Art. 25
Disposizioni in materia di trasporto pubblico
1. All'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di
mancata iscrizione nel registro di cui al presente comma, ai soggetti
di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo
11-bis, comma 1, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e in
caso di omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati
inseriti nel medesimo registro si applica la sanzione di cui
all'articolo 11-bis, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 21
del 1992. I comuni accedono al registro al fine di verificare
eventuali incongruenze dei dati ivi contenuti e procedono, in fase di
prima applicazione del registro, alla ricognizione dei dati
quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni
per ciascun comune, dandone comunicazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti all'esito della ricognizione dai
medesimi effettuata. I comuni accedono al registro anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di competenza per i quali si renda
necessario l'accesso ai dati contenuti nel registro e comunicano al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati relativi agli
eventuali provvedimenti di revoca o sospensione dei titoli
abilitativi per il trasporto pubblico non di linea adottati. Ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 21 del 1992,
l'accesso al registro, al fine di consultare i dati in esso
contenuti, e' altresi' consentito alle regioni, alle province e alle
citta' metropolitane».
2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 85:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque adibisce a noleggio con
conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero in assenza
dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge n. 21 del 1992,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a
noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro 7.993. La violazione
medesima importa la sanzione amministrativa della confisca del
veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a
dodici mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.
Quando lo stesso soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni,
nella violazione di cui al presente comma per almeno due volte,
all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro
ai quali e' stata sospesa o revocata l'autorizzazione»;
2) il comma 4-bis e' sostituito dai seguenti:
«4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato
a noleggio con conducente in violazione di alcuna delle disposizioni
degli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e' soggetto
alle seguenti sanzioni:
a) alla prima violazione, si applicano al titolare
dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 178 a euro 672, nonche' la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione per un
periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione
II;
b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque
anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare
dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 264 a euro 1.010, nonche' la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione per un
periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I,
sezione II;
c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni
relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare
dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 356 a euro 1.344, nonche' la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione per un
periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo
I, sezione II;
d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco
di cinque anni relative al medesimo veicolo, si applicano al titolare
dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 528 a euro 2.020, nonche' la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione per un
periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo
I, sezione II.
4-ter. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e 4-bis,
l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con
conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa
autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 86 a euro 338»;
b) all'articolo 86, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque, pur essendo munito di
licenza, guida un taxi in violazione di quanto disposto da alcuna
delle disposizioni degli articoli 2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma 1,
della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e' soggetto alle seguenti
sanzioni:
a) alla prima violazione, si applicano al titolare della
licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
178 a euro 672, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese,
secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni,
si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonche' la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del
titolo VI, capo I, sezione II;
c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni,
si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonche' la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme
del titolo VI, del capo I, sezione II;
d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco
di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 884 a euro 2.020,
nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo
le norme del titolo VI, capo I, sezione II.
3-bis. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3,
chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare alle condizioni di cui alla licenza medesima e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a
euro 338».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore decorsi sei
mesi dalla data di pubblicazione del decreto adottato in attuazione
di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio
1992, n. 21.
4. All'articolo 14, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: «urbane e suburbane» sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' nelle aree extraurbane a domanda
debole ai sensi del comma 4,».
Note all'art. 25:
- Si riporta l'articolo 10-bis, comma 3, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10-bis (Misure urgenti in materia di
autoservizi pubblici non di linea). - (Omissis)
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
un registro informatico pubblico nazionale delle imprese
titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con
autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di
autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente
effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono individuate le specifiche tecniche di attuazione e le
modalita' con le quali le predette imprese dovranno
registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del
presente comma, connessi all'implementazione e
all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro
elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, pari ad euro un milione per l'annualita' 2019,
si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29
dicembre 2018, n. 143. Alla gestione dell'archivio il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. In caso di mancata iscrizione nel
registro di cui al presente comma, ai soggetti di cui al
primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo
11-bis, comma 1, lettera b), della legge 15 gennaio 1992,
n. 21, e in caso di omessa presentazione dell'istanza di
aggiornamento dei dati inseriti nel medesimo registro si
applica la sanzione di cui all'articolo 11-bis, comma 1,
lettera a), della medesima legge n. 21 del 1992. I comuni
accedono al registro al fine di verificare eventuali
incongruenze dei dati ivi contenuti e procedono, in fase di
prima applicazione del registro, alla ricognizione dei dati
quantitativi relativi al numero delle licenze e delle
autorizzazioni per ciascun comune, dandone comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esito
della ricognizione dai medesimi effettuata. I comuni
accedono al registro anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti di competenza per i quali si renda necessario
l'accesso ai dati contenuti nel registro e comunicano al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati
relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o
sospensione dei titoli abilitativi per il trasporto
pubblico non di linea adottati. Ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, della citata legge n. 21 del 1992, l'accesso al
registro, al fine di consultare i dati in esso contenuti,
e' altresi' consentito alle regioni, alle province e alle
citta' metropolitane.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 85 e 86 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 85 (Servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone). - 1. Il servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone e' disciplinato dalle
leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
b-bis) i velocipedi;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per
trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli e'
rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque
adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato
a tale uso ovvero in assenza dell'autorizzazione di cui
all'articolo 8 della legge n. 21 del 1992, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati
a noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro 7.993. La
violazione medesima importa la sanzione amministrativa
della confisca del veicolo e della sospensione della
patente di guida da quattro a dodici mesi, secondo le norme
del titolo VI, capo I, sezione II. Quando lo stesso
soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni, nella
violazione di cui al presente comma per almeno due volte,
all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni
si applicano a coloro ai quali e' stata sospesa o revocata
l'autorizzazione.
4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2
destinato a noleggio con conducente in violazione di alcuna
delle disposizioni degli articoli 3 e 11 della legge 15
gennaio 1992, n. 21, e' soggetto alle seguenti sanzioni:
a) alla prima violazione, si applicano al titolare
dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonche' la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le
norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) alla seconda violazione commessa nell'arco di
cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al
titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonche' la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi,
secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) alla terza violazione commessa nell'arco di
cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al
titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonche' la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi,
secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
d) alle violazioni successive alla terza commesse
nell'arco di cinque anni relative al medesimo veicolo, si
applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a
euro 2.020, nonche' la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della carta di circolazione per un
periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo
VI, capo I, sezione II.
4-ter. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e
4-bis, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato
a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di
cui alla relativa autorizzazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro
338».
«Art. 86 (Servizio di piazza con autovetture,
motocicli e velocipedi con conducente o taxi). - 1. Il
servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi
con conducente o taxi e' disciplinato dalle leggi
specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista
dall' articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a
taxi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249. Dalla violazione
conseguono le sanzioni amministrative accessorie della
confisca del veicolo e della sospensione della patente di
guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso
soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni, in tale
violazione per almeno due volte, all'ultima di esse
consegue la sanzione accessoria della revoca della patente.
Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata
sospesa o revocata la licenza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque, pur
essendo munito di licenza, guida un taxi in violazione di
quanto disposto da alcuna delle disposizioni degli articoli
2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma 1, della legge 15 gennaio
1992, n. 21, e' soggetto alle seguenti sanzioni:
a) alla prima violazione, si applicano al titolare
della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 178 a euro 672, nonche' la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme
del titolo VI, capo I, sezione II;
b) alla seconda violazione commessa nell'arco di
cinque anni, si applicano al titolare della licenza la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
264 a euro 1.010, nonche' la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione
per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del
titolo VI, capo I, sezione II;
c) alla terza violazione commessa nell'arco di
cinque anni, si applicano al titolare della licenza la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
356 a euro 1.344, nonche' la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione
per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del
titolo VI, del capo I, sezione II;
d) alle violazioni successive alla terza commesse
nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della
licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 884 a euro 2.020, nonche' la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo
le norme del titolo VI, capo I, sezione II.
3-bis. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e
3, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi
senza ottemperare alle condizioni di cui alla licenza
medesima e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 86 a euro 338".
- Si riporta l'articolo 11, comma 4, della legge 15
gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea):
«Art.11 (Obblighi dei titolari di licenza per
l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente). -
(Omissis)
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di
noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o
la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti
tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo
servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso
le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle
stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione
dell'utente possono avvenire anche al di fuori della
provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il
territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto
l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente
di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui
specifiche sono stabilite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto,
adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il
foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
a) targa del veicolo;
b) nome del conducente;
c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
d) orario di inizio servizio, destinazione e orario
di fine servizio;
e) dati del fruitore del servizio.
Fino all'adozione del decreto di cui al presente
comma, il foglio di servizio elettronico e' sostituito da
una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da
numerazione progressiva delle singole pagine da compilare,
avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato
elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo
per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere
esibito agli organi di controllo, con copia conforme
depositata in rimessa.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 14, comma 5, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle
regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Programmazione dei trasporti locali). -
(Omissis)
5. Gli enti locali, al fine del decongestionamento
del traffico e del disinquinamento ambientale, ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, e dell'articolo 18, comma 3-bis,
possono organizzare la rete dei trasporti di linea nelle
aree urbane e suburbane, nonche' nelle aree extraurbane a
domanda debole ai sensi del comma 4, diversificando il
servizio con l'utilizzazione di veicoli della categoria M1
di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285. Detti veicoli devono risultare nella
disponibilita' di soggetti aventi i requisiti per
esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di
trasporto di persone su strada. L'espletamento di tali
servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o
autorizzazioni. Gli enti locali fissano le modalita' del
servizio e le relative tariffe e, nella fase di prima
attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria
detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali, ai
soggetti che esercitano autoservizi pubblici non di linea.
I criteri tecnici e le modalita' per la utilizzazione dei
sopraddetti veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione.
(Omissis).».