Art. 40 
 
                 Clausola di salvaguardia e clausola 
                      di invarianza finanziaria 
 
  1. Sono fatte  salve  le  competenze  attribuite  in  materia  alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano,  secondo  i  rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
  2. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del
presente regolamento con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 14 maggio 2024 
 
                                                 Il Ministro: Salvini 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 2241