Art. 20 
 
              Disposizioni per favorire la concorrenza 
                      nel settore assicurativo 
 
  1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 145-bis, commi 2  e  3,
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e della conseguente piena interoperabilita'
dei meccanismi elettronici di  cui  all'articolo  132-ter,  comma  1,
lettera b), del medesimo codice, al fine di favorire  la  concorrenza
in ambito assicurativo, sono vietate le clausole  che  impediscono  o
limitano il diritto dell'assicurato di  disinstallare,  senza  costi,
alla  scadenza  annuale  del  contratto,   il   predetto   meccanismo
elettronico, fermo restando il diritto dell'impresa di  assicurazione
di ottenerne la restituzione. Le clausole apposte in  violazione  del
divieto di cui al primo  periodo  sono  nulle,  mentre  il  contratto
rimane valido per il resto. 
  2. L'assicurato puo' richiedere, per  il  tramite  dell'impresa  di
assicurazione, al fornitore di servizi  assicurativi  telematici  che
gestisce il meccanismo elettronico di cui all'articolo 132-ter, comma
1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo  7  settembre
2005, n. 209, che e' stato installato su  richiesta  dell'impresa  di
assicurazione o che  e'  presente  nel  veicolo  quale  dotazione  di
fabbrica,  i  dati  relativi  alla  percorrenza   complessiva,   alla
percorrenza differenziata in  funzione  delle  diverse  tipologie  di
strade percorse e  all'orario,  diurno  o  notturno,  di  percorrenza
nonche' agli eventi di guida ad alta velocita'  per  tipo  di  strada
negli  ultimi  dodici  mesi.  Tali   dati   sono   resi   accessibili
all'assicurato, a titolo gratuito, in  un  formato  strutturato,  con
modalita' di uso comune e leggibile tramite dispositivi automatici. 
  3. L'impresa di assicurazione, che si avvale dei  dati  di  cui  al
comma 2 per calcolare il premio del  nuovo  contratto  stipulato  con
l'assicurato e che non prevede la prosecuzione del servizio da  parte
dello stesso fornitore di servizi assicurativi telematici, e'  tenuta
a versare a quest'ultimo, quale presupposto per l'utilizzo dei  dati,
un compenso una tantum non superiore a  20  euro.  Decorsi  due  anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'Istituto per la
vigilanza   sulle   assicurazioni,    si    provvede    all'eventuale
aggiornamento dei dati di cui al comma 2 e dei  compensi  di  cui  al
presente  comma,  in  coerenza  con  i  mutamenti  intervenuti  nelle
condizioni di mercato. 
 
          Note all'art. 20: 
              -  Si  riportano  gli  articoli  132-ter,  comma  1,  e
          145-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo  7  settembre
          2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private): 
                «Art. 132-ter (Sconti obbligatori). - 1. In  presenza
          di almeno una delle seguenti condizioni, da  verificare  in
          precedenza  o   contestualmente   alla   stipulazione   del
          contratto o dei suoi rinnovi, le imprese  di  assicurazione
          praticano uno sconto determinato  dall'impresa  nei  limiti
          stabiliti dal comma 2: 
                  a) nel caso in cui,  su  proposta  dell'impresa  di
          assicurazione,  i  soggetti  che  presentano  proposte  per
          l'assicurazione obbligatoria  accettano  di  sottoporre  il
          veicolo a ispezione da eseguire  a  spese  dell'impresa  di
          assicurazione; 
                  b) nel caso in cui vengono installati, su  proposta
          dell'impresa di  assicurazione,  o  sono  gia'  presenti  e
          portabili meccanismi elettronici che registrano l'attivita'
          del  veicolo,  denominati  "scatola  nera"  o  equivalenti,
          ovvero  ulteriori  dispositivi,  individuati,  per  i  soli
          requisiti   funzionali   minimi   necessari   a   garantire
          l'utilizzo dei  dati  raccolti,  in  particolare,  ai  fini
          tariffari e della determinazione della  responsabilita'  in
          occasione dei sinistri,  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dello sviluppo economico, da adottare entro novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione; 
                  c) nel caso in cui vengono installati, su  proposta
          dell'impresa  di  assicurazione,  o  sono  gia'   presenti,
          meccanismi elettronici che impediscono l'avvio  del  motore
          qualora sia riscontrato nel guidatore un  tasso  alcolemico
          superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione
          di veicoli a motore. 
                (Omissis)». 
                «Art. 145-bis  (Valore  probatorio  delle  cosiddette
          «scatole nere»  e  di  altri  dispositivi  elettronici).  -
          (Omissis) 
                2.  L'interoperabilita'   e   la   portabilita'   dei
          meccanismi  elettronici  che  registrano  l'attivita'   del
          veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1,  lettera  b),
          anche nei casi di sottoscrizione da  parte  dell'assicurato
          di   un   contratto   di   assicurazione   con   un'impresa
          assicuratrice  diversa  da  quella  che  ha  provveduto   a
          installare i  meccanismi  elettronici,  sono  garantite  da
          operatori, di seguito denominati  «provider  di  telematica
          assicurativa», i cui dati  identificativi  sono  comunicati
          all'IVASS da parte delle imprese di  assicurazione  che  ne
          utilizzano i servizi. I  dati  sull'attivita'  del  veicolo
          sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla
          base   dello   standard   tecnologico    comune    indicato
          nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n.  27,  e  successive  modificazioni,  e  sono
          successivamente  inviati   alle   rispettive   imprese   di
          assicurazione. 
                3. Le modalita'  per  assicurare  l'interoperabilita'
          dei meccanismi elettronici nonche' delle apparecchiature di
          telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di
          gestione dei dati,  in  caso  di  sottoscrizione  da  parte
          dell'assicurato  di  un  contratto  di  assicurazione   con
          un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare
          tale meccanismo, o di portabilita' tra diversi provider  di
          telematica assicurativa, sono determinate  dal  regolamento
          previsto dall'articolo 32, comma 1-bis,  del  decreto-legge
          24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli
          operatori   rispondono   del    funzionamento    ai    fini
          dell'interoperabilita'. 
                (Omissis)».