Art. 24
Accesso dei clienti domestici vulnerabili
al servizio a tutele graduali
1. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno la facolta' di
chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al servizio a tutele
graduali di cui alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) n. 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023,
fornito dall'operatore aggiudicatario dell'area ove e' situato il
punto di consegna interessato. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'ARERA stabilisce le
modalita' di attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle
concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di
vulnerabilita' di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo n. 210 del 2021, dandone evidenza nel proprio sito
internet istituzionale.
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione
della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno
dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla
preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e
che abroga la direttiva 2005/89/CE):
«Art. 11 (Clienti vulnerabili e in condizioni di
poverta' energetica). - 1. Sono clienti vulnerabili i
clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente
svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute,
tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi
dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n.
124;
b) presso i quali sono presenti persone che versano
in gravi condizioni di salute, tali da richiedere
l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche
alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro
mantenimento in vita;
c) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori
non interconnesse;
e) le cui utenze sono ubicate in strutture
abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
f) di eta' superiore ai 75 anni.
(Omissis)».