Art. 22
Vigilanza sui contratti assicurativi a copertura dei danni alle
imprese cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il
comma 105 e' inserito il seguente:
«105-bis. Al fine di favorire una scelta consapevole e informata
da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101,
l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica gia'
disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di
assicurazione per la responsabilita' civile connessa alla
circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente
di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti
dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di assicurazione
immette nel portale di cui al primo periodo il contratto
assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai commi da 101 a
107, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e
le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS, sono stabilite
le disposizioni attuative del presente comma».