Art. 51 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80,
  in  materia   di   sanzioni   amministrative   per   l'acquisto   e
  l'introduzione di merci contraffatte 
  1. Al fine di  rafforzare  l'efficacia  deterrente  delle  sanzioni
pecuniarie a carico degli  acquirenti  di  merci  contraffatte  e  di
garantire un maggiore coinvolgimento degli enti  locali  nella  lotta
alla contraffazione nei  rispettivi  territori,  all'articolo  1  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14  maggio  2005,  n.  80,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) ai commi 7 e 7-bis,  la  parola:  «100»  e'  sostituita  dalla
seguente «300»; 
    b) al comma 8, secondo periodo, le parole: «destinate per  il  50
per cento all'ente locale competente e per il restante 50  per  cento
allo Stato, secondo le  modalita'  di  cui  al  primo  periodo»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «interamente  versate  all'ente  locale
competente». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati  in  euro
130.100 annui a  decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 59. 
 
          Note all'art. 51: 
              - Si riporta l'articolo 1 del  decreto-legge  14  marzo
          2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          maggio 2005, n. 80, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla
          contraffazione e  sostegno  all'internazionalizzazione  del
          sistema produttivo). -  1.  Per  il  rilancio  del  sistema
          portuale italiano, con l'obiettivo di consentire l'ingresso
          e l'uscita delle merci dal territorio doganale  dell'Unione
          europea  in  tempi  tecnici  adeguati  alle  esigenze   dei
          traffici,  nonche'   per   l'incentivazione   dei   sistemi
          logistici nazionali in grado di rendere piu' efficiente  lo
          stoccaggio,  la  manipolazione  e  la  distribuzione  delle
          merci,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  adottato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, e' definito,  ferme
          restando le vigenti disposizioni in materia di  servizi  di
          polizia   doganale,   il    riassetto    delle    procedure
          amministrative   di   sdoganamento   delle    merci,    con
          l'individuazione  di  forme   di   semplificazione   e   di
          coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle  dogane,
          per le procedure di competenza di altre amministrazioni che
          concorrono  allo  sdoganamento  delle  merci,  e   comunque
          nell'osservanza dei principi della  massima  riduzione  dei
          termini   di   conclusione   dei   procedimenti   e   della
          uniformazione  dei  tempi  di  conclusione   previsti   per
          procedimenti tra loro analoghi, della  disciplina  uniforme
          dei procedimenti dello stesso tipo che si  svolgono  presso
          diverse  amministrazioni  o  presso  diversi  uffici  della
          medesima     amministrazione,     dell'accorpamento     dei
          procedimenti che si riferiscono  alla  medesima  attivita',
          dell'adeguamento   delle    procedure    alle    tecnologie
          informatiche,  del  piu'  ampio  ricorso  alle   forme   di
          autocertificazione, sulla base delle  disposizioni  vigenti
          in materia. E' fatta salva  la  disciplina  in  materia  di
          circolazione in ambito internazionale dei beni culturali di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              2. Ai fini di cui al comma 1,  i  soggetti  deputati  a
          rilasciare le prescritte  certificazioni  possono  comunque
          consentire,   in   alternativa,   la    presentazione    di
          certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato. 
              3. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, dopo le parole: "Agenzia delle entrate"  sono
          inserite le seguenti: "e all'Agenzia delle dogane". 
              4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza
          delle  apparecchiature  scanner  in  dotazione  all'Agenzia
          delle dogane installate nei maggiori  porti  ed  interporti
          del  territorio  nazionale,  favorire  la  presenza   delle
          imprese  sul  mercato  attraverso  lo   snellimento   delle
          operazioni doganali corrette  ed  il  contrasto  di  quelle
          fraudolente,  nonche'  assicurare  un  elevato  livello  di
          deterrenza ai  traffici  connessi  al  terrorismo  ed  alla
          criminalita'   internazionale,   l'Agenzia   delle   dogane
          utilizza, entro il limite di ottanta milioni  di  euro,  le
          maggiori somme rispetto  all'esercizio  precedente  versate
          all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3)
          della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10
          ottobre 1989, n. 349, sono disponibili  per  l'acquisizione
          di mezzi  tecnici  e  strumentali  nonche'  finalizzate  al
          potenziamento delle attivita' di accertamento, ispettive  e
          di contrasto alle frodi. 
              5. E' istituito presso  il  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  un  apposito  Fondo  con  la  dotazione  di
          34.180.000 euro per l'anno 2005,  di  39.498.000  euro  per
          l'anno 2006, di  38.700.000  euro  per  l'anno  2007  e  di
          42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
          connesse all'istituzione del Sistema d'informazione  visti,
          finalizzato al contrasto della criminalita'  organizzata  e
          della immigrazione illegale attraverso lo scambio  tra  gli
          Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
          di cui alla decisione  2004/512/CE  del  Consiglio,  dell'8
          giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al presente  comma
          si provvede con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere  di
          cui al presente comma si provvede: 
                a) quanto a  euro  4.845.000  per  il  2005,  a  euro
          15.000.000 per ciascuno degli anni 2006  e  2007,  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2005-2007,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  "Fondo
          speciale"  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,  allo  scopo
          parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005  e
          per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni  2006  e  2007,
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri
          e,  per  euro  3.500.000  per  il  2005,   l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'interno; (4) 
                b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
          a decorrere dal 2008,  mediante  utilizzo  di  parte  delle
          maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7,
          comma 3; 
                c) quanto a euro  29.335.000  per  il  2005,  a  euro
          24.498.000 per il 2006 e ad euro  1.134.000  per  il  2007,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2005,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al predetto Ministero. 
              6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a.,
          come previsto dalla  legge  24  aprile  1990,  n.  100,  e'
          elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che
          riguardano attivita' aggiuntive delle imprese, derivanti da
          acquisizioni di imprese,  "joint-venture"  o  altro  e  che
          garantiscano il  mantenimento  delle  capacita'  produttive
          interne. Resta ferma la facolta' del CIPE di  variare,  con
          proprio  provvedimento,  la  percentuale   della   predetta
          partecipazione. 
              6-bis. Al fine di potenziare l'attivita'  della  SIMEST
          Spa a supporto dell'internazionalizzazione  delle  imprese,
          le regioni possono  assegnare  in  gestione  alla  societa'
          stessa propri  fondi  rotativi  con  finalita'  di  venture
          capital,  per  l'acquisizione  di   quote   aggiuntive   di
          partecipazione fino a un  massimo  del  49  per  cento  del
          capitale o fondo sociale di societa' o imprese  partecipate
          da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono
          autonomi e restano distinti  dal  patrimonio  della  SIMEST
          Spa. Qualora i fondi rotativi siano  assegnati  da  regioni
          del    Mezzogiorno,    le    quote    di     partecipazione
          complessivamente  detenute   dalla   SIMEST   Spa   possono
          raggiungere una  percentuale  fino  al  70  per  cento  del
          capitale o fondo sociale. I fondi  rotativi  regionali  con
          finalita' di venture capital previsti  dal  presente  comma
          possono anche confluire, ai fini della gestione, nel  fondo
          unico di cui all'articolo 1,  comma  932,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  estendendosi  agli   stessi   la
          competenza del Comitato di indirizzo e  di  rendicontazione
          di  cui  al  decreto  del  Vice  Ministro  delle  attivita'
          produttive n. 404 del 26 agosto  2003.  Il  Ministro  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale provvede,
          con proprio decreto,  all'integrazione  della  composizione
          del Comitato di  indirizzo  e  di  rendicontazione  con  un
          rappresentante della regione assegnataria del fondo per  le
          specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              7. E' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 300 euro fino  a  7.000  euro  l'acquirente  finale  che
          acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro  qualita'
          o per la condizione di chi le offre  o  per  l'entita'  del
          prezzo, inducano a ritenere  che  siano  state  violate  le
          norme in materia di origine e provenienza dei  prodotti  ed
          in materia di  proprieta'  industriale.  In  ogni  caso  si
          procede alla confisca amministrativa delle cose di  cui  al
          presente comma. Restano ferme le norme di  cui  al  decreto
          legislativo 9 aprile  2003,  n.  70.  Salvo  che  il  fatto
          costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da  un
          operatore commerciale o importatore o  da  qualunque  altro
          soggetto  diverso  dall'acquirente  finale,   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria e'  stabilita  da  un  minimo  di
          20.000 euro fino ad un milione di euro.  Le  sanzioni  sono
          applicate ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.  689.
          Fermo restando quanto  previsto  in  ordine  ai  poteri  di
          accertamento degli ufficiali  e  degli  agenti  di  polizia
          giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689  del
          1981,   all'accertamento   delle   violazioni   provvedono,
          d'ufficio  o   su   denunzia,   gli   organi   di   polizia
          amministrativa. 
              7-bis.  E'  punito  con  la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 300  euro  fino  a  7.000  euro  l'acquirente
          finale che, all'interno degli spazi doganali, introduce con
          qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti
          da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le
          norme in materia di origine e provenienza dei prodotti,  in
          materia di proprieta' industriale e di diritto d'autore,  a
          condizione che i beni introdotti siano pari o  inferiori  a
          venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a
          5 chili e che l'introduzione dei beni non risulti  connessa
          a un'attivita' commerciale. 
              7-ter.  L'onere  economico  della  custodia   e   della
          distruzione delle merci e' posto a  carico  dell'acquirente
          finale o,  ove  questi  non  provveda,  del  vettore  e  la
          distruzione deve avvenire  nel  termine  di  trenta  giorni
          dalla confisca di cui al comma 7. 
              7-quater. La sanzione amministrativa di  cui  al  comma
          7-bis e' irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane  e
          dei  monopoli  competente  per  il  luogo  dove  e'   stato
          accertato il fatto. La sanzione e' applicata ai sensi della
          legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              8. Le somme derivanti dall'applicazione delle  sanzioni
          previste dal comma 7 sono versate all'entrata del  bilancio
          dello Stato per essere riassegnate  ad  appositi  capitoli,
          anche di nuova istituzione, dello stato di  previsione  del
          Ministero delle attivita' produttive e del Ministero  degli
          affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione.
          Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale,
          le  somme  sono   interamente   versate   all'ente   locale
          competente. 
              9. All'articolo 4, comma 49, della  legge  24  dicembre
          2003, n. 350,  dopo  le  parole:  "fallaci  indicazioni  di
          provenienza" sono inserite le seguenti: "o di origine". 
              10. All'articolo 517 del codice penale, le parole: "due
          milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila euro". 
              11. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione
          di   cui   all'articolo   1-quater,   opera   in    stretto
          coordinamento con le omologhe strutture degli  altri  Paesi
          esteri. 
              12. I benefici e  le  agevolazioni  previsti  ai  sensi
          della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre  2002,  n.
          273, non  si  applicano  ai  progetti  delle  imprese  che,
          investendo all'estero, non prevedano  il  mantenimento  sul
          territorio nazionale delle attivita' di ricerca,  sviluppo,
          direzione commerciale, nonche'  di  una  parte  sostanziale
          delle attivita' produttive. 
              13. 
              14. Allo scopo di favorire  l'attivita'  di  ricerca  e
          innovazione  delle  imprese  italiane   ed   al   fine   di
          migliorarne     l'efficienza      nei      processi      di
          internazionalizzazione, le partecipazioni  acquisite  dalla
          Simest S.p.a. ai  sensi  dell'articolo  1  della  legge  24
          aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del  25  per
          cento del capitale o fondo sociale della societa' nel  caso
          in   cui   le   imprese   italiane   intendano   effettuare
          investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata
          del contratto. 
              15. 
              15-bis. I fondi di cui all'articolo 25,  comma  1,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 12 aprile 1988, n. 177,  sono  accreditati  alle
          rappresentanze diplomatiche, per le finalita'  della  legge
          26 febbraio 1987, n. 49, e per  gli  adempimenti  derivanti
          dai  relativi  obblighi  internazionali,  sulla   base   di
          interventi, progetti o programmi,  corredati  dei  relativi
          documenti analitici  dei  costi  e  delle  voci  di  spesa,
          approvati dagli organi deliberanti. 
              15-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, le
          somme non erogate dal funzionario delegato in esecuzione di
          specifici interventi, progetti o programmi  possono  essere
          temporaneamente utilizzate, nell'ambito della medesima sede
          all'estero,  per  spese  di  analoga  natura  derivanti  da
          obbligazioni giuridicamente perfezionate, in  attesa  della
          definizione delle procedure  di  accredito  del  successivo
          ordine di rimessa valutaria. All'atto della  ricezione  dei
          nuovi fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro
          l'anno di  riferimento,  e'  obbligatoria  la  sistemazione
          contabile della cassa temporaneamente utilizzata. 
              15-quater. Le erogazioni successive a  quella  iniziale
          sono condizionate al rilascio di un'attestazione  da  parte
          del  capo  missione  sullo  stato  di  realizzazione  degli
          interventi, progetti o  programmi.  Entro  sessanta  giorni
          dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio   finanziario,   il
          funzionario delegato presenta  una  relazione  sullo  stato
          dell'intervento, progetto o programma,  accompagnata  dalla
          distinta  delle  spese  sostenute   nell'esercizio.   Entro
          novanta giorni dalla  conclusione  di  ciascun  intervento,
          progetto  o  programma,  il  funzionario   delegato   versa
          all'erario le eventuali economie e presenta  ai  competenti
          uffici    dell'Amministrazione    degli    affari    esteri
          l'attestazione  di  tale  versamento,  la   rendicontazione
          finale, corredata della documentazione  di  spesa,  nonche'
          una   relazione   attestante   l'effettiva    realizzazione
          dell'intervento, progetto o programma e  il  raggiungimento
          degli obiettivi prefissati. In caso di  avvicendamento  tra
          funzionari delegati, la rendicontazione e' resa a cura  del
          funzionario delegato in carica,  sulla  base  di  specifici
          passaggi di consegne; i relativi verbali sono  allegati  al
          rendiconto e,  in  caso  di  oggettiva  impossibilita',  al
          rendiconto e'  allegata  una  specifica  dichiarazione  del
          medesimo funzionario in carica, attestante le  ragioni  del
          mancato  passaggio  di  consegne.  In  tali  casi,  ciascun
          funzionario delegato e' comunque responsabile per gli  atti
          di spesa della propria gestione. 
              15-quinquies. Con regolamento emanato con  decreto  del
          Ministro degli affari esteri, di concerto con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          di    armonizzazione    del    regime    giuridico    delle
          rendicontazioni degli interventi, progetti o  programmi  di
          cooperazione  allo   sviluppo   conclusi   negli   esercizi
          finanziari fino all'anno 2010. 
              15-sexies. Per la  realizzazione  degli  interventi  di
          emergenza di cui all'articolo 11 della  legge  26  febbraio
          1987, n. 49, e  successive  modificazioni,  mediante  fondi
          accreditati  alle  rappresentanze  diplomatiche,  il   capo
          missione puo' stipulare convenzioni con  le  organizzazioni
          non governative che operano localmente. La  congruita'  dei
          tassi  di  interesse  applicati  dalle  organizzazioni  non
          governative  per   la   realizzazione   di   programmi   di
          microcredito e' attestata  dal  capo  della  rappresentanza
          diplomatica. 
              15-septies. Per le spese di funzionamento delle  unita'
          tecniche di cui all'articolo 13, comma 5,  della  legge  26
          febbraio 1987,  n.  49,  nelle  more  dell'accredito  della
          successiva rimessa valutaria, il funzionario delegato  puo'
          temporaneamente utilizzare fondi di analoga natura comunque
          disponibili, ove cio' sia indispensabile per assicurare  la
          continuita' dei servizi. All'atto della ricezione dei fondi
          accreditati, e comunque improrogabilmente entro  l'anno  di
          riferimento,  e'  obbligatoria  la  sistemazione  contabile
          della cassa temporaneamente utilizzata. I fondi di  cui  al
          presente comma sono accreditati  dalla  Direzione  generale
          per la  cooperazione  allo  sviluppo  del  Ministero  degli
          affari esteri al capo della rappresentanza diplomatica.».