Art. 54
Modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, in materia di
redazione del verbale di sequestro
1. Ai fini della semplificazione delle attivita' materiali connesse
all'inventariazione dei beni sequestrati, all'articolo 81, comma 1,
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di beni
contraffatti, l'elenco puo' essere sostituito dalla loro
catalogazione per tipologia e la quantita' puo' essere indicata per
massa, volume o peso».
Note all'art. 54:
- Si riporta l'articolo 81, comma 1, del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 81 (Redazione del verbale di sequestro). - 1. Il
verbale di sequestro contiene l'elenco delle cose
sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per
assicurarle e l'indicazione della specie e del numero dei
sigilli apposti. Nel caso di beni contraffatti, l'elenco
puo' essere sostituito dalla loro catalogazione per
tipologia e la quantita' puo' essere indicata per massa,
volume o peso.
2. Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente
da chi procede al sequestro. Se cio' non e' possibile, esse
sono rinchiuse in uno o piu' pacchi sigillati, numerati e
timbrati.
3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il
provvedimento previsto dall'articolo 259 comma 1 secondo
periodo del codice puo' essere adottato, quando ne
ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al
sequestro. Quando e' nominato un custode, questi dichiara
di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale.
L'inosservanza di queste formalita' non esime il custode,
che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi
doveri e dalla relativa responsabilita' disciplinare e
penale.
4. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse
sono rinchiuse e' apposta l'indicazione del procedimento al
quale si riferiscono.