Art. 17
Disposizioni in materia di rilevazione
dei prezzi e delle tariffe
1. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 29 dicembre
1993, n. 580, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. La
rilevazione dei prezzi e delle tariffe e' limitata a determinati
prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, di
cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sulla base di valutazioni di necessita' e proporzionalita' in
relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale, anche
alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 199-bis
del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Le modalita' di
rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono definite tramite apposite
linee guida adottate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi nel
rispetto di una metodologia di tipo storico-statistico e garantendo
l'imparzialita' dei soggetti che procedono al rilevamento».
Note all'art. 17:
- Si riporta l'articolo 2, comma 2, lettera c), della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Compiti e funzioni). - (Omissis)
2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma
associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza, svolgono le funzioni relative a:
(Omissis)
c) tutela del consumatore e della fede pubblica,
vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformita' dei
prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della
metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe,
rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti
per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla
legge. La rilevazione dei prezzi e delle tariffe e'
limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per
la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma
198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di
valutazioni di necessita' e proporzionalita' in relazione
al perseguimento di obiettivi di interesse generale, anche
alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al comma
199-bis del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007.
Le modalita' di rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono
definite tramite apposite linee guida adottate dal Garante
per la sorveglianza dei prezzi nel rispetto di una
metodologia di tipo storico-statistico e garantendo
l'imparzialita' dei soggetti che procedono al rilevamento.
(Omissis)».