Art. 55
Operazioni sotto copertura
1. Per il rafforzamento degli strumenti di indagine nell'ambito dei
reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di
origine dei prodotti agroalimentari, all'articolo 9, comma 1, lettera
a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «473, 474,» e'
inserita la seguente: «517-quater,».
Note all'art. 55:
- Si riporta l'articolo 9, comma 1, lettera a), della
legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il
crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo quanto
disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono
punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 452-quaterde-cies, 453, 454, 455, 460, 461,
473, 474, 517-quater, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter,
nonche' nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I,
del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni,
esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1,
3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti previsti dal
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio
1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o
comunque prestano assistenza agli associati, acquistano,
ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra
utilita', armi, documenti, sostanze stupefacenti o
psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto,
profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne
accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano
l'individuazione della loro provenienza o ne consentono
l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilita' in
esecuzione di un accordo illecito gia' concluso da altri,
promettono o danno denaro o altra utilita' richiesti da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio o sollecitati come prezzo della mediazione
illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un
pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attivita'
prodromiche e strumentali.».