Art. 25 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo  n.  209
del 27 dicembre 2023 e' incrementato  di  152  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3  milioni  per  ciascuno  degli
anni dal 2027 al 2033. Alla relativa copertura si  provvede  mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori   entrate
previste dagli articoli 6, comma 5, lettera p), 13, comma  2,  e  23,
comma 4. 
  2. Le entrate derivanti dall'articolo 6, comma 6, lettera  n),  per
ciascuno degli  anni  2025  al  2034  sono  versate  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato   per   essere   destinate,   anche   mediante
riassegnazione, al fondo di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Il testo dell'art.  62  del  decreto  legislativo  27
          dicembre 2023, n. 209, recante  «Attuazione  della  riforma
          fiscale in materia  di  fiscalita'  internazionale»  e'  il
          seguente: 
                «Art.  62  (Disposizioni  finanziarie).   -   1.   E'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  il  fondo  per  l'attuazione
          della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni  di
          euro per l'anno 2025, 423,7  milioni  di  euro  per  l'anno
          2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1  milioni
          di euro per l'anno 2028, 438 milioni  di  euro  per  l'anno
          2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5  milioni
          di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro  per  l'anno
          2032 e 492,2 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2033. 
                2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati  in
          7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
          articolo, pari a 373,9 milioni di  euro  per  l'anno  2025,
          423,7 milioni di euro per l'anno  2026,  428,3  milioni  di
          euro per l'anno 2027, 433,1  milioni  di  euro  per  l'anno
          2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
          euro per l'anno 2030, 463,5  milioni  di  euro  per  l'anno
          2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
          di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2033,  si  provvede
          mediante  utilizzo   delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'articolo 18.».