Art. 55 
 
 
                     Operazioni sotto copertura 
 
  1. Per il rafforzamento degli strumenti di indagine nell'ambito dei
reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di
origine dei prodotti agroalimentari, all'articolo 9, comma 1, lettera
a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «473, 474,» e'
inserita la seguente: «517-quater,». 
 
          Note all'art. 55: 
              - Si riporta l'articolo 9, comma 1, lettera  a),  della
          legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed  esecuzione  della
          Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro  il
          crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
          generale il 15 novembre 2000 ed il 31  maggio  2001),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo quanto
          disposto dall'articolo  51  del  codice  penale,  non  sono
          punibili: 
                a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia
          di Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
          guardia   di   finanza,   appartenenti    alle    strutture
          specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
          limiti delle proprie competenze,  i  quali,  nel  corso  di
          specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo  fine
          di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
          previsti dagli articoli 317, 318,  319,  319-bis,  319-ter,
          319-quater, primo comma, 320, 321, 322,  322-bis,  346-bis,
          353, 353-bis, 452-quaterde-cies, 453, 454, 455,  460,  461,
          473, 474, 517-quater, 629, 630,  644,  648-bis  e  648-ter,
          nonche' nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I,
          del codice penale, ai delitti concernenti armi,  munizioni,
          esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12,  commi  1,
          3, 3-bis  e  3-ter,  del  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, nonche'  ai  delitti  previsti  dal
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309, e dall'articolo 3  della  legge  20  febbraio
          1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio  o
          comunque prestano assistenza  agli  associati,  acquistano,
          ricevono,  sostituiscono  od  occultano  denaro   o   altra
          utilita',  armi,   documenti,   sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope, beni ovvero cose che  sono  oggetto,  prodotto,
          profitto, prezzo o mezzo  per  commettere  il  reato  o  ne
          accettano l'offerta o la promessa o  altrimenti  ostacolano
          l'individuazione della loro  provenienza  o  ne  consentono
          l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra  utilita'  in
          esecuzione di un accordo illecito gia' concluso  da  altri,
          promettono o danno denaro o altra utilita' richiesti da  un
          pubblico ufficiale  o  da  un  incaricato  di  un  pubblico
          servizio  o  sollecitati  come  prezzo   della   mediazione
          illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di  un
          pubblico servizio o per remunerarlo  o  compiono  attivita'
          prodromiche e strumentali.».