Art. 27 
 
Modifiche agli articoli 221-bis  e  238  del  decreto  legislativo  3
  aprile 2006, n. 152, in materia di  sistemi  autonomi  di  gestione
  degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio  nonche'  di  tariffa
  per la gestione dei rifiuti urbani 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 221-bis, comma 3, primo periodo, dopo le  parole:
«Il progetto» sono inserite le seguenti: «puo' riguardare  imballaggi
relativi a una o piu' filiere ed»; 
    b)  all'articolo  238,  comma  10,  dopo  le  parole:   «che   li
conferiscono» sono inserite le seguenti: «, in tutto  o  in  parte,»,
dopo le parole: «e dimostrano di averli  avviati»  sono  inserite  le
seguenti: «al riciclo o» e dopo le parole: «che effettua  l'attivita'
di» sono inserite le seguenti: «riciclo o». 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo degli articoli 221-bis e 238  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 221-bis (Sistemi autonomi). - 1.  I  produttori
          che non intendono aderire al Consorzio nazionale imballaggi
          e ad uno dei consorzi di cui all'articolo  223,  presentano
          al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare un'istanza di riconoscimento per  la  costituzione
          di  un  sistema  autonomo  in  forma   individuale   ovvero
          collettiva,  avente  personalita'  giuridica   di   diritto
          privato  senza  scopo  di  lucro,  retto  da  uno  statuto,
          conforme ai principi del  presente  decreto,  nonche'  allo
          "statuto tipo" di cui all'articolo 223, comma 2. 
                2. L'istanza, corredata di un progetto, e' presentata
          entro novanta giorni  dall'assunzione  della  qualifica  di
          produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r),
          ovvero prima del recesso da uno dei sistemi collettivi gia'
          esistenti. Il recesso e', in ogni caso, efficace  solo  dal
          momento in cui il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio  e  del  mare  emette  il  provvedimento  di
          dichiarazione  di  idoneita'  del   progetto   e   ne   da'
          comunicazione ai suddetti sistemi collettivi  dell'articolo
          223. 
                3. Il progetto puo' riguardare imballaggi relativi  a
          una o  piu'  filiere  ed  e'  redatto  secondo  criteri  di
          efficienza, efficacia ed economicita'  e  contiene:  a)  un
          piano  di  raccolta  che  prevede   una   rete   articolata
          sull'intero territorio nazionale; b) un  piano  industriale
          comprensivo  di  progetto  di   fattibilita'   tecnica   ed
          economica, volto a garantire l'effettivo  funzionamento  in
          grado  di  conseguire  gli  obiettivi  di  recupero  e   di
          riciclaggio fissati dalle norme europee o  dalle  norme  di
          settore nazionali.  Lo  statuto  deve  essere  conforme  ai
          principi di cui alle disposizioni del  presente  titolo.  I
          proponenti determinano il contributo ambientale secondo  le
          modalita'  di  cui  all'articolo  237.  Nel  progetto  sono
          altresi'  individuate  modalita'  di  gestione   idonee   a
          garantire che i commercianti, i  distributori,  gli  utenti
          finali e i consumatori, siano informati sulle modalita'  di
          funzionamento  del  sistema  adottato  e  sui   metodi   di
          raccolta, nonche' sul contributo applicato e su ogni  altro
          aspetto per loro rilevante. 
                4.  Il  proponente  puo'  richiedere,  in   qualunque
          momento,  una  fase   di   confronto   con   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  al
          fine  di  definire  la  portata  delle  informazioni  e  il
          relativo livello di dettaglio della documentazione  di  cui
          al comma 3. 
                5. Sulla  base  della  documentazione  trasmessa  dal
          proponente, il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  entro  sessanta   giorni   dalla
          presentazione della istanza,  verificato  che  il  progetto
          contenga tutti gli elementi di cui al precedente  comma  3,
          con un livello di  dettaglio  tale  da  consentire  l'avvio
          della  successiva  istruttoria,  comunica   al   proponente
          l'avvio del procedimento di riconoscimento, ovvero, qualora
          gli elaborati progettuali  non  presentano  un  livello  di
          dettaglio adeguato,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare comunica al proponente  il
          provvedimento  motivato  di  diniego,  dichiarando  la  non
          idoneita' del progetto. 
                6. Acquisiti  i  necessari  elementi  di  valutazione
          forniti dall'ISPRA e la fidejussione prevista al comma  11,
          entro  centoventi  giorni  dall'avvio   del   procedimento,
          conclusa    l'istruttoria     amministrativa     attestante
          l'idoneita'  del  progetto,  con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e'
          riconosciuto il sistema di gestione. 
                7. A seguito del provvedimento di  riconoscimento  di
          idoneita' del progetto, viene effettuata apposita attivita'
          di monitoraggio  a  cura  del  Ministero  con  il  supporto
          dell'Ispra, anche attraverso un congruo numero di controlli
          in loco, per la durata indicata nel  provvedimento  stesso,
          volta a verificare l'effettivo funzionamento del sistema, e
          la  conformita'  alle   eventuali   prescrizioni   dettate.
          All'esito  del  monitoraggio  effettuato,  viene   adottato
          provvedimento  di  conferma  del   riconoscimento,   ovvero
          provvedimento motivato di diniego che  attesta  il  mancato
          funzionamento del sistema. 
                7-bis.   I   produttori   che   hanno   ottenuto   il
          riconoscimento del sistema  ai  sensi  del  comma  6,  sono
          tenuti a presentare annualmente al Ministero  dell'ambiente
          e della sicurezza energetica e al CONAI  la  documentazione
          di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma  pluriennale
          di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e
          il piano  specifico  di  prevenzione  e  gestione  relativo
          all'anno solare successivo,  sono  inseriti  nel  programma
          generale di prevenzione e di gestione di  cui  all'articolo
          225. 
                8.   L'obbligo   di   corrispondere   il   contributo
          ambientale ad uno dei sistemi collettivi gia' esistenti, e'
          sospeso  a  seguito   dell'intervenuta   dichiarazione   di
          idoneita' del progetto e sino al  provvedimento  definitivo
          di cui al comma 7. La sospensione e' comunicata al  sistema
          collettivo di provenienza. 
                9. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare puo' revocare il  riconoscimento  nei
          casi in cui: 
                  a) il sistema adottato non operi secondo i  criteri
          di efficienza, efficacia ed economicita'; 
                  b) i risultati  ottenuti  siano  insufficienti  per
          conseguire gli obiettivi di riciclaggio ove previsti; 
                  c) il sistema adottato non adempia agli obblighi di
          gestione; 
                  d)  siano  stati  violati  gli  obblighi   previsti
          dall'articolo 237, comma 6. 
                10. A seguito della comunicazione  di  non  idoneita'
          del progetto di cui al comma 5, di  mancato  riconoscimento
          del sistema ai sensi del comma  7,  ovvero  di  revoca  del
          riconoscimento di  cui  al  comma  9,  i  produttori  hanno
          l'obbligo di partecipare ad uno dei sistemi collettivi gia'
          esistenti. Ove, entro novanta giorni dal ricevimento  della
          comunicazione, i produttori non provvedono  ad  aderire  ai
          sistemi collettivi gia' esistenti e a versare  le  somme  a
          essi  dovute  a   decorrere   dalla   data   della   stessa
          comunicazione, si applicano le sanzioni previste al  Titolo
          VI. 
                11. I proponenti, al fine di garantire la continuita'
          della raccolta, nelle more del provvedimento definitivo  di
          cui al comma 7,  sono  tenuti  alla  presentazione  di  una
          fideiussione bancaria  a  prima  richiesta  in  favore  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,   pari    all'importo    delle    entrate    previste
          dall'applicazione del contributo ambientale di cui al comma
          3. Detta garanzia sara' aggiornata  sino  al  provvedimento
          definitivo di cui al comma 7. 
                12. Sono fatti salvi i riconoscimenti gia' operati ai
          sensi della previgente normativa. Tali sistemi si  adeguano
          alle disposizioni di cui al  presente  Titolo  entro  il  5
          gennaio 2023.». 
                «Art.  238  (Tariffa  per  la  gestione  dei  rifiuti
          urbani). - 1.  Chiunque  possegga  o  detenga  a  qualsiasi
          titolo locali, o aree scoperte ad uso  privato  o  pubblico
          non  costituenti  accessorio  o   pertinenza   dei   locali
          medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del
          territorio  comunale,  che  producano  rifiuti  urbani,  e'
          tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa  costituisce
          il  corrispettivo  per  lo  svolgimento  del  servizio   di
          raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi  urbani
          e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo  15  del
          decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La  tariffa  di
          cui all'articolo 49  del  decreto  legislativo  5  febbraio
          1997, n. 22,  e'  soppressa  a  decorrere  dall'entrata  in
          vigore del presente articolo,  salvo  quanto  previsto  dal
          comma 11. 
                2.  La  tariffa  per  la  gestione  dei  rifiuti   e'
          commisurata alle quantita' e qualita'  medie  ordinarie  di
          rifiuti prodotti per unita'  di  superficie,  in  relazione
          agli usi e alla tipologia di attivita' svolte,  sulla  base
          di parametri, determinati con  il  regolamento  di  cui  al
          comma 6, che  tengano  anche  conto  di  indici  reddituali
          articolati per fasce di utenza e territoriali. 
                3. La tariffa e' determinata, entro  tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  6,
          dalle Autorita' d'ambito ed e'  applicata  e  riscossa  dai
          soggetti affidatari  del  servizio  di  gestione  integrata
          sulla base dei criteri fissati dal regolamento  di  cui  al
          comma 6. Nella determinazione della tariffa e' prevista  la
          copertura anche di costi accessori relativi  alla  gestione
          dei  rifiuti  urbani  quali,  ad  esempio,  le   spese   di
          spazzamento  delle  strade.  Qualora  detti  costi  vengano
          coperti con la tariffa cio'  deve  essere  evidenziato  nei
          piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari  del
          servizio. 
                4. La tariffa e' composta da una quota determinata in
          relazione  alle  componenti  essenziali   del   costo   del
          servizio, riferite in particolare agli investimenti per  le
          opere ed ai relativi ammortamenti,  nonche'  da  una  quota
          rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio
          fornito e all'entita' dei costi di gestione,  in  modo  che
          sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei   costi   di
          investimento e di esercizio. 
                5.  Le  Autorita'  d'ambito  approvano  e  presentano
          all'Autorita' di cui all'articolo 207 il piano  finanziario
          e la relativa relazione redatta  dal  soggetto  affidatario
          del servizio di  gestione  integrata.  Entro  quattro  anni
          dalla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al
          comma 6, dovra' essere gradualmente assicurata  l'integrale
          copertura dei costi. 
                6. Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  delle
          attivita' produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e
          le  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano,   le
          rappresentanze  qualificate  degli  interessi  economici  e
          sociali presenti nel Consiglio economico e sociale  per  le
          politiche ambientali  (CESPA)  e  i  soggetti  interessati,
          disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del
          presente decreto e nel rispetto delle disposizioni  di  cui
          al presente articolo, i criteri  generali  sulla  base  dei
          quali vengono definite le  componenti  dei  costi  e  viene
          determinata  la  tariffa,  anche   con   riferimento   alle
          agevolazioni  di  cui  al  comma  7,  garantendo   comunque
          l'assenza di oneri per le autorita' interessate. 
                7. Nella determinazione della tariffa possono  essere
          previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle
          adibite ad uso stagionale o non  continuativo,  debitamente
          documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici
          reddituali articolati per fasce di utenza  e  territoriali.
          In  questo  caso,  nel  piano  finanziario  devono   essere
          indicate le risorse necessarie  per  garantire  l'integrale
          copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni,
          secondo i criteri fissati dal regolamento di cui  al  comma
          6. 
                8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche
          degli obiettivi  di  miglioramento  della  produttivita'  e
          della  qualita'  del  servizio  fornito  e  del  tasso   di
          inflazione programmato. 
                9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene  conto
          degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori  che
          risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio. 
                10. Le utenze non domestiche  che  producono  rifiuti
          urbani di cui all'articolo 183, comma  1,  lettera  b-ter),
          numero 2, che li conferiscono, in tutto o in parte,  al  di
          fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli  avviati
          al riciclo o al recupero mediante  attestazione  rilasciata
          dal soggetto che effettua l'attivita' di riciclo o recupero
          dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione  della
          componente tariffaria rapportata alla quantita' dei rifiuti
          conferiti; le  medesime  utenze  effettuano  la  scelta  di
          servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al
          mercato per un periodo non inferiore a due anni. 
                11. Sino alla emanazione del regolamento  di  cui  al
          comma  6  e  fino  al  compimento  degli  adempimenti   per
          l'applicazione della tariffa continuano  ad  applicarsi  le
          discipline regolamentari vigenti. 
                12.  La  riscossione  volontaria  e  coattiva   della
          tariffa puo' essere effettuata secondo le disposizioni  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.».