Art. 45. 
 
                    Gli organismi. Norme generali 
 
    1. Gli organismi dirigenti, di garanzia ed esecutivi sono  eletti
secondo le norme stabilite dal presente statuto. 
    2. Le sedute degli organismi collegiali dirigenti, esecutivi e di
garanzia, ad ogni livello, sono valide in prima convocazione,  se  e'
presente la maggioranza delle/dei componenti. In seconda convocazione
le sedute sono valide qualunque sia il numero delle/dei presenti. 
    3. Tutte le sedute degli organismi collegiali  possono  svolgersi
sia in presenza sia a distanza o in  forma  mista  come  normato  dal
regolamento di cui all'art. 75. 
    4. L'Ordine del giorno  (siglabile  «O.d.g.»)  con  il  quale  è
convocato  l'organismo  o  l'assemblea  delle/degli  iscritte/i  deve
sempre contenere data, ora, luogo e modalita'  di  svolgimento  della
riunione, nonche'  la  chiara  indicazione  delle  materie  poste  in
discussione  e  distintamente  individuate  quelle  sulle  quali   si
effettueranno votazioni. 
    5. Le deliberazioni  negli  organismi  collegiali  sono  prese  a
maggioranza di voti, salvo sia richiesta  dal  presente  statuto  una
maggioranza qualificata. 
    6. Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze del partito  deve
essere sancito  dal  voto  e  verbalizzato  insieme  all'esito  della
votazione, a pena di nullita'. L'esito della  votazione  deve  essere
immediatamente proclamato.  Gli  atti  deliberativi  degli  organismi
dirigenti devono essere pubblicati entro  trenta  giorni  dalla  loro
assunzione sulle pagine web  del  rispettivo  livello  organizzativo.
Ogni iscritto/a ha il diritto di accedere alle verbalizzazioni  degli
atti  deliberativi  degli  organismi  dirigenti  del  Circolo,  della
Federazione e del Regionale  di  appartenenza  nonche'  del  Comitato
Politico Nazionale. La domanda dell'interessato deve  essere  rivolta
per iscritto  al/lla  Segretario/a  competente  e  la  documentazione
richiesta deve essere posta a sua disposizione  entro  trenta  giorni
dal deposito della domanda. 
    7. Le/I componenti di un organismo collegiale, dopo  tre  assenze
consecutive   non   giustificate,   sono   dichiarate/i    decadute/i
dall'organismo di appartenenza sulla base di una verifica  effettuata
dal collegio di garanzia competente.