Art. 23 
 
Disposizioni   in   materia   di   riporzionamento    dei    prodotti
                           preconfezionati 
 
  1. Dopo l'articolo 15 del codice del consumo,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente: 
    «Art. 15-bis (Disposizioni  in  materia  di  riporzionamento  dei
prodotti  preconfezionati).  -  1.  I  produttori  che  immettono  in
commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in  Italia,
un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato  il  precedente
confezionamento, ha subito una riduzione della quantita'  nominale  e
un correlato  aumento  del  prezzo  per  unita'  di  misura  da  essi
dipendenti, informano il consumatore  dell'avvenuta  riduzione  della
quantita', tramite l'apposizione, nel campo visivo  principale  della
confezione di vendita  o  in  un'etichetta  adesiva,  della  seguente
dicitura: "Questa confezione contiene  un  prodotto  inferiore  di  X
(unita' di misura) rispetto alla precedente quantita'". 
  2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si  applica  per  un
periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio
del prodotto interessato. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal 1° aprile 2025».