Art. 18
Aggiornamento del regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni in materia di portabilita' dei numeri telefonici
mobili
1. All'articolo 98-duodecies, comma 1-bis, del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l'Autorita' aggiorna il regolamento recante revisione
delle norme riguardanti la portabilita' del numero mobile, di cui
alla delibera della medesima Autorita' n. 147/11/CIR del 30 novembre
2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2012,
prevedendo modalita' di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un
utilizzo del database coerente con le disposizioni del primo periodo
del presente comma. L'Autorita' redige inoltre annualmente una
relazione sugli esiti delle attivita' di monitoraggio e vigilanza
condotte in attuazione del secondo periodo del presente comma».
Note all'art. 18:
- Si riporta l'articolo 98-duodecies, comma 1-bis, del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 98-duodecies (Non discriminazione). - (Omissis)
1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione
elettronica non possono utilizzare le informazioni
acquisite per il tramite del database per la portabilita'
dei numeri mobili, nonche' quelle comunque acquisite per
esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare
offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o
condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi,
comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino
differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di
comunicazione elettronica di provenienza. Entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l'Autorita' aggiorna il regolamento recante
revisione delle norme riguardanti la portabilita' del
numero mobile, di cui alla delibera della medesima
Autorita' n. 147/11/CIR del 30 novembre 2011, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2012,
prevedendo modalita' di monitoraggio e vigilanza che
garantiscano un utilizzo del database coerente con le
disposizioni del primo periodo del presente comma.
L'Autorita' redige inoltre annualmente una relazione sugli
esiti delle attivita' di monitoraggio e vigilanza condotte
in attuazione del secondo periodo del presente comma.».