Art. 25 
 
            Disposizioni in materia di trasporto pubblico 
 
  1. All'articolo 10-bis, comma  3,  del  decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso  di
mancata iscrizione nel registro di cui al presente comma, ai soggetti
di cui al primo periodo si applica la sanzione  di  cui  all'articolo
11-bis, comma 1, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e in
caso di omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento  dei  dati
inseriti  nel  medesimo  registro  si  applica  la  sanzione  di  cui
all'articolo 11-bis, comma 1, lettera a), della medesima legge n.  21
del 1992. I  comuni  accedono  al  registro  al  fine  di  verificare
eventuali incongruenze dei dati ivi contenuti e procedono, in fase di
prima  applicazione  del  registro,  alla   ricognizione   dei   dati
quantitativi relativi al numero delle licenze e delle  autorizzazioni
per  ciascun  comune,  dandone  comunicazione  al   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti  all'esito  della  ricognizione  dai
medesimi effettuata. I comuni accedono  al  registro  anche  ai  fini
dell'adozione dei provvedimenti di competenza per i  quali  si  renda
necessario l'accesso ai dati contenuti nel registro e  comunicano  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati  relativi  agli
eventuali  provvedimenti  di  revoca   o   sospensione   dei   titoli
abilitativi per il trasporto pubblico non di linea adottati. Ai sensi
dell'articolo 4,  comma  2,  della  citata  legge  n.  21  del  1992,
l'accesso  al  registro,  al  fine  di  consultare  i  dati  in  esso
contenuti, e' altresi' consentito alle regioni, alle province e  alle
citta' metropolitane». 
  2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 85: 
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della
legge 15 gennaio 1992,  n.  21,  chiunque  adibisce  a  noleggio  con
conducente un veicolo non destinato a  tale  uso  ovvero  in  assenza
dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge n. 21 del 1992,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da euro 1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a
noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro  7.993.  La  violazione
medesima  importa  la  sanzione  amministrativa  della  confisca  del
veicolo e della sospensione della  patente  di  guida  da  quattro  a
dodici mesi, secondo le norme del titolo  VI,  capo  I,  sezione  II.
Quando lo stesso soggetto e' incorso, in  un  periodo  di  tre  anni,
nella violazione di cui al  presente  comma  per  almeno  due  volte,
all'ultima di esse consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria
della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a  coloro
ai quali e' stata sospesa o revocata l'autorizzazione»; 
      2) il comma 4-bis e' sostituito dai seguenti: 
        «4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2  destinato
a noleggio con conducente in violazione di alcuna delle  disposizioni
degli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e' soggetto
alle seguenti sanzioni: 
          a)  alla  prima  violazione,  si  applicano   al   titolare
dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da euro 178 a euro  672,  nonche'  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione  della  carta  di  circolazione  per  un
periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo  I,  sezione
II; 
          b) alla seconda violazione  commessa  nell'arco  di  cinque
anni  relativa  al  medesimo  veicolo,  si  applicano   al   titolare
dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da euro 264 a euro 1.010, nonche'  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione  della  carta  di  circolazione  per  un
periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo  VI,  capo  I,
sezione II; 
          c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque  anni
relativa   al   medesimo   veicolo,   si   applicano   al    titolare
dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da euro 356 a euro 1.344, nonche'  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione  della  carta  di  circolazione  per  un
periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo  VI,  capo
I, sezione II; 
          d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco
di cinque anni relative al medesimo veicolo, si applicano al titolare
dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da euro 528 a euro 2.020, nonche'  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione  della  carta  di  circolazione  per  un
periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI,  capo
I, sezione II. 
        4-ter. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4  e  4-bis,
l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a  noleggio  con
conducente in  violazione  delle  condizioni  di  cui  alla  relativa
autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 86 a euro 338»; 
    b) all'articolo 86, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
      «3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  11-bis  della
legge 15 gennaio  1992,  n.  21,  chiunque,  pur  essendo  munito  di
licenza, guida un taxi in violazione di  quanto  disposto  da  alcuna
delle disposizioni degli articoli 2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma  1,
della legge 15  gennaio  1992,  n.  21,  e'  soggetto  alle  seguenti
sanzioni: 
        a) alla prima violazione,  si  applicano  al  titolare  della
licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
178 a euro 672, nonche' la sanzione amministrativa  accessoria  della
sospensione della carta di circolazione per un periodo  di  un  mese,
secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II; 
        b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni,
si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonche' la  sanzione
amministrativa  accessoria   della   sospensione   della   carta   di
circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le  norme  del
titolo VI, capo I, sezione II; 
        c) alla terza violazione commessa nell'arco di  cinque  anni,
si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonche' la  sanzione
amministrativa  accessoria   della   sospensione   della   carta   di
circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo  le  norme
del titolo VI, del capo I, sezione II; 
        d) alle violazioni successive alla terza  commesse  nell'arco
di cinque anni, si applicano al titolare della  licenza  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 884 a  euro  2.020,
nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi,  secondo
le norme del titolo VI, capo I, sezione II. 
      3-bis. Al di fuori delle  ipotesi  di  cui  ai  commi  2  e  3,
chiunque,  pur  essendo  munito  di  licenza,  guida  un  taxi  senza
ottemperare alle condizioni di cui alla licenza medesima e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86  a
euro 338». 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore decorsi  sei
mesi dalla data di pubblicazione del decreto adottato  in  attuazione
di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 15  gennaio
1992, n. 21. 
  4. All'articolo 14, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: «urbane e  suburbane»  sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' nelle  aree  extraurbane  a  domanda
debole ai sensi del comma 4,». 
 
          Note all'art. 25: 
              -  Si  riporta  l'articolo   10-bis,   comma   3,   del
          decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135   (Disposizioni
          urgenti in materia di sostegno  e  semplificazione  per  le
          imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  10-bis   (Misure   urgenti   in   materia   di
          autoservizi pubblici non di linea). - (Omissis) 
                3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, presso il Centro  elaborazione  dati  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
          un registro informatico pubblico  nazionale  delle  imprese
          titolari di licenza per il  servizio  taxi  effettuato  con
          autovettura, motocarrozzetta  e  natante  e  di  quelle  di
          autorizzazione per il servizio di noleggio  con  conducente
          effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante.  Con
          decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          sono individuate le specifiche tecniche di attuazione e  le
          modalita'  con  le  quali  le  predette  imprese   dovranno
          registrarsi. Agli  oneri  derivanti  dalle  previsioni  del
          presente    comma,    connessi    all'implementazione     e
          all'adeguamento  dei   sistemi   informatici   del   Centro
          elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti, pari ad euro un milione per  l'annualita'  2019,
          si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di  spesa
          di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2018,  n.  143.  Alla  gestione  dell'archivio  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con
          le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza  pubblica.  In  caso  di  mancata  iscrizione   nel
          registro di cui al presente comma, ai soggetti  di  cui  al
          primo periodo si applica la sanzione  di  cui  all'articolo
          11-bis, comma 1, lettera b), della legge 15  gennaio  1992,
          n. 21, e in caso di omessa  presentazione  dell'istanza  di
          aggiornamento dei dati inseriti nel  medesimo  registro  si
          applica la sanzione di cui all'articolo  11-bis,  comma  1,
          lettera a), della medesima legge n. 21 del 1992.  I  comuni
          accedono  al  registro  al  fine  di  verificare  eventuali
          incongruenze dei dati ivi contenuti e procedono, in fase di
          prima applicazione del registro, alla ricognizione dei dati
          quantitativi relativi  al  numero  delle  licenze  e  delle
          autorizzazioni per ciascun comune, dandone comunicazione al
          Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  all'esito
          della  ricognizione  dai  medesimi  effettuata.  I   comuni
          accedono  al  registro  anche  ai  fini  dell'adozione  dei
          provvedimenti di competenza per i quali si renda necessario
          l'accesso ai dati contenuti nel registro  e  comunicano  al
          Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  i  dati
          relativi  agli  eventuali   provvedimenti   di   revoca   o
          sospensione  dei  titoli  abilitativi  per   il   trasporto
          pubblico non di linea adottati. Ai sensi  dell'articolo  4,
          comma 2, della citata legge n. 21 del  1992,  l'accesso  al
          registro, al fine di consultare i dati in  esso  contenuti,
          e' altresi' consentito alle regioni, alle province  e  alle
          citta' metropolitane. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  85  e  86  del
          decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.285  (Nuovo  codice
          della strada), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 85 (Servizio di  noleggio  con  conducente  per
          trasporto di persone). - 1. Il  servizio  di  noleggio  con
          conducente per trasporto di persone e'  disciplinato  dalle
          leggi specifiche che regolano la materia. 
                2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di
          noleggio con conducente per trasporto di persone: 
                  a) i motocicli con o senza sidecar; 
                  b) i tricicli; 
                  b-bis) i velocipedi; 
                  c) i quadricicli; 
                  d) le autovetture; 
                  e) gli autobus; 
                  f) gli autoveicoli per trasporto  promiscuo  o  per
          trasporti specifici di persone; 
                  g) i veicoli a trazione animale. 
                3. La  carta  di  circolazione  di  tali  veicoli  e'
          rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio. 
                4.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo
          11-bis  della  legge  15  gennaio  1992,  n.  21,  chiunque
          adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato
          a tale uso ovvero in  assenza  dell'autorizzazione  di  cui
          all'articolo 8 della legge n. 21 del 1992, e' soggetto alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati
          a noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro  7.993.  La
          violazione  medesima  importa  la  sanzione  amministrativa
          della  confisca  del  veicolo  e  della  sospensione  della
          patente di guida da quattro a dodici mesi, secondo le norme
          del titolo  VI,  capo  I,  sezione  II.  Quando  lo  stesso
          soggetto e' incorso, in  un  periodo  di  tre  anni,  nella
          violazione di cui al presente comma per almeno  due  volte,
          all'ultima di  esse  consegue  la  sanzione  amministrativa
          accessoria della revoca della patente. Le  stesse  sanzioni
          si applicano a coloro ai quali e' stata sospesa o  revocata
          l'autorizzazione. 
                4-bis. L'utilizzo di un veicolo di  cui  al  comma  2
          destinato a noleggio con conducente in violazione di alcuna
          delle disposizioni degli articoli 3 e  11  della  legge  15
          gennaio 1992, n. 21, e' soggetto alle seguenti sanzioni: 
                  a) alla prima violazione, si applicano al  titolare
          dell'autorizzazione   la   sanzione   amministrativa    del
          pagamento di una somma da euro 178 a euro 672,  nonche'  la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le
          norme del titolo VI, capo I, sezione II; 
                  b) alla seconda violazione  commessa  nell'arco  di
          cinque anni relativa al medesimo veicolo, si  applicano  al
          titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonche' la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          carta di circolazione per un periodo da  uno  a  due  mesi,
          secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II; 
                  c) alla  terza  violazione  commessa  nell'arco  di
          cinque anni relativa al medesimo veicolo, si  applicano  al
          titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonche' la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi,
          secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II; 
                  d) alle violazioni successive alla  terza  commesse
          nell'arco di cinque anni relative al medesimo  veicolo,  si
          applicano  al  titolare  dell'autorizzazione  la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  528  a
          euro 2.020, nonche' la sanzione  amministrativa  accessoria
          della  sospensione  della  carta  di  circolazione  per  un
          periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo
          VI, capo I, sezione II. 
                4-ter. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4  e
          4-bis, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato
          a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di
          cui alla relativa autorizzazione e' soggetto alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro
          338». 
                «Art.  86  (Servizio  di  piazza   con   autovetture,
          motocicli e velocipedi con conducente  o  taxi).  -  1.  Il
          servizio di piazza con autovetture, motocicli e  velocipedi
          con  conducente  o  taxi  e'   disciplinato   dalle   leggi
          specifiche che regolano il settore. 
                2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista
          dall' articolo 8  della  legge  15  gennaio  1992,  n.  21,
          adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a
          taxi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
          di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249. Dalla  violazione
          conseguono  le  sanzioni  amministrative  accessorie  della
          confisca del veicolo e della sospensione della  patente  di
          guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui
          al capo I, sezione II, del  titolo  VI.  Quando  lo  stesso
          soggetto e' incorso, in un periodo di  tre  anni,  in  tale
          violazione  per  almeno  due  volte,  all'ultima  di   esse
          consegue la sanzione accessoria della revoca della patente.
          Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e'  stata
          sospesa o revocata la licenza. 
                3.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo
          11-bis della legge 15 gennaio 1992, n.  21,  chiunque,  pur
          essendo munito di licenza, guida un taxi in  violazione  di
          quanto disposto da alcuna delle disposizioni degli articoli
          2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma 1, della legge  15  gennaio
          1992, n. 21, e' soggetto alle seguenti sanzioni: 
                  a) alla prima violazione, si applicano al  titolare
          della licenza la sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 178  a  euro  672,  nonche'  la  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione della carta  di
          circolazione per un periodo di un mese,  secondo  le  norme
          del titolo VI, capo I, sezione II; 
                  b) alla seconda violazione  commessa  nell'arco  di
          cinque anni, si applicano  al  titolare  della  licenza  la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          264  a  euro  1.010,  nonche'  la  sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione della  carta  di  circolazione
          per un periodo da uno a due  mesi,  secondo  le  norme  del
          titolo VI, capo I, sezione II; 
                  c) alla  terza  violazione  commessa  nell'arco  di
          cinque anni, si applicano  al  titolare  della  licenza  la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          356  a  euro  1.344,  nonche'  la  sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione della  carta  di  circolazione
          per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme  del
          titolo VI, del capo I, sezione II; 
                  d) alle violazioni successive alla  terza  commesse
          nell'arco di cinque anni, si applicano  al  titolare  della
          licenza la sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una
          somma da  euro  884  a  euro  2.020,  nonche'  la  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione della carta  di
          circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo
          le norme del titolo VI, capo I, sezione II. 
                3-bis. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2  e
          3, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida  un  taxi
          senza ottemperare  alle  condizioni  di  cui  alla  licenza
          medesima  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 86 a euro 338". 
              - Si riporta l'articolo 11, comma  4,  della  legge  15
          gennaio 1992, n. 21  (Legge  quadro  per  il  trasporto  di
          persone mediante autoservizi pubblici non di linea): 
                «Art.11  (Obblighi  dei  titolari  di   licenza   per
          l'esercizio del servizio di taxi e  di  autorizzazione  per
          l'esercizio del servizio di  noleggio  con  conducente).  -
          (Omissis) 
                4. Le prenotazioni di trasporto per  il  servizio  di
          noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o
          la   sede,   anche   mediante   l'utilizzo   di   strumenti
          tecnologici.  L'inizio  ed  il  termine  di  ogni   singolo
          servizio di noleggio con conducente devono avvenire  presso
          le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle
          stesse.  Il  prelevamento   e   l'arrivo   a   destinazione
          dell'utente  possono  avvenire  anche  al  di  fuori  della
          provincia  o  dell'area  metropolitana  in  cui  ricade  il
          territorio del comune che ha  rilasciato  l'autorizzazione.
          Nel  servizio  di  noleggio  con  conducente  e'   previsto
          l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del  conducente
          di un foglio di servizio in  formato  elettronico,  le  cui
          specifiche   sono    stabilite    dal    Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  con   proprio   decreto,
          adottato di concerto  con  il  Ministero  dell'interno.  Il
          foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: 
                  a) targa del veicolo; 
                  b) nome del conducente; 
                  c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; 
                  d) orario di inizio servizio, destinazione e orario
          di fine servizio; 
                  e) dati del fruitore del servizio. 
                Fino all'adozione del  decreto  di  cui  al  presente
          comma, il foglio di servizio elettronico e'  sostituito  da
          una  versione  cartacea  dello  stesso,  caratterizzato  da
          numerazione progressiva delle singole pagine da  compilare,
          avente i medesimi contenuti previsti per quello in  formato
          elettronico, e da tenere in originale a bordo  del  veicolo
          per un periodo non inferiore a quindici giorni, per  essere
          esibito  agli  organi  di  controllo,  con  copia  conforme
          depositata in rimessa. 
                (Omissis).». 
              - Si  riporta  l'articolo  14,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 19 novembre 1997,  n.  422  (Conferimento  alle
          regioni ed agli  enti  locali  di  funzioni  e  compiti  in
          materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo
          4, comma 4,  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 14 (Programmazione  dei  trasporti  locali).  -
          (Omissis) 
                5. Gli enti locali, al  fine  del  decongestionamento
          del traffico e del  disinquinamento  ambientale,  ai  sensi
          dell'articolo 16, comma 3, e dell'articolo 18, comma 3-bis,
          possono organizzare la rete dei trasporti  di  linea  nelle
          aree urbane e suburbane, nonche' nelle aree  extraurbane  a
          domanda debole ai sensi  del  comma  4,  diversificando  il
          servizio con l'utilizzazione di veicoli della categoria  M1
          di cui all'articolo 47 del decreto  legislativo  30  aprile
          1992,  n.  285.  Detti  veicoli  devono   risultare   nella
          disponibilita'  di  soggetti   aventi   i   requisiti   per
          esercitare autoservizi pubblici non di linea o  servizi  di
          trasporto di persone  su  strada.  L'espletamento  di  tali
          servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o
          autorizzazioni. Gli enti locali fissano  le  modalita'  del
          servizio e le relative  tariffe  e,  nella  fase  di  prima
          attuazione, affidano per il primo anno in  via  prioritaria
          detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali,  ai
          soggetti che esercitano autoservizi pubblici non di  linea.
          I criteri tecnici e le modalita' per la  utilizzazione  dei
          sopraddetti veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro
          dei trasporti e della navigazione. 
                (Omissis).».