Art. 27
Modifiche agli articoli 221-bis e 238 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in materia di sistemi autonomi di gestione
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nonche' di tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 221-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole:
«Il progetto» sono inserite le seguenti: «puo' riguardare imballaggi
relativi a una o piu' filiere ed»;
b) all'articolo 238, comma 10, dopo le parole: «che li
conferiscono» sono inserite le seguenti: «, in tutto o in parte,»,
dopo le parole: «e dimostrano di averli avviati» sono inserite le
seguenti: «al riciclo o» e dopo le parole: «che effettua l'attivita'
di» sono inserite le seguenti: «riciclo o».
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo degli articoli 221-bis e 238 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 221-bis (Sistemi autonomi). - 1. I produttori
che non intendono aderire al Consorzio nazionale imballaggi
e ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223, presentano
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare un'istanza di riconoscimento per la costituzione
di un sistema autonomo in forma individuale ovvero
collettiva, avente personalita' giuridica di diritto
privato senza scopo di lucro, retto da uno statuto,
conforme ai principi del presente decreto, nonche' allo
"statuto tipo" di cui all'articolo 223, comma 2.
2. L'istanza, corredata di un progetto, e' presentata
entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di
produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r),
ovvero prima del recesso da uno dei sistemi collettivi gia'
esistenti. Il recesso e', in ogni caso, efficace solo dal
momento in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare emette il provvedimento di
dichiarazione di idoneita' del progetto e ne da'
comunicazione ai suddetti sistemi collettivi dell'articolo
223.
3. Il progetto puo' riguardare imballaggi relativi a
una o piu' filiere ed e' redatto secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicita' e contiene: a) un
piano di raccolta che prevede una rete articolata
sull'intero territorio nazionale; b) un piano industriale
comprensivo di progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, volto a garantire l'effettivo funzionamento in
grado di conseguire gli obiettivi di recupero e di
riciclaggio fissati dalle norme europee o dalle norme di
settore nazionali. Lo statuto deve essere conforme ai
principi di cui alle disposizioni del presente titolo. I
proponenti determinano il contributo ambientale secondo le
modalita' di cui all'articolo 237. Nel progetto sono
altresi' individuate modalita' di gestione idonee a
garantire che i commercianti, i distributori, gli utenti
finali e i consumatori, siano informati sulle modalita' di
funzionamento del sistema adottato e sui metodi di
raccolta, nonche' sul contributo applicato e su ogni altro
aspetto per loro rilevante.
4. Il proponente puo' richiedere, in qualunque
momento, una fase di confronto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al
fine di definire la portata delle informazioni e il
relativo livello di dettaglio della documentazione di cui
al comma 3.
5. Sulla base della documentazione trasmessa dal
proponente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla
presentazione della istanza, verificato che il progetto
contenga tutti gli elementi di cui al precedente comma 3,
con un livello di dettaglio tale da consentire l'avvio
della successiva istruttoria, comunica al proponente
l'avvio del procedimento di riconoscimento, ovvero, qualora
gli elaborati progettuali non presentano un livello di
dettaglio adeguato, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare comunica al proponente il
provvedimento motivato di diniego, dichiarando la non
idoneita' del progetto.
6. Acquisiti i necessari elementi di valutazione
forniti dall'ISPRA e la fidejussione prevista al comma 11,
entro centoventi giorni dall'avvio del procedimento,
conclusa l'istruttoria amministrativa attestante
l'idoneita' del progetto, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'
riconosciuto il sistema di gestione.
7. A seguito del provvedimento di riconoscimento di
idoneita' del progetto, viene effettuata apposita attivita'
di monitoraggio a cura del Ministero con il supporto
dell'Ispra, anche attraverso un congruo numero di controlli
in loco, per la durata indicata nel provvedimento stesso,
volta a verificare l'effettivo funzionamento del sistema, e
la conformita' alle eventuali prescrizioni dettate.
All'esito del monitoraggio effettuato, viene adottato
provvedimento di conferma del riconoscimento, ovvero
provvedimento motivato di diniego che attesta il mancato
funzionamento del sistema.
7-bis. I produttori che hanno ottenuto il
riconoscimento del sistema ai sensi del comma 6, sono
tenuti a presentare annualmente al Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica e al CONAI la documentazione
di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale
di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e
il piano specifico di prevenzione e gestione relativo
all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma
generale di prevenzione e di gestione di cui all'articolo
225.
8. L'obbligo di corrispondere il contributo
ambientale ad uno dei sistemi collettivi gia' esistenti, e'
sospeso a seguito dell'intervenuta dichiarazione di
idoneita' del progetto e sino al provvedimento definitivo
di cui al comma 7. La sospensione e' comunicata al sistema
collettivo di provenienza.
9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare puo' revocare il riconoscimento nei
casi in cui:
a) il sistema adottato non operi secondo i criteri
di efficienza, efficacia ed economicita';
b) i risultati ottenuti siano insufficienti per
conseguire gli obiettivi di riciclaggio ove previsti;
c) il sistema adottato non adempia agli obblighi di
gestione;
d) siano stati violati gli obblighi previsti
dall'articolo 237, comma 6.
10. A seguito della comunicazione di non idoneita'
del progetto di cui al comma 5, di mancato riconoscimento
del sistema ai sensi del comma 7, ovvero di revoca del
riconoscimento di cui al comma 9, i produttori hanno
l'obbligo di partecipare ad uno dei sistemi collettivi gia'
esistenti. Ove, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, i produttori non provvedono ad aderire ai
sistemi collettivi gia' esistenti e a versare le somme a
essi dovute a decorrere dalla data della stessa
comunicazione, si applicano le sanzioni previste al Titolo
VI.
11. I proponenti, al fine di garantire la continuita'
della raccolta, nelle more del provvedimento definitivo di
cui al comma 7, sono tenuti alla presentazione di una
fideiussione bancaria a prima richiesta in favore del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, pari all'importo delle entrate previste
dall'applicazione del contributo ambientale di cui al comma
3. Detta garanzia sara' aggiornata sino al provvedimento
definitivo di cui al comma 7.
12. Sono fatti salvi i riconoscimenti gia' operati ai
sensi della previgente normativa. Tali sistemi si adeguano
alle disposizioni di cui al presente Titolo entro il 5
gennaio 2023.».
«Art. 238 (Tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani). - 1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi
titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico
non costituenti accessorio o pertinenza dei locali
medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del
territorio comunale, che producano rifiuti urbani, e'
tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce
il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di
raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di
cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' soppressa a decorrere dall'entrata in
vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal
comma 11.
2. La tariffa per la gestione dei rifiuti e'
commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base
di parametri, determinati con il regolamento di cui al
comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali
articolati per fasce di utenza e territoriali.
3. La tariffa e' determinata, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6,
dalle Autorita' d'ambito ed e' applicata e riscossa dai
soggetti affidatari del servizio di gestione integrata
sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al
comma 6. Nella determinazione della tariffa e' prevista la
copertura anche di costi accessori relativi alla gestione
dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di
spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano
coperti con la tariffa cio' deve essere evidenziato nei
piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del
servizio.
4. La tariffa e' composta da una quota determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le
opere ed ai relativi ammortamenti, nonche' da una quota
rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all'entita' dei costi di gestione, in modo che
sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio.
5. Le Autorita' d'ambito approvano e presentano
all'Autorita' di cui all'articolo 207 il piano finanziario
e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario
del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 6, dovra' essere gradualmente assicurata l'integrale
copertura dei costi.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, le
rappresentanze qualificate degli interessi economici e
sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le
politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati,
disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui
al presente articolo, i criteri generali sulla base dei
quali vengono definite le componenti dei costi e viene
determinata la tariffa, anche con riferimento alle
agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque
l'assenza di oneri per le autorita' interessate.
7. Nella determinazione della tariffa possono essere
previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle
adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente
documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici
reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.
In questo caso, nel piano finanziario devono essere
indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale
copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni,
secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma
6.
8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche
degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e
della qualita' del servizio fornito e del tasso di
inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto
degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che
risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti
urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter),
numero 2, che li conferiscono, in tutto o in parte, al di
fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati
al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata
dal soggetto che effettua l'attivita' di riciclo o recupero
dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della
componente tariffaria rapportata alla quantita' dei rifiuti
conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di
servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al
mercato per un periodo non inferiore a due anni.
11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al
comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per
l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le
discipline regolamentari vigenti.
12. La riscossione volontaria e coattiva della
tariffa puo' essere effettuata secondo le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.».