Art. 56 
 
 
Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo  del  permesso
              di soggiorno per reati di contraffazione 
 
  1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo
il comma 5-ter e' inserito il seguente: 
    «5-quater. Nei casi  di  condanna  per  i  reati  in  materia  di
contraffazione previsti dall'articolo 4, comma  3,  nel  valutare  la
pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico  e  la  sicurezza
dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia  ha  sottoscritto
accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera  circolazione  delle  persone  ai   fini   dell'adozione   del
provvedimento di revoca o di diniego  del  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno,  si  tiene  conto  della  collaborazione  prestata   dallo
straniero  all'autorita'  di  polizia  o  all'autorita'  giudiziaria,
durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini
della  raccolta  di  elementi  decisivi  per  l'identificazione   dei
soggetti implicati nella produzione e distribuzione  dei  prodotti  o
dei servizi che costituiscono violazione dei  diritti  di  proprieta'
industriale nonche' per l'individuazione dei beni contraffatti o  dei
proventi  derivanti  dalla  violazione  dei  diritti  di   proprieta'
industriale». 
 
          Note all'art. 56: 
              - Si riporta l'articolo 5 del  decreto  legislativo  25
          luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle   disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione dello straniero), come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 5 (Permesso di soggiorno) (Legge 6 marzo 1998, n.
          40, art. 5). - 1. Possono soggiornare nel territorio  dello
          Stato  gli  stranieri   entrati   regolarmente   ai   sensi
          dell'articolo 4, che siano muniti di carta di  soggiorno  o
          di  permesso  di  soggiorno  rilasciati,  e  in  corso   di
          validita', a norma del presente testo unico o che siano  in
          possesso della proroga del  visto  ai  sensi  dell'articolo
          4-ter o di permesso  di  soggiorno  o  titolo  equipollente
          rilasciato  dalla  competente  autorita'   di   uno   Stato
          appartenente  all'Unione  europea,  nei  limiti   ed   alle
          condizioni previsti da specifici accordi. 
              1-bis. Nei casi di  cui  all'articolo  38-bis,  possono
          soggiornare  nel  territorio  dello  Stato   gli   studenti
          stranieri che sono entrati  secondo  le  modalita'  e  alle
          condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in  possesso
          del visto per motivi  di  studio  rilasciato  per  l'intera
          durata del corso di studio e della  relativa  dichiarazione
          di presenza. 
              2. Il permesso  di  soggiorno  deve  essere  richiesto,
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso  nel
          territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le  attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  prevedere   speciali
          modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi  per
          motivi di turismo, di giustizia, di attesa  di  emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di culto nonche' ai soggiorni in case  di  cura,  ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze. 
              2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso   di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
              2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione  sussidiaria,  per  cure
          mediche nonche' dei  permessi  di  soggiorno  di  cui  agli
          articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
          e  del  permesso   di   soggiorno   rilasciato   ai   sensi
          dell'articolo 32,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25. 
              3. La durata del permesso di soggiorno  non  rilasciato
          per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali in  vigore.  La  durata  non  puo'  comunque
          essere: 
                a)  superiore  a  tre  mesi,  per  visite,  affari  e
          turismo; 
                b); 
                c)  inferiore  al   periodo   di   frequenza,   anche
          pluriennale,  di  un  corso  di   studio   di   istituzioni
          scolastiche,  istituti   tecnici   superiori,   istituzioni
          universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale  e
          coreutica o per formazione debitamente  certificata,  fatta
          salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni
          del regolamento di  attuazione.  Il  permesso  puo'  essere
          prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il  termine  del
          percorso  formativo  compiuto,  secondo   quanto   disposto
          dall'articolo 39-bis.1; 
                d); 
                e)   superiore   alle    necessita'    specificamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione. 
              3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
          rilasciato  a  seguito  della  stipula  del  contratto   di
          soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.  La  durata
          del relativo permesso di soggiorno  per  lavoro  e'  quella
          prevista dal contratto di soggiorno  e  comunque  non  puo'
          superare: 
                a) in relazione ad uno o  piu'  contratti  di  lavoro
          stagionale, la durata complessiva di nove mesi; 
                b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
          a tempo determinato, la durata di un anno; 
                c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
          a tempo indeterminato,  la  durata  di  due  anni.  Ciascun
          rinnovo non puo' superare la durata di tre anni. 
              3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto  in
          Italia almeno una volta  nei  cinque  anni  precedenti  per
          prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti
          di impieghi ripetitivi, un  permesso  pluriennale,  a  tale
          titolo, fino a tre annualita', con indicazione del  periodo
          di validita' per ciascun  anno.  Il  predetto  permesso  di
          soggiorno e' revocato  se  lo  straniero  non  si  presenta
          all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita'
          annuale e alla data prevista dal visto di ingresso  per  il
          rientro nel territorio  nazionale.  Il  relativo  visto  di
          ingresso e' rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato
          ai sensi dell'articolo 24, comma 11. 
              3-quater. Possono inoltre  soggiornare  nel  territorio
          dello Stato gli stranieri muniti di permesso  di  soggiorno
          per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
          certificazione della competente rappresentanza  diplomatica
          o  consolare  italiana  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti dall'articolo 26  del  presente  testo  unico.  Il
          permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
          un periodo di due anni. Ciascun rinnovo non  puo'  superare
          la durata di tre anni. 
              3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o  consolare
          italiana che rilascia il visto di ingresso  per  motivi  di
          lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
          visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
          dell'articolo  26,  ne  da'  comunicazione  anche  in   via
          telematica al Ministero  dell'interno  e  all'INPS  nonche'
          all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal
          comma  9  dell'articolo  22   entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della documentazione. Uguale  comunicazione  e'
          data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso  per
          ricongiungimento familiare di  cui  all'articolo  29  entro
          trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 
              3-sexies. Nei casi di  ricongiungimento  familiare,  ai
          sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
          non puo' essere superiore a due anni. Ciascun  rinnovo  non
          puo' superare la durata di tre anni. 
              4. Il rinnovo del permesso di  soggiorno  e'  richiesto
          dallo straniero al questore della provincia in cui  dimora,
          almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza,   ed   e'
          sottoposto alla verifica delle condizioni previste  per  il
          rilascio e delle diverse condizioni previste  dal  presente
          testo unico. Fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dal
          presente testo unico e dal regolamento  di  attuazione,  il
          permesso di soggiorno  e'  rinnovato  per  una  durata  non
          superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. 
              4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo   del
          permesso   di   soggiorno   e'   sottoposto    a    rilievi
          fotodattiloscopici. 
              5. Il permesso di  soggiorno  o  il  suo  rinnovo  sono
          rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno   e'   stato
          rilasciato, esso e' revocato, quando mancano  o  vengono  a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo  22,  comma  9,  e  sempre  che   non   siano
          sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
          che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
          Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di
          revoca o di diniego di rinnovo del  permesso  di  soggiorno
          dello  straniero  che   ha   esercitato   il   diritto   al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto, ai sensi  dell'articolo  29,  si  tiene  anche
          conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei   vincoli
          familiari  dell'interessato  e  dell'esistenza  di   legami
          familiari e sociali con il suo  Paese  d'origine,  nonche',
          per lo straniero gia' presente  sul  territorio  nazionale,
          anche  della  durata  del  suo   soggiorno   nel   medesimo
          territorio nazionale. 
              5-bis. Nel valutare la  pericolosita'  dello  straniero
          per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o  di  uno
          dei Paesi con i quali l'Italia abbia  sottoscritto  accordi
          per la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e
          la libera circolazione delle persone ai fini  dell'adozione
          del provvedimento di revoca o di  diniego  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene  conto
          anche di eventuali condanne  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),  del
          codice di procedura penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 3. 
              5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
          quando  si  accerti  la  violazione  del  divieto  di   cui
          all'articolo 29, comma 1-ter. 
              5-quater. Nei casi di condanna per i reati  in  materia
          di contraffazione previsti dall'articolo 4,  comma  3,  nel
          valutare la  pericolosita'  dello  straniero  per  l'ordine
          pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con
          i  quali  l'Italia   ha   sottoscritto   accordi   per   la
          soppressione dei controlli  alle  frontiere  interne  e  la
          libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del
          provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo  del  per-
          messo di soggiorno, si  tiene  conto  della  collaborazione
          prestata  dallo  straniero  all'autorita'  di   polizia   o
          all'autorita' giudiziaria, durante la fase  delle  indagini
          ovvero anche dopo la condanna, ai fini  della  raccolta  di
          elementi  decisivi  per  l'identificazione   dei   soggetti
          implicati nella produzione e distribuzione dei  prodotti  o
          dei servizi che costituiscono  violazione  dei  diritti  di
          proprieta' industriale  nonche'  per  l'individuazione  dei
          beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione
          dei diritti di proprieta' industriale. 
              6. Il rifiuto o la revoca  del  permesso  di  soggiorno
          possono essere altresi' adottati sulla base di  convenzioni
          o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,  quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto  salvo  il
          rispetto degli  obblighi  costituzionali  o  internazionali
          dello Stato italiano. 
              7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o  di
          altra  autorizzazione   che   conferisce   il   diritto   a
          soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato  membro
          dell'Unione europea e validi per il  soggiorno  in  Italia,
          sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
          il termine di cui al comma 2.  Agli  stessi  e'  rilasciata
          idonea  ricevuta  della  dichiarazione  di  soggiorno.   Ai
          contravventori si applica la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 103 a euro 309. 
              7-bis. Allo straniero di cui al  comma  7,  che  si  e'
          trattenuto  nel  territorio  nazionale  oltre  i  tre  mesi
          dall'ingresso,    il    questore    intima    di    recarsi
          immediatamente, e comunque non  oltre  sette  giorni  dalla
          notifica dell'intimazione, nello Stato  membro  dell'Unione
          europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o  altra
          autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in
          corso di validita'. 
              7-ter. Nei confronti dello  straniero  che  ha  violato
          l'intimazione  di  cui  al  comma  7-bis  e'  adottato   il
          provvedimento di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,
          comma 2. In presenza di accordi  o  intese  bilaterali  con
          altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
          data anteriore al  13  gennaio  2009,  l'allontanamento  e'
          eseguito  verso  lo  Stato  membro  che  ha  rilasciato  il
          permesso di soggiorno o altra autorizzazione al  soggiorno.
          Qualora  sussistano  i  presupposti  per   l'adozione   del
          provvedimento di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,
          comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
          27 luglio 2005,  n.  144,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 31 luglio 2005, n.  155,  il  provvedimento  di
          espulsione e' adottato  sentito  lo  Stato  membro  che  ha
          rilasciato il permesso di soggiorno o altra  autorizzazione
          e l'allontanamento e' eseguito con destinazione  fuori  del
          territorio dell'Unione europea. 
              7-quater. E' autorizzata la riammissione nel territorio
          nazionale dello straniero espulso  da  altro  Stato  membro
          dell'Unione  europea,  in  possesso  di  un   permesso   di
          soggiorno o  di  altra  autorizzazione  che  conferisca  il
          diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di
          validita', a condizione che non costituisca un pericolo per
          l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. 
              8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno  di
          cui all'articolo 9 sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di
          mezzi   a   tecnologia   avanzata    con    caratteristiche
          anticontraffazione conformi ai  modelli  da  approvare  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  in  attuazione
          del regolamento (CE) n. 1030/2002  del  Consiglio,  del  13
          giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello  uniforme
          per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
          terzi. Il permesso di soggiorno e  la  carta  di  soggiorno
          rilasciati  in  conformita'  ai  predetti  modelli   recano
          inoltre  i  dati  personali  previsti,  per  la  carta   di
          identita' e gli altri documenti elettronici,  dall'articolo
          36  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
              8.1.  Nel   permesso   di   soggiorno   che   autorizza
          l'esercizio di attivita' lavorativa secondo  le  norme  del
          presente testo unico e del  regolamento  di  attuazione  e'
          inserita la dicitura: "perm. unico lavoro". 
              8.2. La  disposizione  di  cui  al  comma  8.1  non  si
          applica: 
                a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter; 
                b) agli stranieri di cui all'articolo 24; 
                c) agli stranieri di cui all'articolo 26; 
                d) agli stranieri di cui all'articolo  27,  comma  1,
          lettere a), g), h), i) e r); 
                e)  agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo   di
          protezione temporanea e nei casi di cui agli  articoli  18,
          18-bis, 20-bis, 22, comma  12-quater,  e  del  permesso  di
          soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo  32,  comma  3,
          del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,  ovvero
          hanno richiesto il permesso di soggiorno a  tale  titolo  e
          sono in attesa di una decisione su tale richiesta; 
                f)  agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo   di
          protezione internazionale come  definita  dall'articolo  2,
          comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  19  novembre
          2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento  della
          protezione e sono  in  attesa  di  una  decisione  su  tale
          richiesta; 
                g) agli  stranieri  che  soggiornano  per  motivi  di
          studio o formazione; 
                g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis. 
              8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto   di
          ingresso o reingresso, la  comunicazione  del  rilascio  di
          un'autorizzazione ai viaggi,  una  proroga  del  visto,  un
          permesso di soggiorno, un  contratto  di  soggiorno  o  una
          carta di soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al
          fine di determinare il rilascio di un visto di  ingresso  o
          di  reingresso,  di  un'autorizzazione  ai  viaggi,   della
          proroga del visto, di  un  permesso  di  soggiorno,  di  un
          contratto di soggiorno o di una carta di  soggiorno  oppure
          utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati,  e'
          punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la  falsita'
          concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino  a
          querela di falso la reclusione e' da tre a dieci  anni.  La
          pena e' aumentata se il fatto e' commesso  da  un  pubblico
          ufficiale. 
              9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o
          convertito entro sessanta giorni dalla data in cui e' stata
          presentata la domanda,  se  sussistono  i  requisiti  e  le
          condizioni  previsti  dal  presente  testo  unico   e   dal
          regolamento di attuazione  per  il  permesso  di  soggiorno
          richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di
          permesso da rilasciare in applicazione del  presente  testo
          unico. 
              9-bis.  In  attesa  del  rilascio  o  del  rinnovo  del
          permesso di soggiorno, anche ove non  venga  rispettato  il
          termine di sessanta giorni di cui al precedente  comma,  il
          lavoratore straniero puo'  legittimamente  soggiornare  nel
          territorio   dello   Stato   e   svolgere   temporaneamente
          l'attivita'  lavorativa  fino  ad  eventuale  comunicazione
          dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da  notificare  anche
          al datore di lavoro, con l'indicazione  dell'esistenza  dei
          motivi ostativi al rilascio o al rinnovo  del  permesso  di
          soggiorno.  L'attivita'  di  lavoro  di  cui   sopra   puo'
          svolgersi alle seguenti condizioni: 
                a) che la richiesta  del  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno per motivi di lavoro  sia  stata  effettuata  dal
          lavoratore straniero all'atto della stipula  del  contratto
          di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
          d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
          stata presentata prima  della  scadenza  del  permesso,  ai
          sensi del  precedente  comma  4,  e  dell'articolo  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
          n. 394,  o  entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  dello
          stesso; 
                b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la
          ricevuta   attestante   l'avvenuta   presentazione    della
          richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.».