Art. 19 
 
Disposizioni  in  materia  di  attivita'  di  rilevazione  degli  usi
  commerciali e di  informazioni  fornite  ai  clienti  finali  delle
  societa' di vendita di energia al dettaglio 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  trasparenza  delle  attivita'  di
rilevazione  di  usi  commerciali,  all'articolo  11,  comma  5,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Le  commissioni  provinciali  delle  camere  di  commercio,
industria,   artigianato   e   agricoltura,   istituite   ai    sensi
dell'articolo 34 del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, assicurano il rispetto di quanto  previsto  dal  primo
periodo. 
  In caso di violazione, il presidente della commissione  provinciale
dichiara la decadenza del Comitato  tecnico.  Ove  non  provveda,  la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  d'ufficio
o  su  segnalazione  di  chiunque  vi  abbia  interesse,  revoca   la
commissione provinciale». 
  2. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni  fornite
ai clienti finali delle societa' di vendita di energia al  dettaglio,
all'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, le parole: «informazioni sulla fatturazione e  bollette
in  via  elettronica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «in   via
elettronica  informazioni  sulla  fatturazione,  sulle   bollette   e
sull'identita'  dell'intermediario  con  cui  e'  stata  sottoscritta
l'offerta». 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  5,  del
          decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  (Disposizioni  urgenti
          per il rilancio economico e sociale, per il contenimento  e
          la  razionalizzazione   della   spesa   pubblica,   nonche'
          interventi  in  materia   di   entrate   e   di   contrasto
          all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art.  11  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di
          soppressione di commissioni). - (Omissis) 
                5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le camere di
          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  la
          rilevazione degli usi commerciali non possono far  parte  i
          rappresentanti di categorie aventi interesse diretto  nella
          specifica materia oggetto di  rilevazione.  Le  commissioni
          provinciali   delle   camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo
          34 del testo unico di cui al  regio  decreto  20  settembre
          1934, n. 2011, assicurano il rispetto  di  quanto  previsto
          dal primo periodo. In caso  di  violazione,  il  presidente
          della commissione provinciale  dichiara  la  decadenza  del
          Comitato tecnico. Ove non provveda, la camera di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  d'ufficio  o   su
          segnalazione di chiunque  vi  abbia  interesse,  revoca  la
          commissione provinciale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 7, lettera
          b),  del  decreto  legislativo  4  luglio  2014,   n.   102
          (Attuazione  della  direttiva  2012/27/UE   sull'efficienza
          energetica,  che  modifica  le  direttive   2009/125/CE   e
          2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE  e  2006/32/CE),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  9  (Misurazione  e  fatturazione  dei  consumi
          energetici). - (Omissis) 
                7.  Fatti  salvi  i  provvedimenti  normativi  e   di
          regolazione  gia'  adottati  in  materia,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
          piu' provvedimenti da adottare entro  diciotto  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  individua
          le modalita' con cui le societa' di vendita di  energia  al
          dettaglio, indipendentemente  dal  fatto  che  i  contatori
          intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e  2009/73/CE
          siano installati o meno, provvedono affinche': 
                (Omissis) 
                  b) ai  clienti  finali  sia  offerta  l'opzione  di
          ricevere   in   via    elettronica    informazioni    sulla
          fatturazione,    sulle    bollette     e     sull'identita'
          dell'intermediario con cui e' stata sottoscritta  l'offerta
          e sia fornita,  su  richiesta,  una  spiegazione  chiara  e
          comprensibile sul modo in cui  la  loro  fattura  e'  stata
          compilata, soprattutto qualora le fatture non siano  basate
          sul consumo effettivo; 
                (Omissis)».