Art. 59 
 
Modifiche alla  disciplina  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
  carattere  scientifico  non  trasformati  in  Fondazioni,  di   cui
  all'articolo 5, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  16  ottobre
  2003, n. 288 
 
  1. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16  ottobre
2003, n. 288, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
269» sono aggiunte le seguenti: «, nominato con decreto del  Ministro
della salute, sulla base della composizione prevista  dallo  statuto.
Con il decreto di cui al primo periodo e' nominato il presidente  del
consiglio  di  amministrazione,  su  designazione  della   Fondazione
"Gerolamo Gaslini"». 
 
          Note all'art. 59: 
              - Si riporta l'articolo 5 del  decreto  legislativo  16
          ottobre 2003, n.288,  recante  «Riordino  della  disciplina
          degli Istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico,
          a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge  16  gennaio
          2003, n. 3», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Istituti non trasformati). - 1. Con atto  di
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-regioni",
          sono  disciplinate  le  modalita'  di  organizzazione,   di
          gestione e di funzionamento degli Istituti  di  ricovero  e
          cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni,
          nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di
          indirizzo  e  controllo  da  quelle  di   gestione   e   di
          attuazione,  nonche'  di  salvaguardia   delle   specifiche
          esigenze riconducibili alla attivita'  di  ricerca  e  alla
          partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza
          assistenziale,  prevedendo  altresi'   che   il   direttore
          scientifico responsabile della  ricerca  sia  nominato  dal
          Ministro della salute, sentito il Presidente della  Regione
          interessata. 
                1-bis. Restano ferme le funzioni  e  la  composizione
          del consiglio di  amministrazione  dell'istituto  "Giannina
          Gaslini" di Genova, di cui all'articolo  7,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1993, n.  269,  nominato  con
          decreto  del  Ministro  della  salute,  sulla  base   della
          composizione prevista dallo statuto. Con il decreto di  cui
          al primo periodo e' nominato il presidente del consiglio di
          amministrazione, su designazione della Fondazione "Gerolamo
          Gaslini"».