Art. 54 
 
Modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di  coordinamento
  e transitorie  del  codice  di  procedura  penale,  in  materia  di
  redazione del verbale di sequestro 
  1. Ai fini della semplificazione delle attivita' materiali connesse
all'inventariazione dei beni sequestrati, all'articolo 81,  comma  1,
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Nel  caso  di  beni
contraffatti,   l'elenco   puo'   essere   sostituito   dalla    loro
catalogazione per tipologia e la quantita' puo' essere  indicata  per
massa, volume o peso». 
 
          Note all'art. 54: 
              - Si  riporta  l'articolo  81,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento  e  transitorie  del  codice   di   procedura
          penale), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 81 (Redazione del verbale di sequestro). - 1.  Il
          verbale  di  sequestro   contiene   l'elenco   delle   cose
          sequestrate, la  descrizione  delle  cautele  adottate  per
          assicurarle e l'indicazione della specie e del  numero  dei
          sigilli apposti. Nel caso di  beni  contraffatti,  l'elenco
          puo'  essere  sostituito  dalla  loro   catalogazione   per
          tipologia e la quantita' puo' essere  indicata  per  massa,
          volume o peso. 
              2. Le carte sono numerate e sottoscritte  singolarmente
          da chi procede al sequestro. Se cio' non e' possibile, esse
          sono rinchiuse in uno o piu' pacchi sigillati,  numerati  e
          timbrati. 
              3. Il verbale indica anche il luogo della custodia.  Il
          provvedimento previsto dall'articolo 259  comma  1  secondo
          periodo  del  codice  puo'  essere  adottato,   quando   ne
          ricorrono le condizioni, anche  da  chi  ha  provveduto  al
          sequestro. Quando e' nominato un custode,  questi  dichiara
          di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale.
          L'inosservanza di queste formalita' non esime  il  custode,
          che abbia  assunto  l'ufficio,  dall'adempimento  dei  suoi
          doveri e  dalla  relativa  responsabilita'  disciplinare  e
          penale. 
              4. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse
          sono rinchiuse e' apposta l'indicazione del procedimento al
          quale si riferiscono.