Art. 52
Modifica all'articolo 517 del codice penale in materia
di vendita di prodotti industriali con segni mendaci
1. All'articolo 517 del codice penale, dopo la parola: «Chiunque»
sono inserite le seguenti: «detiene per la vendita,».
Note all'art. 52:
- Si riporta l'articolo 517 del codice penale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni
mendaci). - Chiunque detiene per la vendita, pone in
vendita o mette altrimenti in circolazione opere
dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o
segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in
inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualita'
dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto non e'
preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila
euro».