Art. 21 
 
            Sistema informativo antifrode per i rapporti 
                    assicurativi non obbligatori 
 
  1. Le imprese di assicurazione possono istituire,  per  il  tramite
della  loro  associazione,  un  sistema  informativo   sui   rapporti
assicurativi  per   rami   diversi   dalla   responsabilita'   civile
automobilistica,  con  la  finalita'  di  rendere  piu'  efficaci  la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti.  Il  sistema
e' alimentato  dai  sistemi  informativi  delle  singole  imprese  di
assicurazione ed e' sottoposto alla vigilanza  dell'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che  vi  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. Le imprese di assicurazione possono  utilizzare
i  dati  del  sistema  informativo  per  finalita'  connesse  con  la
liquidazione dei sinistri. 
  2.  Le  modalita'  di  alimentazione  e  di  accesso   al   sistema
informativo di cui al comma 1 e le tipologie di dati da trattare sono
definiti dall'IVASS con proprio regolamento, da adottare  sentiti  il
Garante per la protezione dei dati personali  e  l'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato, previa consultazione  delle  imprese
di assicurazione e della loro associazione. 
  3. I  costi  della  realizzazione  e  della  gestione  del  sistema
informativo di cui  al  comma  1  sono  a  carico  delle  imprese  di
assicurazione partecipanti. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.