Art. 53
Modifiche all'articolo 260 del codice di procedura penale in materia
di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro
1. All'articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis e' sostituito da seguente:
«3-bis. L'autorita' giudiziaria, anche su richiesta dell'organo
accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o
di convalida del sequestro non e' piu' assoggettabile a riesame,
dispone il prelievo di uno o piu' campioni, con l'osservanza delle
formalita' di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della
merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la
fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione,
quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia
risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la
salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la
violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura
contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della
merce e' assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini,
l'autorita' giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento
motivato»;
b) al comma 3-ter:
1) al primo periodo, le parole: «puo' procedere» sono
sostituite dalla seguente: «procede» e dopo le parole: «merci
contraffatte» sono inserite le seguenti: «o usurpative»;
2) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente:
«La distruzione puo' avvenire dopo quindici giorni dalla
comunicazione, salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria, ed
e' preceduta dal prelievo di uno o piu' campioni, con l'osservanza
delle formalita' di cui all'articolo 364».
Note all'art. 53:
- Si riporta l'articolo 260 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 260 (Apposizione dei sigilli alle cose
sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose
sequestrate). - 1. Le cose sequestrate si assicurano con il
sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni
dell'autorita' giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste
ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro
mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo
a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.
2. L'autorita' giudiziaria fa estrarre copia dei
documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni
delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di
difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in
cancelleria o segreteria gli originali dei documenti,
disponendo, quanto alle cose, in conformita' dell'articolo
259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di
programmi informatici, la copia deve essere realizzata su
adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la
conformita' della copia all'originale e la sua
immodificabilita'; in tali casi, la custodia degli
originali puo' essere disposta anche in luoghi diversi
dalla cancelleria o dalla segreteria.
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi,
l'autorita' giudiziaria ne ordina, secondo i casi,
l'alienazione o la distruzione.
3-bis. L'autorita' giudiziaria, anche su richiesta
dell'organo accertatore o della per- sona offesa, quando il
decreto di sequestro o di convalida del sequestro non e'
piu' assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o
piu' campioni, con l'osservanza delle formalita' di cui
all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce
residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la
fabbricazione, il possesso, la detenzione o la
commercializzazione, quando le stesse sono di difficile
custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente
onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene
pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei
predetti divieti, anche in ragione della natura
contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione
della merce e' assolutamente necessaria per la prosecuzione
delle indagini, l'autorita' giudiziaria dispone in tal
senso con provvedimento motivato.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico
di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di
tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, procede
alla distruzione delle merci contraffatte o usurpative
sequestrate, previa comunicazione all'autorita'
giudiziaria. La distruzione puo' avvenire dopo quindici
giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione
dell'autorita' giudiziaria, ed e' preceduta dal prelievo di
uno o piu' campioni, con l'osservanza delle formalita' di
cui all'articolo 364.».