della propria gestione.
15-quinquies. Con regolamento emanato con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di armonizzazione del regime giuridico delle
rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di
cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi
finanziari fino all'anno 2010.
15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di
emergenza di cui all'articolo 11 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni, mediante fondi
accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo
missione puo' stipulare convenzioni con le organizzazioni
non governative che operano localmente. La congruita' dei
tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non
governative per la realizzazione di programmi di
microcredito e' attestata dal capo della rappresentanza
diplomatica.
15-septies. Per le spese di funzionamento delle unita'
tecniche di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 26
febbraio 1987, n. 49, nelle more dell'accredito della
successiva rimessa valutaria, il funzionario delegato puo'
temporaneamente utilizzare fondi di analoga natura comunque
disponibili, ove cio' sia indispensabile per assicurare la
continuita' dei servizi. All'atto della ricezione dei fondi
accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di
riferimento, e' obbligatoria la sistemazione contabile
della cassa temporaneamente utilizzata. I fondi di cui al
presente comma sono accreditati dalla Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli
affari esteri al capo della rappresentanza diplomatica.».