Art. 58
Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina
1. All'articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «dati clinici non
direttamente» sono inserite le seguenti: «, o indirettamente
attraverso sistemi di telemedicina,»;
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Con accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta
del Ministro della salute, sono definiti i casi e le modalita' di
ricorso alla telecertificazione».
Note all'art. 58:
- Si riporta l'articolo 55-quinquies,del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 55-quinquies (False attestazioni o
certificazioni). - 1. Fermo quanto previsto dal codice
penale, il lavoratore dipendente di una pubblica
amministrazione che attesta falsamente la propria presenza
in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalita'
fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o falsamente
attestante uno stato di malattia e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400
ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a
chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme
la responsabilita' penale e disciplinare e le relative
sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale,
pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei
periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione,
nonche' il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater,
comma 3-quater.
3. La sentenza definitiva di condanna o di
applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1
comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della
radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente di una
struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il
servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta
causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime
sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in
relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni
che attestano dati clinici non direttamente, o
indirettamente attraverso sistemi di telemedicina,
constatati ne' oggettivamente documentati. Con accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
su proposta del Ministro della salute, sono definiti i casi
e le modalita' di ricorso alla telecertificazione
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi
nazionali individuano le condotte e fissano le
corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle
ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio
in continuita' con le giornate festive e di riposo
settimanale, nonche' con riferimento ai casi di
ingiustificate assenze collettive in determinati periodi
nei quali e' necessario assicurare continuita'
nell'erogazione dei servizi all'utenza.».