Art. 52 
 
 
       Modifica all'articolo 517 del codice penale in materia 
        di vendita di prodotti industriali con segni mendaci 
 
  1. All'articolo 517 del codice penale, dopo la  parola:  «Chiunque»
sono inserite le seguenti: «detiene per la vendita,». 
 
          Note all'art. 52: 
              - Si riporta l'articolo 517  del  codice  penale,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 517 (Vendita di prodotti  industriali  con  segni
          mendaci). -  Chiunque  detiene  per  la  vendita,  pone  in
          vendita  o   mette   altrimenti   in   circolazione   opere
          dell'ingegno o prodotti industriali,  con  nomi,  marchi  o
          segni distintivi nazionali o  esteri,  atti  a  indurre  in
          inganno il compratore sull'origine, provenienza o  qualita'
          dell'opera o del prodotto, e' punito, se il  fatto  non  e'
          preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la
          reclusione fino a due anni e con la multa fino a  ventimila
          euro».