Art. 21
Sistema informativo antifrode per i rapporti
assicurativi non obbligatori
1. Le imprese di assicurazione possono istituire, per il tramite
della loro associazione, un sistema informativo sui rapporti
assicurativi per rami diversi dalla responsabilita' civile
automobilistica, con la finalita' di rendere piu' efficaci la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti. Il sistema
e' alimentato dai sistemi informativi delle singole imprese di
assicurazione ed e' sottoposto alla vigilanza dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che vi provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Le imprese di assicurazione possono utilizzare
i dati del sistema informativo per finalita' connesse con la
liquidazione dei sinistri.
2. Le modalita' di alimentazione e di accesso al sistema
informativo di cui al comma 1 e le tipologie di dati da trattare sono
definiti dall'IVASS con proprio regolamento, da adottare sentiti il
Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, previa consultazione delle imprese
di assicurazione e della loro associazione.
3. I costi della realizzazione e della gestione del sistema
informativo di cui al comma 1 sono a carico delle imprese di
assicurazione partecipanti. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.