Art. 53 
 
Modifiche all'articolo 260 del codice di procedura penale in  materia
  di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro 
  1. All'articolo 260 del codice di procedura penale  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: 
      «3-bis. L'autorita' giudiziaria, anche su richiesta dell'organo
accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro  o
di convalida del sequestro non  e'  piu'  assoggettabile  a  riesame,
dispone il prelievo di uno o piu' campioni,  con  l'osservanza  delle
formalita' di cui all'articolo 364, e  ordina  la  distruzione  della
merce residua, nel caso di merci di  cui  sono  comunque  vietati  la
fabbricazione, il possesso, la detenzione o  la  commercializzazione,
quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia
risulta particolarmente onerosa o pericolosa  per  la  sicurezza,  la
salute  o  l'igiene  pubblica  ovvero  quando  risulti  evidente   la
violazione dei  predetti  divieti,  anche  in  ragione  della  natura
contraffatta o usurpativa delle  merci.  Se  la  conservazione  della
merce e' assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini,
l'autorita'  giudiziaria  dispone  in  tal  senso  con  provvedimento
motivato»; 
    b) al comma 3-ter: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «puo'   procedere»   sono
sostituite  dalla  seguente:  «procede»  e  dopo  le  parole:  «merci
contraffatte» sono inserite le seguenti: «o usurpative»; 
      2) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal  seguente:
«La  distruzione   puo'   avvenire   dopo   quindici   giorni   dalla
comunicazione, salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria, ed
e' preceduta dal prelievo di uno o piu'  campioni,  con  l'osservanza
delle formalita' di cui all'articolo 364». 
 
          Note all'art. 53: 
              - Si riporta l'articolo 260  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  260   (Apposizione   dei   sigilli   alle   cose
          sequestrate.   Cose   deperibili.   Distruzione   di   cose
          sequestrate). - 1. Le cose sequestrate si assicurano con il
          sigillo dell'ufficio giudiziario e  con  le  sottoscrizioni
          dell'autorita' giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste
          ovvero, in relazione alla  natura  delle  cose,  con  altro
          mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo
          a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia. 
              2.  L'autorita'  giudiziaria  fa  estrarre  copia   dei
          documenti e fa eseguire  fotografie  o  altre  riproduzioni
          delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono  di
          difficile custodia, le unisce agli atti e fa  custodire  in
          cancelleria  o  segreteria  gli  originali  dei  documenti,
          disponendo, quanto alle cose, in conformita'  dell'articolo
          259. Quando  si  tratta  di  dati,  di  informazioni  o  di
          programmi informatici, la copia deve essere  realizzata  su
          adeguati  supporti,  mediante  procedura  che  assicuri  la
          conformita'   della   copia   all'originale   e   la    sua
          immodificabilita';  in  tali  casi,   la   custodia   degli
          originali puo' essere  disposta  anche  in  luoghi  diversi
          dalla cancelleria o dalla segreteria. 
              3.  Se  si  tratta  di  cose  che  possono   alterarsi,
          l'autorita'  giudiziaria  ne  ordina,   secondo   i   casi,
          l'alienazione o la distruzione. 
              3-bis.  L'autorita'  giudiziaria,  anche  su  richiesta
          dell'organo accertatore o della per- sona offesa, quando il
          decreto di sequestro o di convalida del  sequestro  non  e'
          piu' assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o
          piu' campioni, con l'osservanza  delle  formalita'  di  cui
          all'articolo 364,  e  ordina  la  distruzione  della  merce
          residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati  la
          fabbricazione,   il   possesso,   la   detenzione   o    la
          commercializzazione, quando le  stesse  sono  di  difficile
          custodia ovvero quando la custodia risulta  particolarmente
          onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene
          pubblica ovvero quando risulti evidente la  violazione  dei
          predetti   divieti,   anche   in   ragione   della   natura
          contraffatta o usurpativa delle merci. Se la  conservazione
          della merce e' assolutamente necessaria per la prosecuzione
          delle indagini,  l'autorita'  giudiziaria  dispone  in  tal
          senso con provvedimento motivato. 
              3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a  carico
          di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso  il  termine  di
          tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, procede
          alla distruzione  delle  merci  contraffatte  o  usurpative
          sequestrate,     previa     comunicazione     all'autorita'
          giudiziaria. La distruzione  puo'  avvenire  dopo  quindici
          giorni  dalla  comunicazione,   salva   diversa   decisione
          dell'autorita' giudiziaria, ed e' preceduta dal prelievo di
          uno o piu' campioni, con l'osservanza delle  formalita'  di
          cui all'articolo 364.».