Art. 23
Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti
preconfezionati
1. Dopo l'articolo 15 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Disposizioni in materia di riporzionamento dei
prodotti preconfezionati). - 1. I produttori che immettono in
commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia,
un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente
confezionamento, ha subito una riduzione della quantita' nominale e
un correlato aumento del prezzo per unita' di misura da essi
dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della
quantita', tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della
confezione di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente
dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X
(unita' di misura) rispetto alla precedente quantita'".
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un
periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio
del prodotto interessato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal 1° aprile 2025».