Art. 26 
 
Delega al  Governo  in  materia  di  strutture  amovibili  funzionali
                 all'attivita' dei pubblici esercizi 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
il riordino e il  coordinamento  delle  disposizioni  concernenti  la
concessione di  spazi  e  aree  pubblici  di  interesse  culturale  o
paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per  l'installazione
di strutture amovibili funzionali all'attivita' esercitata. 
  2. Il decreto legislativo di cui al  comma  1  e'  adottato,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i principi di
ragionevolezza e proporzionalita', nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi: 
    a) fermi restando la disciplina  in  materia  di  occupazione  di
suolo pubblico  e  l'obbligo  di  acquisizione  del  relativo  titolo
autorizzatorio,  esclusione  delle  autorizzazioni   previste   dagli
articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
per la posa in opera di elementi o strutture amovibili nei luoghi  di
cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo codice,  fatta
eccezione per le pubbliche piazze, le vie,  le  strade  e  gli  altri
spazi aperti urbani strettamente prospicienti i siti  archeologici  o
altri beni culturali  immobili  di  interesse  artistico,  storico  o
archeologico eccezionale; 
    b)  definizione  delle  modalita'  di  individuazione  dei   siti
archeologici e degli  altri  beni  culturali  immobili  di  interesse
artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a); 
    c) introduzione dell'istituto del silenzio assenso  per  le  aree
strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni  culturali
immobili di interesse artistico, storico o  archeologico  eccezionale
di cui alla lettera a); 
    d)  individuazione  dei  criteri  finalizzati   a   valutare   la
compatibilita' degli interventi sottoposti ad autorizzazione, di  cui
alla  lettera  a),  con  la   tutela   dell'interesse   culturale   e
paesaggistico sulla  base  dei  seguenti  parametri  di  riferimento:
mantenimento   della   fruibilita'    del    patrimonio    culturale;
progettazione  integrata  con  lo  spazio   circostante;   decoro   e
omogeneita'  degli  elementi  di  arredo;  chiare   delimitazione   e
perimetrazione degli elementi e delle strutture amovibili; 
    e) previsione che il  diniego  dell'autorizzazione  di  cui  alla
lettera a) possa essere opposto solo quando non sia possibile dettare
specifiche  prescrizioni  di  armonizzazione  che  ne  consentano  la
compatibilita'; 
    f) previsione, per  le  aree  strettamente  prospicienti  i  siti
archeologici o altri beni culturali immobili di interesse  artistico,
storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a), di  misure
di semplificazione delle procedure amministrative, anche prescindendo
dall'autorizzazione  nel  caso  in  cui  l'elemento  o  la  struttura
amovibile sia conforme ad accordi, protocolli,  regolamenti  o  altre
intese in materia di occupazione di suolo pubblico, elaborati con gli
uffici territorialmente competenti del Ministero della cultura; 
    g)  previsione  di  procedure  omogenee  nell'intero   territorio
nazionale,  secondo   principi   di   massima   semplificazione   dei
procedimenti edilizi e di riduzione degli adempimenti; 
    h) previsione di un regime  sanzionatorio  adeguato  in  caso  di
violazioni; 
    i) previsione che le disposizioni attuative dei  criteri  di  cui
alle lettere da a) a g) si applichino anche alle strutture  amovibili
che hanno fruito delle deroghe di cui all'articolo  9-ter,  comma  5,
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176.  In  tale  caso
l'istanza e' presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al comma 1; 
    l)  individuazione  di  criteri  uniformi  cui  i  comuni  devono
adeguare i  propri  regolamenti,  al  fine  di  garantire  sempre  il
passaggio dei mezzi di soccorso nonche' di  garantire  zone  adeguate
per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata  o  impedita
capacita' motoria, nel caso di occupazione di marciapiedi. 
  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta
del Ministro delle imprese e del made in Italy e del  Ministro  della
cultura, di concerto con il Ministro dell'interno,  con  il  Ministro
della giustizia, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con
il Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data  di  trasmissione
dello  schema  del  decreto  legislativo,   decorso   il   quale   il
Governo puo' comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano entro  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'  essere
comunque adottato. Qualora il termine previsto per l'espressione  del
parere delle Commissioni parlamentari scada  nei  trenta  giorni  che
precedono la scadenza del termine di delega  di  cui  al  comma  1  o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi. 
  4.  Le  autorizzazioni  e  le   concessioni   per   l'utilizzazione
temporanea del  suolo  pubblico  rilasciate  ai  sensi  dell'articolo
9-ter, commi 4 e 5,  del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono prorogate fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il  31  dicembre
2025. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riportano gli articoli 10, comma  4,  lettera  g),
          21, 106 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
          42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137): 
                «Art. 10 (Beni culturali). - (Omissis) 
                4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
          comma 3, lettera a): 
                  (Omissis) 
                  g) le pubbliche piazze, vie, strade e  altri  spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico; 
                (Omissis)». 
                «Art. 21 (Interventi soggetti ad  autorizzazione).  -
          1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: 
                  a)  la  rimozione  o  la  demolizione,  anche   con
          successiva ricostituzione, dei beni culturali; 
                  b)  lo  spostamento,  anche  temporaneo,  dei  beni
          culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; 
                  c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; 
                  d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
          degli archivi  privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo  scarto
          di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
          l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera  c),
          e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; 
                  e) il trasferimento ad altre persone giuridiche  di
          complessi organici di documentazione di  archivi  pubblici,
          nonche' di archivi privati per i quali sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. 
                2. Lo spostamento di beni culturali,  dipendente  dal
          mutamento  di  dimora  o  di   sede   del   detentore,   e'
          preventivamente denunciato al  soprintendente,  che,  entro
          trenta  giorni  dal  ricevimento   della   denuncia,   puo'
          prescrivere  le  misure  necessarie  perche'  i  beni   non
          subiscano danno dal trasporto. 
                3. Lo spostamento degli archivi correnti dello  Stato
          e degli enti  ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto  ad
          autorizzazione, ma comporta l'obbligo di  comunicazione  al
          Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18. 
                4.  Fuori  dei  casi  di  cui  ai  commi  precedenti,
          l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su  beni
          culturali   e'   subordinata    ad    autorizzazione    del
          soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
          medesimi e' comunicato al soprintendente per  le  finalita'
          di cui all'articolo 20, comma 1. 
                5. L'autorizzazione e' resa su  progetto  o,  qualora
          sufficiente,  su   descrizione   tecnica   dell'intervento,
          presentati dal richiedente, e puo' contenere  prescrizioni.
          Se i lavori non iniziano entro  cinque  anni  dal  rilascio
          dell'autorizzazione,   il   soprintendente   puo'   dettare
          prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
          relazione al mutare delle tecniche di conservazione.». 
                «Art. 106 (Uso individuale di beni culturali).  -  1.
          Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
          possono concedere l'uso dei beni culturali che  abbiano  in
          consegna,   per   finalita'   compatibili   con   la   loro
          destinazione culturale, a singoli richiedenti. 
                2. Per i beni in consegna al Ministero, il  Ministero
          determina  il  canone   dovuto   e   adotta   il   relativo
          provvedimento. 
                2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma
          2, la concessione in uso e' subordinata  all'autorizzazione
          del Ministero, rilasciata a condizione che il  conferimento
          garantisca la conservazione e  la  fruizione  pubblica  del
          bene e sia assicurata la compatibilita' della  destinazione
          d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo.
          Con l'autorizzazione possono  essere  dettate  prescrizioni
          per la migliore conservazione del bene.». 
                «Art.  146  (Autorizzazione).  -  1.  I  proprietari,
          possessori o detentori a qualsiasi titolo  di  immobili  ed
          aree di interesse paesaggistico, tutelati  dalla  legge,  a
          termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a  termini
          degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d),  e  157,  non
          possono  distruggerli,  ne'  introdurvi  modificazioni  che
          rechino pregiudizio  ai  valori  paesaggistici  oggetto  di
          protezione. 
                2. I soggetti di cui al comma 1  hanno  l'obbligo  di
          presentare  alle  amministrazioni  competenti  il  progetto
          degli interventi  che  intendano  intraprendere,  corredato
          della prescritta documentazione, ed astenersi  dall'avviare
          i  lavori  fino  a   quando   non   ne   abbiano   ottenuta
          l'autorizzazione. 
                3.  La  documentazione  a  corredo  del  progetto  e'
          preordinata  alla   verifica   della   compatibilita'   fra
          interesse paesaggistico tutelato ed intervento  progettato.
          Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con  la
          Conferenza  Stato-regioni,  e  puo'  essere  aggiornata   o
          integrata con il medesimo procedimento. 
                4. L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce  atto
          autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire  o
          agli     altri     titoli     legittimanti     l'intervento
          urbanistico-edilizio. Fuori dai casi  di  cui  all'articolo
          167,  commi  4  e  5,  l'autorizzazione  non  puo'   essere
          rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
          anche  parziale,  degli  interventi.  L'autorizzazione   e'
          efficace per un periodo di cinque anni,  scaduto  il  quale
          l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
          nuova autorizzazione.  I  lavori  iniziati  nel  corso  del
          quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
          conclusi entro e non oltre l'anno  successivo  la  scadenza
          del  quinquennio  medesimo.   Il   termine   di   efficacia
          dell'autorizzazione decorre  dal  giorno  in  cui  acquista
          efficacia il titolo edilizio eventualmente  necessario  per
          la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo  in
          ordine  al  rilascio  e  alla  conseguente   efficacia   di
          quest'ultimo  non  sia  dipeso  da  circostanze  imputabili
          all'interessato. 
                5. Sull'istanza di  autorizzazione  paesaggistica  si
          pronuncia  la  regione,  dopo  avere  acquisito  il  parere
          vincolante del soprintendente in relazione agli  interventi
          da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela  dalla
          legge o in base alla legge, ai sensi  del  comma  1,  salvo
          quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e  5.  Il  parere
          del  soprintendente,  all'esito   dell'approvazione   delle
          prescrizioni  d'uso  dei   beni   paesaggistici   tutelati,
          predisposte ai sensi degli  articoli  140,  comma  2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),
          nonche' della positiva verifica da parte del Ministero,  su
          richiesta   della   regione   interessata,    dell'avvenuto
          adeguamento  degli  strumenti  urbanistici,  assume  natura
          obbligatoria non vincolante ed e' reso nel  rispetto  delle
          previsioni e delle prescrizioni  del  piano  paesaggistico,
          entro il termine di quarantacinque giorni  dalla  ricezione
          degli atti, decorsi i  quali  l'amministrazione  competente
          provvede sulla domanda di autorizzazione. 
                6. La regione esercita la funzione autorizzatoria  in
          materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
          adeguate competenze tecnico-scientifiche e  idonee  risorse
          strumentali. Puo' tuttavia  delegarne  l'esercizio,  per  i
          rispettivi territori, a province, a forme associative e  di
          cooperazione fra enti locali come  definite  dalle  vigenti
          disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli  enti
          parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari  della
          delega dispongano di strutture in grado  di  assicurare  un
          adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
          di garantire la differenziazione tra  attivita'  di  tutela
          paesaggistica ed esercizio di  funzioni  amministrative  in
          materia urbanistico-edilizia. 
                7.   L'amministrazione   competente    al    rilascio
          dell'autorizzazione   paesaggistica,   ricevuta   l'istanza
          dell'interessato, verifica se ricorrono i  presupposti  per
          l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
          criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d).
          Qualora detti presupposti non ricorrano,  l'amministrazione
          verifica  se   l'istanza   stessa   sia   corredata   della
          documentazione  di  cui  al  comma  3,   provvedendo,   ove
          necessario, a richiedere  le  opportune  integrazioni  e  a
          svolgere gli accertamenti del caso. Entro  quaranta  giorni
          dalla ricezione  dell'istanza,  l'amministrazione  effettua
          gli  accertamenti  circa  la  conformita'   dell'intervento
          proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
          dichiarazione   di   interesse   pubblico   e   nei   piani
          paesaggistici   e   trasmette    al    soprintendente    la
          documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
          con una relazione  tecnica  illustrativa  nonche'  con  una
          proposta   di   provvedimento,    e    da'    comunicazione
          all'interessato    dell'inizio    del    procedimento     e
          dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          procedimento amministrativo. 
                8. Il soprintendente rende il parere di cui al  comma
          5,  limitatamente  alla  compatibilita'  paesaggistica  del
          progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
          dello  stesso  alle  disposizioni   contenute   nel   piano
          paesaggistico  ovvero  alla  specifica  disciplina  di  cui
          all'articolo  140,   comma   2,   entro   il   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  ricezione  degli  atti.   Il
          soprintendente, in caso di parere negativo,  comunica  agli
          interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
          dell'articolo 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241.
          Entro   venti   giorni   dalla   ricezione   del    parere,
          l'amministrazione provvede in conformita'. 
                9.  Decorsi   inutilmente   sessanta   giorni   dalla
          ricezione degli atti da parte del soprintendente senza  che
          questi abbia reso il prescritto  parere,  l'amministrazione
          competente   provvede    comunque    sulla    domanda    di
          autorizzazione.  Con  regolamento  da  emanarsi  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro il 31 dicembre 2008, su  proposta  del  Ministro
          d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
          dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, sono stabilite procedure semplificate per il  rilascio
          dell'autorizzazione in relazione  ad  interventi  di  lieve
          entita' in base a criteri di snellimento  e  concentrazione
          dei procedimenti, ferme, comunque,  le  esclusioni  di  cui
          agli articoli 19, comma 1 e  20,  comma  4  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
                10.   Decorso   inutilmente   il   termine   indicato
          all'ultimo periodo del comma 8 senza che  l'amministrazione
          si   sia   pronunciata,   l'interessato   puo'   richiedere
          l'autorizzazione in via sostitutiva alla  regione,  che  vi
          provvede, anche mediante  un  commissario  ad  acta,  entro
          sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la
          regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6  al
          rilascio  dell'autorizzazione  paesaggistica,  e  sia  essa
          stessa inadempiente,  la  richiesta  del  rilascio  in  via
          sostitutiva e' presentata al soprintendente. 
                11.  L'autorizzazione  paesaggistica  e'   trasmessa,
          senza indugio, alla soprintendenza che ha  reso  il  parere
          nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
          parere,  alla  regione  ovvero  agli  altri  enti  pubblici
          territoriali interessati e, ove esistente,  all'ente  parco
          nel cui territorio si trova l'immobile o l'area  sottoposti
          al vincolo. 
                12. L'autorizzazione  paesaggistica  e'  impugnabile,
          con ricorso al tribunale  amministrativo  regionale  o  con
          ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
          associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro  soggetto
          pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
          ordinanze del Tribunale  amministrativo  regionale  possono
          essere  appellate  dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non
          abbiano proposto ricorso di primo grado. 
                13.  Presso  ogni   amministrazione   competente   al
          rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito  un
          elenco delle autorizzazioni rilasciate,  aggiornato  almeno
          ogni trenta giorni e liberamente  consultabile,  anche  per
          via telematica, in cui e' indicata la data di  rilascio  di
          ciascuna autorizzazione, con la annotazione  sintetica  del
          relativo   oggetto.   Copia   dell'elenco   e'    trasmessa
          trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
          dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
                14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si  applicano
          anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
          di cave e torbiere nonche' per le  attivita'  minerarie  di
          ricerca  ed  estrazione   incidenti   sui   beni   di   cui
          all'articolo 134. 
                15. 
                16. Dall'attuazione del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5,
          del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure
          urgenti in materia di  tutela  della  salute,  sostegno  ai
          lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,  connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: 
                «Art. 9-ter (Individuazione dei soggetti  esenti  dal
          versamento dell'IMU e disposizioni per  il  sostegno  delle
          imprese di pubblico esercizio). - (Omissis) 
                4. A far data dal  1°  gennaio  2021  e  fino  al  31
          dicembre  2021,  le  domande  di  nuove   concessioni   per
          l'occupazione di suolo  pubblico  o  di  ampliamento  delle
          superfici gia' concesse sono presentate in  via  telematica
          all'ufficio competente dell'ente locale,  con  allegata  la
          sola planimetria,  in  deroga  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,
          n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 642. 
                5. Ai soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle
          misure  di   distanziamento   connesse   all'emergenza   da
          COVID-19, a far data dal 1° gennaio  2021  e  comunque  non
          oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera  temporanea  su
          vie, piazze, strade  e  altri  spazi  aperti  di  interesse
          culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui  al
          comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi  di
          arredo urbano, attrezzature,  pedane,  tavolini,  sedute  e
          ombrelloni,  purche'  funzionali   all'attivita'   di   cui
          all'articolo  5  della  legge  n.  287  del  1991,  non  e'
          subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli  21  e
          146 del codice di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili
          di cui al periodo  precedente  e'  disapplicato  il  limite
          temporale di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  e-bis),
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».