Art. 25
Disposizioni finanziarie
1. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 209
del 27 dicembre 2023 e' incrementato di 152 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni per ciascuno degli
anni dal 2027 al 2033. Alla relativa copertura si provvede mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
previste dagli articoli 6, comma 5, lettera p), 13, comma 2, e 23,
comma 4.
2. Le entrate derivanti dall'articolo 6, comma 6, lettera n), per
ciascuno degli anni 2025 al 2034 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante
riassegnazione, al fondo di cui al comma 1.
Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 62 del decreto legislativo 27
dicembre 2023, n. 209, recante «Attuazione della riforma
fiscale in materia di fiscalita' internazionale» e' il
seguente:
«Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione
della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di
euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno
2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni
di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno
2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni
di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno
2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in
7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025,
423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno
2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno
2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 18.».