Art. 45.
Gli organismi. Norme generali
1. Gli organismi dirigenti, di garanzia ed esecutivi sono eletti
secondo le norme stabilite dal presente statuto.
2. Le sedute degli organismi collegiali dirigenti, esecutivi e di
garanzia, ad ogni livello, sono valide in prima convocazione, se e'
presente la maggioranza delle/dei componenti. In seconda convocazione
le sedute sono valide qualunque sia il numero delle/dei presenti.
3. Tutte le sedute degli organismi collegiali possono svolgersi
sia in presenza sia a distanza o in forma mista come normato dal
regolamento di cui all'art. 75.
4. L'Ordine del giorno (siglabile «O.d.g.») con il quale è
convocato l'organismo o l'assemblea delle/degli iscritte/i deve
sempre contenere data, ora, luogo e modalita' di svolgimento della
riunione, nonche' la chiara indicazione delle materie poste in
discussione e distintamente individuate quelle sulle quali si
effettueranno votazioni.
5. Le deliberazioni negli organismi collegiali sono prese a
maggioranza di voti, salvo sia richiesta dal presente statuto una
maggioranza qualificata.
6. Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze del partito deve
essere sancito dal voto e verbalizzato insieme all'esito della
votazione, a pena di nullita'. L'esito della votazione deve essere
immediatamente proclamato. Gli atti deliberativi degli organismi
dirigenti devono essere pubblicati entro trenta giorni dalla loro
assunzione sulle pagine web del rispettivo livello organizzativo.
Ogni iscritto/a ha il diritto di accedere alle verbalizzazioni degli
atti deliberativi degli organismi dirigenti del Circolo, della
Federazione e del Regionale di appartenenza nonche' del Comitato
Politico Nazionale. La domanda dell'interessato deve essere rivolta
per iscritto al/lla Segretario/a competente e la documentazione
richiesta deve essere posta a sua disposizione entro trenta giorni
dal deposito della domanda.
7. Le/I componenti di un organismo collegiale, dopo tre assenze
consecutive non giustificate, sono dichiarate/i decadute/i
dall'organismo di appartenenza sulla base di una verifica effettuata
dal collegio di garanzia competente.