Art. 28 
 
Disposizioni  per  la  realizzazione  degli   interventi   ferroviari
                         finanziati dal PNRR 
 
  1. Nelle more  dell'aggiornamento,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, del contratto di programma, parte investimenti,  sottoscritto
dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   con   Rete
ferroviaria italiana S.p.A. in relazione  al  periodo  programmatorio
2022-2026, approvato con delibera del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)  nella
seduta del 2 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  262
del 9 novembre 2022, con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture
dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, si provvede alla rimodulazione delle  fonti  di
finanziamento degli interventi  ferroviari  ricompresi  nella  misura
M3C1 del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del  Consiglio
dell'Unione europea dell'8 dicembre  2023,  al  fine  di  consentirne
l'immediata realizzazione. Con il medesimo decreto di  cui  al  primo
periodo  si  provvede  altresi'  alla  ricognizione   delle   risorse
nazionali che si rendono disponibili a  seguito  della  rimodulazione
del  PNRR  per  le  misure  di   competenza   del   Ministero   delle
infrastrutture  e   dei   trasporti,   da   finalizzare   nell'ambito
dell'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di programma - parte
investimenti.