Art. 19
Disposizioni in materia di attivita' di rilevazione degli usi
commerciali e di informazioni fornite ai clienti finali delle
societa' di vendita di energia al dettaglio
1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attivita' di
rilevazione di usi commerciali, all'articolo 11, comma 5, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Le commissioni provinciali delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi
dell'articolo 34 del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, assicurano il rispetto di quanto previsto dal primo
periodo.
In caso di violazione, il presidente della commissione provinciale
dichiara la decadenza del Comitato tecnico. Ove non provveda, la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'ufficio
o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, revoca la
commissione provinciale».
2. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni fornite
ai clienti finali delle societa' di vendita di energia al dettaglio,
all'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, le parole: «informazioni sulla fatturazione e bollette
in via elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «in via
elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e
sull'identita' dell'intermediario con cui e' stata sottoscritta
l'offerta».
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 5, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11 (Disposizioni urgenti in materia di
soppressione di commissioni). - (Omissis)
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i
rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella
specifica materia oggetto di rilevazione. Le commissioni
provinciali delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo
34 del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, assicurano il rispetto di quanto previsto
dal primo periodo. In caso di violazione, il presidente
della commissione provinciale dichiara la decadenza del
Comitato tecnico. Ove non provveda, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, d'ufficio o su
segnalazione di chiunque vi abbia interesse, revoca la
commissione provinciale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 7, lettera
b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Misurazione e fatturazione dei consumi
energetici). - (Omissis)
7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di
regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
piu' provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, individua
le modalita' con cui le societa' di vendita di energia al
dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori
intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE
siano installati o meno, provvedono affinche':
(Omissis)
b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di
ricevere in via elettronica informazioni sulla
fatturazione, sulle bollette e sull'identita'
dell'intermediario con cui e' stata sottoscritta l'offerta
e sia fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e
comprensibile sul modo in cui la loro fattura e' stata
compilata, soprattutto qualora le fatture non siano basate
sul consumo effettivo;
(Omissis)».