Art. 17 
 
               Disposizioni in materia di rilevazione 
                     dei prezzi e delle tariffe 
 
  1. All'articolo 2, comma 2, lettera c),  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «.  La
rilevazione dei prezzi e delle  tariffe  e'  limitata  a  determinati
prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei  prezzi,  di
cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
sulla  base  di  valutazioni  di  necessita'  e  proporzionalita'  in
relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale,  anche
alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al  comma  199-bis
del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007.  Le  modalita'  di
rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono definite tramite apposite
linee guida adottate dal Garante per la sorveglianza dei  prezzi  nel
rispetto di una metodologia di tipo storico-statistico  e  garantendo
l'imparzialita' dei soggetti che procedono al rilevamento». 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta l'articolo 2, comma 2, lettera  c),  della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle  camere
          di commercio, industria, artigianato e  agricoltura),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Compiti e funzioni). - (Omissis) 
                2. Le camere di commercio, singolarmente o  in  forma
          associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di
          competenza, svolgono le funzioni relative a: 
                (Omissis) 
                  c) tutela del consumatore e  della  fede  pubblica,
          vigilanza e controllo sulla  sicurezza  e  conformita'  dei
          prodotti e sugli strumenti soggetti alla  disciplina  della
          metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle  tariffe,
          rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti
          per l'esportazione in quanto specificamente previste  dalla
          legge.  La  rilevazione  dei  prezzi  e  delle  tariffe  e'
          limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per
          la sorveglianza dei prezzi, di cui  all'articolo  2,  comma
          198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  sulla  base  di
          valutazioni di necessita' e proporzionalita'  in  relazione
          al perseguimento di obiettivi di interesse generale,  anche
          alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al comma
          199-bis del citato articolo 2 della legge n. 244 del  2007.
          Le modalita' di rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono
          definite tramite apposite linee guida adottate dal  Garante
          per  la  sorveglianza  dei  prezzi  nel  rispetto  di   una
          metodologia  di  tipo   storico-statistico   e   garantendo
          l'imparzialita' dei soggetti che procedono al rilevamento. 
              (Omissis)».