Art. 18 
 
Aggiornamento del regolamento dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle
  comunicazioni in materia  di  portabilita'  dei  numeri  telefonici
  mobili 
  1.  All'articolo  98-duodecies,  comma  1-bis,  del  codice   delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, l'Autorita' aggiorna il regolamento  recante  revisione
delle norme riguardanti la portabilita' del  numero  mobile,  di  cui
alla delibera della medesima Autorita' n. 147/11/CIR del 30  novembre
2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del  7  gennaio  2012,
prevedendo modalita' di monitoraggio e vigilanza che garantiscano  un
utilizzo del database coerente con le disposizioni del primo  periodo
del  presente  comma.  L'Autorita'  redige  inoltre  annualmente  una
relazione sugli esiti delle attivita'  di  monitoraggio  e  vigilanza
condotte in attuazione del secondo periodo del presente comma». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta l'articolo 98-duodecies, comma 1-bis,  del
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259  (Codice  delle
          comunicazioni elettroniche), come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 98-duodecies (Non discriminazione). - (Omissis) 
                1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione
          elettronica  non   possono   utilizzare   le   informazioni
          acquisite per il tramite del database per  la  portabilita'
          dei numeri mobili, nonche' quelle  comunque  acquisite  per
          esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare
          offerte agli utenti finali aventi  a  oggetto  requisiti  o
          condizioni generali di accesso o di uso di reti o  servizi,
          comprese le condizioni  tecnico-economiche,  che  risultino
          differenti in ragione del fornitore di rete o  servizio  di
          comunicazione elettronica di provenienza. Entro  centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, l'Autorita' aggiorna il  regolamento  recante
          revisione  delle  norme  riguardanti  la  portabilita'  del
          numero  mobile,  di  cui  alla  delibera   della   medesima
          Autorita' n. 147/11/CIR del 30  novembre  2011,  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  5  del  7   gennaio   2012,
          prevedendo  modalita'  di  monitoraggio  e  vigilanza   che
          garantiscano un  utilizzo  del  database  coerente  con  le
          disposizioni  del  primo  periodo   del   presente   comma.
          L'Autorita' redige inoltre annualmente una relazione  sugli
          esiti delle attivita' di monitoraggio e vigilanza  condotte
          in attuazione del secondo periodo del presente comma.».