Art. 58 
 
 Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina 
 
  1. All'articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «dati  clinici  non
direttamente»  sono  inserite  le  seguenti:  «,   o   indirettamente
attraverso sistemi di telemedicina,»; 
    b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Con  accordo
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  su  proposta
del Ministro della salute, sono definiti i casi  e  le  modalita'  di
ricorso alla telecertificazione». 
 
          Note all'art. 58: 
              -  Si  riporta  l'articolo   55-quinquies,del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante  «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche», come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art.    55-quinquies    (False    attestazioni     o
          certificazioni). - 1.  Fermo  quanto  previsto  dal  codice
          penale,  il   lavoratore   dipendente   di   una   pubblica
          amministrazione che attesta falsamente la propria  presenza
          in  servizio,  mediante  l'alterazione   dei   sistemi   di
          rilevamento  della   presenza   o   con   altre   modalita'
          fraudolente,  ovvero  giustifica  l'assenza  dal   servizio
          mediante  una  certificazione  medica  falsa  o  falsamente
          attestante  uno  stato  di  malattia  e'  punito   con   la
          reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro  400
          ad euro 1.600. La medesima pena si applica al  medico  e  a
          chiunque altro concorre nella commissione del delitto. 
                2. Nei casi di cui al comma 1, il  lavoratore,  ferme
          la responsabilita' penale  e  disciplinare  e  le  relative
          sanzioni, e' obbligato a risarcire il  danno  patrimoniale,
          pari al compenso corrisposto a titolo di  retribuzione  nei
          periodi per i quali sia accertata la  mancata  prestazione,
          nonche' il danno d'immagine di cui all'articolo  55-quater,
          comma 3-quater. 
                3.  La  sentenza  definitiva   di   condanna   o   di
          applicazione della pena per il delitto di cui  al  comma  1
          comporta, per il medico,  la  sanzione  disciplinare  della
          radiazione dall'albo ed  altresi',  se  dipendente  di  una
          struttura sanitaria pubblica  o  se  convenzionato  con  il
          servizio sanitario nazionale, il licenziamento  per  giusta
          causa  o  la  decadenza  dalla  convenzione.  Le   medesime
          sanzioni  disciplinari  si  applicano  se  il  medico,   in
          relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni
          che   attestano   dati   clinici   non   direttamente,    o
          indirettamente   attraverso   sistemi   di    telemedicina,
          constatati ne' oggettivamente documentati. Con  accordo  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          su proposta del Ministro della salute, sono definiti i casi
          e le modalita' di ricorso alla telecertificazione 
                3-bis. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
          55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi
          nazionali   individuano   le   condotte   e   fissano    le
          corrispondenti sanzioni disciplinari con  riferimento  alle
          ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze  dal  servizio
          in  continuita'  con  le  giornate  festive  e  di   riposo
          settimanale,   nonche'   con   riferimento   ai   casi   di
          ingiustificate assenze collettive  in  determinati  periodi
          nei   quali   e'    necessario    assicurare    continuita'
          nell'erogazione dei servizi all'utenza.».