Art. 24 
 
              Accesso dei clienti domestici vulnerabili 
                    al servizio a tutele graduali 
 
  1. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno la facolta' di
chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso  al  servizio  a  tutele
graduali di cui alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione  per
energia, reti e ambiente (ARERA) n. 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023,
fornito dall'operatore aggiudicatario dell'area  ove  e'  situato  il
punto di consegna interessato. Entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  l'ARERA  stabilisce  le
modalita' di attuazione del presente articolo,  ivi  comprese  quelle
concernenti l'attestazione circa  la  sussistenza  dei  requisiti  di
vulnerabilita' di cui al medesimo articolo 11, comma 1,  del  decreto
legislativo n. 210  del  2021,  dandone  evidenza  nel  proprio  sito
internet istituzionale. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  1,  del
          decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.  210  (Attuazione
          della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme  comuni  per
          il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
          direttiva  2012/27/UE,  nonche'  recante  disposizioni  per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del   regolamento   UE   943/2019   sul   mercato   interno
          dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019  sulla
          preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e
          che abroga la direttiva 2005/89/CE): 
                «Art. 11 (Clienti  vulnerabili  e  in  condizioni  di
          poverta' energetica).  -  1.  Sono  clienti  vulnerabili  i
          clienti civili: 
                  a) che  si  trovano  in  condizioni  economicamente
          svantaggiate o che versano in gravi condizioni  di  salute,
          tali   da   richiedere   l'utilizzo   di    apparecchiature
          medico-terapeutiche  alimentate   dall'energia   elettrica,
          necessarie per il  loro  mantenimento  in  vita,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 75, della legge 4  agosto  2017,  n.
          124; 
                  b) presso i quali sono presenti persone che versano
          in  gravi  condizioni  di  salute,   tali   da   richiedere
          l'utilizzo    di    apparecchiature     medico-terapeutiche
          alimentate dall'energia elettrica, necessarie per  il  loro
          mantenimento in vita; 
                  c) che rientrano tra i soggetti con disabilita'  ai
          sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
                  d) le cui utenze sono ubicate  nelle  isole  minori
          non interconnesse; 
                  e)  le  cui  utenze  sono  ubicate   in   strutture
          abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; 
                  f) di eta' superiore ai 75 anni. 
                (Omissis)».