Art. 22 
 
Vigilanza sui contratti  assicurativi  a  copertura  dei  danni  alle
  imprese cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023,  n.  213,  dopo  il
comma 105 e' inserito il seguente: 
    «105-bis. Al fine di favorire una scelta consapevole e  informata
da parte delle imprese soggette all'obbligo  di  cui  al  comma  101,
l'IVASS gestisce, anche attraverso la  piattaforma  informatica  gia'
disponibile  per  la  comparazione  delle  offerte  di  contratti  di
assicurazione   per   la   responsabilita'   civile   connessa   alla
circolazione degli autoveicoli, un portale informatico  che  consente
di comparare in modo trasparente  i  contratti  assicurativi  offerti
dalle imprese di assicurazione.  Ciascuna  impresa  di  assicurazione
immette  nel  portale  di  cui  al   primo   periodo   il   contratto
assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai  commi  da  101  a
107, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e
le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS,  sono  stabilite
le disposizioni attuative del presente comma».