Art. 40
Clausola di salvaguardia e clausola
di invarianza finanziaria
1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 14 maggio 2024
Il Ministro: Salvini
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, n. 2241