Art. 20
Disposizioni per favorire la concorrenza
nel settore assicurativo
1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 145-bis, commi 2 e 3,
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e della conseguente piena interoperabilita'
dei meccanismi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1,
lettera b), del medesimo codice, al fine di favorire la concorrenza
in ambito assicurativo, sono vietate le clausole che impediscono o
limitano il diritto dell'assicurato di disinstallare, senza costi,
alla scadenza annuale del contratto, il predetto meccanismo
elettronico, fermo restando il diritto dell'impresa di assicurazione
di ottenerne la restituzione. Le clausole apposte in violazione del
divieto di cui al primo periodo sono nulle, mentre il contratto
rimane valido per il resto.
2. L'assicurato puo' richiedere, per il tramite dell'impresa di
assicurazione, al fornitore di servizi assicurativi telematici che
gestisce il meccanismo elettronico di cui all'articolo 132-ter, comma
1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, che e' stato installato su richiesta dell'impresa di
assicurazione o che e' presente nel veicolo quale dotazione di
fabbrica, i dati relativi alla percorrenza complessiva, alla
percorrenza differenziata in funzione delle diverse tipologie di
strade percorse e all'orario, diurno o notturno, di percorrenza
nonche' agli eventi di guida ad alta velocita' per tipo di strada
negli ultimi dodici mesi. Tali dati sono resi accessibili
all'assicurato, a titolo gratuito, in un formato strutturato, con
modalita' di uso comune e leggibile tramite dispositivi automatici.
3. L'impresa di assicurazione, che si avvale dei dati di cui al
comma 2 per calcolare il premio del nuovo contratto stipulato con
l'assicurato e che non prevede la prosecuzione del servizio da parte
dello stesso fornitore di servizi assicurativi telematici, e' tenuta
a versare a quest'ultimo, quale presupposto per l'utilizzo dei dati,
un compenso una tantum non superiore a 20 euro. Decorsi due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni, si provvede all'eventuale
aggiornamento dei dati di cui al comma 2 e dei compensi di cui al
presente comma, in coerenza con i mutamenti intervenuti nelle
condizioni di mercato.
Note all'art. 20:
- Si riportano gli articoli 132-ter, comma 1, e
145-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private):
«Art. 132-ter (Sconti obbligatori). - 1. In presenza
di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in
precedenza o contestualmente alla stipulazione del
contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione
praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti
stabiliti dal comma 2:
a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di
assicurazione, i soggetti che presentano proposte per
l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il
veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di
assicurazione;
b) nel caso in cui vengono installati, su proposta
dell'impresa di assicurazione, o sono gia' presenti e
portabili meccanismi elettronici che registrano l'attivita'
del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti,
ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli
requisiti funzionali minimi necessari a garantire
l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini
tariffari e della determinazione della responsabilita' in
occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta
dell'impresa di assicurazione, o sono gia' presenti,
meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore
qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico
superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione
di veicoli a motore.
(Omissis)».
«Art. 145-bis (Valore probatorio delle cosiddette
«scatole nere» e di altri dispositivi elettronici). -
(Omissis)
2. L'interoperabilita' e la portabilita' dei
meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del
veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b),
anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato
di un contratto di assicurazione con un'impresa
assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a
installare i meccanismi elettronici, sono garantite da
operatori, di seguito denominati «provider di telematica
assicurativa», i cui dati identificativi sono comunicati
all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne
utilizzano i servizi. I dati sull'attivita' del veicolo
sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla
base dello standard tecnologico comune indicato
nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono
successivamente inviati alle rispettive imprese di
assicurazione.
3. Le modalita' per assicurare l'interoperabilita'
dei meccanismi elettronici nonche' delle apparecchiature di
telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di
gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte
dell'assicurato di un contratto di assicurazione con
un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare
tale meccanismo, o di portabilita' tra diversi provider di
telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento
previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli
operatori rispondono del funzionamento ai fini
dell'interoperabilita'.
(Omissis)».