Art. 60 
 
Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi  in
                              farmacia 
 
    
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009,
n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), il numero 3) e' sostituito dal seguente: 
      «3) la dispensazione per conto delle  strutture  sanitarie  dei
farmaci  e  dei  dispositivi  medici  necessari  al  trattamento  dei
pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale»; 
    b)  alla  lettera  e),   le   parole:   «rientranti   nell'ambito
dell'autocontrollo» sono soppresse; 
    c) la lettera e-quater) e' sostituita dalla seguente: 
      «e-quater) la somministrazione presso le farmacie, da parte  di
farmacisti  opportunamente  formati  a  seguito  del  superamento  di
specifico corso abilitante e  di  successivi  aggiornamenti  annuali,
organizzati  dall'Istituto   superiore   di   sanita',   di   vaccini
individuati  dal  Piano  nazionale  di  prevenzione   vaccinale   nei
confronti dei soggetti di eta' non inferiore a dodici  anni,  nonche'
l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del
campione biologico a  livello  nasale,  salivare  o  orofaringeo,  da
effettuare in aree, locali o  strutture,  anche  esterne,  dotati  di
apprestamenti idonei sotto il profilo  igienico-sanitario  e  atti  a
garantire la tutela della  riservatezza.  Le  aree,  i  locali  o  le
strutture  esterne  alla  farmacia  devono  essere   compresi   nella
circoscrizione  farmaceutica  prevista  nella  pianta   organica   di
pertinenza della farmacia stessa»; 
    d) dopo la lettera e-quater) sono inserite le seguenti: 
      «e-quinquies) l'effettuazione da parte del farmacista  di  test
diagnostici decentrati, a supporto del medico di medicina generale  e
del  pediatra  di   libera   scelta   ai   fini   dell'appropriatezza
prescrittiva, per il contrasto all'antibiotico-resistenza; 
      e-sexies) l'effettuazione da parte del farmacista,  nei  limiti
delle proprie competenze professionali, dei servizi  di  telemedicina
nel rispetto dei requisiti  funzionali  e  dei  livelli  di  servizio
indicati nelle linee guida nazionali; 
      e-septies) l'esecuzione in  farmacia,  da  parte  di  personale
abilitato, di  test  di  screening  per  l'individuazione  del  virus
dell'epatite C»; 
    e)  alla  lettera  f),  dopo  le  parole:  «spesa  a  carico  del
cittadino,» sono  inserite  le  seguenti:  «scegliere  il  medico  di
medicina  generale  e  il  pediatra  di  libera  scelta  tra   quelli
convenzionati con il servizio sanitario regionale,». 
  2. Le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo  1,
comma 2, lettere da e-quater) a e-septies), del decreto legislativo 3
ottobre 2009, n. 153, rispettivamente  modificata  e  introdotte  dal
comma 1 del presente articolo, sono a carico degli utenti. 
  3. Per l'erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di
cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  n.  153  del  2009,  i
soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali  separati  da
quelli ove e' ubicata la farmacia. In  detti  locali  e'  vietato  il
ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita
di farmaci o di altri prodotti. 
  4. L'erogazione dei servizi sanitari nei locali di cui al  comma  3
e' soggetta alla previa autorizzazione da parte  dell'amministrazione
sanitaria territorialmente competente  che  accerta  i  requisiti  di
idoneita' igienico-sanitaria dei locali e,  nel  rispetto  di  quanto
indicato dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 153 del
2009, verifica che questi  ultimi  ricadano  nell'ambito  della  sede
farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica. 
  5. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata  identificazione
dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 3, i soggetti
titolari di farmacia appongono presso i  locali  stessi,  oltre  alla
croce verde identificativa della farmacia, un'insegna  riportante  la
denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione
sulla esatta identificazione dei soggetti titolari  di  farmacia  che
offrono i servizi. 
  6. Due o piu'  farmacie,  di  proprieta'  di  soggetti  differenti,
possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1
del decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi
locali separati di cui al comma 3, previa stipula  del  contratto  di
rete di  cui  all'articolo  3,  comma  4-ter,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali  di  cui
al comma 3 da parte delle farmacie che hanno stipulato  il  contratto
di rete e' rilasciata al rappresentante di rete. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o piu' decreti  del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previa intesa in sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 2009. 
 
          Note all'art. 60: 
              - Si riporta l'articolo 1  del  decreto  legislativo  3
          ottobre 2009, n.  153,  recante  «Individuazione  di  nuovi
          servizi erogati dalle  farmacie  nell'ambito  del  Servizio
          sanitario nazionale, nonche'  disposizioni  in  materia  di
          indennita' di residenza per i titolari di farmacie  rurali,
          a norma dell'articolo 11 della legge  18  giugno  2009,  n.
          69.», come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  1  (Nuovi  servizi  erogati   dalle   farmacie
          nell'ambito del Servizio  sanitario  nazionale).  -  1.  In
          attuazione dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009,  n.
          69, recante delega al Governo in materia di  nuovi  servizi
          erogati dalle farmacie nell'ambito del  Servizio  sanitario
          nazionale, nonche' disposizioni concernenti  i  comuni  con
          popolazione fino a 5.000 abitanti, con il presente  decreto
          legislativo si provvede alla definizione dei nuovi  compiti
          e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private
          operanti  in  convenzione   con   il   Servizio   sanitario
          nazionale,  di  seguito  denominate:  «farmacie»,  e   alle
          correlate   modificazioni   delle    disposizioni    recate
          dall'articolo 8 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 502, e successive modificazioni. 
                2.  I  nuovi  servizi   assicurati   dalle   farmacie
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel  rispetto
          di quanto previsto dai  Piani  socio-sanitari  regionali  e
          previa adesione del titolare della farmacia, concernono: 
                  a) la partecipazione delle farmacie al servizio  di
          assistenza domiciliare  integrata  a  favore  dei  pazienti
          residenti  o  domiciliati  nel  territorio  della  sede  di
          pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita'
          del medico di medicina generale o del  pediatra  di  libera
          scelta, a favore dei pazienti  che  risiedono  o  hanno  il
          proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso: 
                    1) la dispensazione e la consegna domiciliare  di
          farmaci e dispositivi medici necessari; 
                    2) la preparazione, nonche' la  dispensazione  al
          domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
          medicinali  antidolorifici,  nel  rispetto  delle  relative
          norme  di  buona  preparazione  e  di  buona   pratica   di
          distribuzione  dei  medicinali   e   nel   rispetto   delle
          prescrizioni e delle limitazioni  stabilite  dalla  vigente
          normativa; 
                    3) la dispensazione  per  conto  delle  strutture
          sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al
          trattamento  dei  pazienti   in   assistenza   domiciliare,
          residenziale e semiresidenziale; 
                    4)  la  messa   a   disposizione   di   operatori
          socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti,  per  la
          effettuazione,  a  domicilio,  di  specifiche   prestazioni
          professionali  richieste  dal  medico  di  famiglia  o  dal
          pediatra  di  libera  scelta,   fermo   restando   che   le
          prestazioni infermieristiche o fisioterapiche  che  possono
          essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di
          cui  alla  lettera  d)  e   alle   ulteriori   prestazioni,
          necessarie  allo  svolgimento  dei  nuovi   compiti   delle
          farmacie, individuate con decreto del Ministro del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
                  b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative
          finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
          prescritti  e  il   relativo   monitoraggio,   a   favorire
          l'aderenza  dei  malati   alle   terapie   mediche,   anche
          attraverso  la  partecipazione  a  specifici  programmi  di
          farmacovigilanza; 
                  c) la  erogazione  di  servizi  di  primo  livello,
          attraverso   i   quali   le   farmacie   partecipano   alla
          realizzazione dei programmi di educazione  sanitaria  e  di
          campagne di prevenzione delle principali patologie a  forte
          impatto sociale, rivolti alla popolazione  generale  ed  ai
          gruppi  a  rischio  e  realizzati  a  livello  nazionale  e
          regionale, ricorrendo a modalita' di informazione  adeguate
          al tipo di struttura e, ove necessario,  previa  formazione
          dei farmacisti che vi operano; 
                  d) la erogazione  di  servizi  di  secondo  livello
          rivolti ai singoli assistiti,  in  coerenza  con  le  linee
          guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le
          specifiche  patologie,  su  prescrizione  dei   medici   di
          medicina generale e dei pediatri di  libera  scelta,  anche
          avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo  anche
          l'inserimento  delle  farmacie  tra  i  punti  forniti   di
          defibrillatori semiautomatici; 
                  e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito
          dei servizi di secondo livello di cui alla lettera  d),  di
          prestazioni analitiche di prima istanza, nei limiti e  alle
          condizioni   stabiliti   con   decreto   di   natura    non
          regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle
          politiche sociali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di  Bolzano,  restando  in  ogni  caso
          esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche'  il
          prelievo  di  sangue  o  di  plasma  mediante  siringhe   o
          dispositivi equivalenti; 
                  e-bis) in  attuazione  del  piano  nazionale  della
          cronicita' di cui all'intesa del 15 settembre 2016  sancita
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei  pazienti
          cronici e di concorrere all'efficientamento della rete  dei
          servizi, la possibilita' di usufruire presso  le  farmacie,
          in collaborazione con i medici di medicina generale e con i
          pediatri di  libera  scelta  e  comunque  nel  rispetto  di
          prescrizioni   mediche,   di   un   servizio   di   accesso
          personalizzato  ai  farmaci.  A  tal  fine,  attraverso  le
          procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo  13
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  i
          medici di medicina generale e i pediatri di  libera  scelta
          che effettuano le prescrizioni  possono  intrattenere  ogni
          forma di  collaborazione  con  le  farmacie  prescelte  dal
          paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso  le
          funzionalita' del dossier farmaceutico di cui  all'articolo
          12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del  2012.
          Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai  servizi  erogati
          dalla presente lettera, forniscono ai pazienti  interessati
          ogni utile e completa informazione sulle  cure  prestate  e
          sulle   modalita'    di    conservazione    e    assunzione
          personalizzata dei farmaci  prescritti,  nonche'  informano
          periodicamente, e ogni volta  che  risulti  necessario,  il
          medico di medicina generale e il pediatra di libera  scelta
          o  il  medico  prescrittore  sulla   regolarita'   o   meno
          dell'assunzione  dei  farmaci  o  su  ogni  altra   notizia
          reputata utile, ivi compresa la necessita' di rinnovo delle
          prescrizioni  di  farmaci  per  garantire  l'aderenza  alla
          terapia. 
                  e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da  parte
          di un farmacista  di  test  diagnostici  che  prevedono  il
          prelievo di sangue capillare. 
                  e-quater) la somministrazione presso  le  farmacie,
          da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del
          superamento di specifico corso abilitante e  di  successivi
          aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto  superiore
          di sanita', di vaccini individuati dal Piano  nazionale  di
          prevenzione vaccinale nei confronti dei  soggetti  di  eta'
          non inferiore a dodici  anni,  nonche'  l'effettuazione  di
          test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione
          biologico a livello  nasale,  salivare  o  orofaringeo,  da
          effettuare in aree,  locali  o  strutture,  anche  esterne,
          dotate   di   apprestamenti   idonei   sotto   il   profilo
          igienico-sanitario e  atti  a  garantire  la  tutela  della
          riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla
          farmacia  devono  essere  compresi   nella   circoscrizione
          farmaceutica prevista nella pianta organica  di  pertinenza
          della farmacia stessa; 
                  e-quinquies)   l'effettuazione   da    parte    del
          farmacista di test diagnostici decentrati, a  supporto  del
          medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta
          ai fini dell'appropriatezza prescrittiva, per il  contrasto
          all'antibioticoresistenza; 
                  e-sexies) l'effettuazione da parte del  farmacista,
          nei limiti  delle  proprie  competenze  professionali,  dei
          servizi  di  telemedicina  nel   rispetto   dei   requisiti
          funzionali e dei livelli di servizio indicati  nelle  linee
          guida nazionali; 
                  e-septies) l'esecuzione in farmacia,  da  parte  di
          personale   abilitato,   di   test   di    screening    per
          l'individuazione del virus dell'epatite C; 
                  f) la  effettuazione  di  attivita'  attraverso  le
          quali  nelle  farmacie  gli  assistiti  possano   prenotare
          prestazioni  di  assistenza   specialistica   ambulatoriale
          presso  le  strutture   sanitarie   pubbliche   e   private
          accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote
          di  partecipazione  alla  spesa  a  carico  del  cittadino,
          scegliere il medico di medicina generale e il  pediatra  di
          libera scelta tra  quelli  convenzionati  con  il  servizio
          sanitario regionale, nonche' ritirare i referti relativi  a
          prestazioni  di  assistenza   specialistica   ambulatoriale
          effettuate  presso  le  strutture  sanitarie  pubbliche   e
          private  accreditate;  tali  modalita'  sono  fissate,  nel
          rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo
          23 giugno 2003,  n.  196,  recante  il  codice  in  materia
          protezione dei dati  personali,  e  in  base  a  modalita',
          regole tecniche e misure  di  sicurezza,  con  decreto,  di
          natura non regolamentare, del Ministro  del  lavoro,  della
          salute  e  delle  politiche  sociali,   d'intesa   con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 
                3. L'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi  di
          cui  al  primo  periodo  del   comma   2   e'   subordinata
          all'osservanza di criteri fissati con decreto del  Ministro
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  dell'interno,  in  base   ai   quali
          garantire il rispetto delle norme  vigenti  in  materia  di
          patto  di  stabilita'  dirette  agli  enti  locali,   senza
          maggiori oneri per la finanza pubblica e  senza  incrementi
          di personale. 
                4.  Il  rapporto  delle  farmacie  con  il   Servizio
          sanitario nazionale per lo svolgimento dei nuovi servizi di
          cui al comma 2 e' disciplinato dalle  medesime  convenzioni
          di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi
          agli  accordi  collettivi  nazionali  stipulati   a   norma
          dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,  n.
          412, ed ai correlati  accordi  di  livello  regionale.  Gli
          accordi  nazionali  e  gli  accordi  di  livello  regionale
          fissano altresi' i requisiti richiesti alle farmacie per la
          partecipazione alle attivita' di cui al comma 2. 
                5.  Il  Servizio  sanitario  nazionale  promuove   la
          collaborazione  interprofessionale  dei  farmacisti   delle
          farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il
          Servizio sanitario  nazionale  con  i  medici  di  medicina
          generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle
          attivita' di cui al comma 2.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  recante  «Misure
          urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,
          nonche' disposizioni in materia di  produzione  lattiera  e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario»,
          convertito, con modificazioni, nella legge 9  aprile  2009,
          n. 33: 
                «Art. 3 (Distretti produttivi e reti di  imprese).  -
          1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, nel comma 2 le parole: ", ad eccezione  delle
          norme inerenti i tributi  dovuti  agli  enti  locali"  sono
          soppresse. 
                2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre
          2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a)  e'
          sostituita dalla seguente: 
                  "a) fiscali: 
                    1) le imprese appartenenti a distretti di cui  al
          comma 366 possono congiuntamente esercitare  l'opzione  per
          la  tassazione  di  distretto  ai  fini   dell'applicazione
          dell'IRES; 
                    2)  si  osservano,  in  quanto  applicabili,   le
          disposizioni contenute nell'articolo  117  e  seguenti  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti; 
                    3)  tra  i  soggetti  passivi  dell'IRES  di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  sono  compresi  i
          distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione
          per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372; 
                    4) il reddito imponibile del distretto  comprende
          quello  delle  imprese  che  vi  appartengono,  che   hanno
          contestualmente optato per la tassazione unitaria; 
                    5)  la  determinazione   del   reddito   unitario
          imponibile, nonche' dei tributi, contributi ed altre  somme
          dovute  agli   enti   locali,   viene   operata   su   base
          concordataria  per   almeno   un   triennio,   secondo   le
          disposizioni che seguono; 
                    6) fermo il disposto dei numeri  da  1  a  5,  ed
          anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per  la
          tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di  cui  al
          comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
          con l'Agenzia delle entrate, per la  durata  di  almeno  un
          triennio, il volume delle  imposte  dirette  di  competenza
          delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
          avuto riguardo alla  natura,  tipologia  ed  entita'  delle
          imprese stesse, alla loro attitudine alla  contribuzione  e
          ad altri parametri oggettivi,  determinati  anche  su  base
          presuntiva; 
                    7) la ripartizione del carico tributario  tra  le
          imprese  interessate  e'  rimessa  al  distretto,  che   vi
          provvede in base a criteri  di  trasparenza  e  parita'  di
          trattamento, sulla base di principi di mutualita'; 
                    8) non concorrono a formare la base imponibile in
          quanto escluse le somme percepite o versate tra le  imprese
          appartenenti al distretto  in  contropartita  dei  vantaggi
          fiscali ricevuti o attribuiti; 
                    9) i parametri oggettivi  per  la  determinazione
          delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla
          Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
          interessate   e   degli   organismi   rappresentativi   dei
          distretti; 
                    10) resta  fermo  l'assolvimento  degli  ordinari
          obblighi e  adempimenti  fiscali  da  parte  delle  imprese
          appartenenti   al   distretto   e   l'applicazione    delle
          disposizioni penali tributarie; in caso di  osservanza  del
          concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di
          monitoraggio,  prevenzione   ed   elaborazione   dei   dati
          necessari per la  determinazione  e  l'aggiornamento  degli
          elementi di cui al numero 6); 
                    11) i distretti  di  cui  al  comma  366  possono
          concordare in via preventiva  e  vincolante  con  gli  enti
          locali competenti, per la durata di almeno un triennio,  il
          volume dei tributi, contributi ed altre  somme  da  versare
          dalle imprese appartenenti in ciascun anno; 
                    12) la determinazione di quanto dovuto e' operata
          tenendo conto della  attitudine  alla  contribuzione  delle
          imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
          e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
          la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto  e'
          determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
          complesso; 
                    13) criteri generali  per  la  determinazione  di
          quanto dovuto in base  al  concordato  vengono  determinati
          dagli enti locali interessati, previa  consultazione  delle
          categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei
          distretti; 
                    14)  la  ripartizione   del   carico   tributario
          derivante dall'attuazione del  numero  7)  tra  le  imprese
          interessate e' rimessa al distretto,  che  vi  provvede  in
          base a criteri di trasparenza  e  parita'  di  trattamento,
          sulla base di principi di mutualita'; 
                    15) in  caso  di  osservanza  del  concordato,  i
          controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
          prevenzione ed  elaborazione  dei  dati  necessari  per  la
          determinazione di quanto dovuto in base al concordato; ". 
                3.  Al  comma  3   dell'articolo   23   del   decreto
          legislativo  31  marzo   1998,   n.   112,   e   successive
          modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
          "anche avvalendosi  delle  strutture  tecnico-organizzative
          dei consorzi di sviluppo industriale  di  cui  all'articolo
          36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317". 
                3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2  si
          applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare
          al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo
          la produzione dei  beni  per  i  quali  sono  previsti  gli
          incentivi di cui al presente decreto. 
                3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma
          3-bis  e'  subordinata   alla   preventiva   autorizzazione
          comunitaria. 
                4. Dall'attuazione del comma 1, nonche' dell'articolo
          1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266, come modificati  dal  presente  articolo,  non  devono
          derivare oneri superiori a 10 milioni di  euro  per  l'anno
          2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. 
                4-bis.   Le   operazioni,   effettuate    ai    sensi
          dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma,
          quale  quella  della  concessione  di  finanziamenti,   del
          rilascio di  garanzie,  dell'  assunzione  di  capitale  di
          rischio o di debito, e possono essere  realizzate  anche  a
          favore   delle   imprese   per   finalita'   di    sostegno
          dell'economia.  Le  predette  operazioni   possono   essere
          effettuate    in    via    diretta    ovvero     attraverso
          l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
          credito  ad  eccezione  delle  operazioni  a  favore  delle
          imprese  per  finalita'  di  sostegno  dell'economia,   che
          possono   essere   effettuate   esclusivamente   attraverso
          l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
          credito  nonche'  attraverso  la  sottoscrizione  di  fondi
          comuni di investimento gestiti da una societa' di  gestione
          collettiva del risparmio di cui all'articolo 33  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58, e successive  modificazioni,  il  cui  oggetto  sociale
          realizza uno o piu' fini istituzionali della Cassa depositi
          e prestiti Spa. Lo Stato e'  autorizzato  a  sottoscrivere,
          per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote  di  societa'
          di gestione  del  risparmio  finalizzate  a  gestire  fondi
          comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a
          investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
          quelli del rafforzamento patrimoniale  e  dell'aggregazione
          delle imprese di minore dimensione. 
                4-ter. Con il contratto  di  rete  piu'  imprenditori
          perseguono  lo  scopo  di  accrescere,  individualmente   e
          collettivamente,  la  propria  capacita'  innovativa  e  la
          propria  competitivita'  sul  mercato  e  a  tal  fine   si
          obbligano, sulla base di un programma  comune  di  rete,  a
          collaborare in forme e in ambiti  predeterminati  attinenti
          all'esercizio delle proprie  imprese  ovvero  a  scambiarsi
          informazioni   o   prestazioni   di   natura   industriale,
          commerciale,  tecnica  o  tecnologica  ovvero   ancora   ad
          esercitare  in  comune  una  o  piu'  attivita'  rientranti
          nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
          prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale  comune  e
          la nomina di un organo comune  incaricato  di  gestire,  in
          nome  e  per  conto  dei  partecipanti,  l'esecuzione   del
          contratto o di  singole  parti  o  fasi  dello  stesso.  Il
          contratto di rete che prevede l'organo comune  e  il  fondo
          patrimoniale non  e'  dotato  di  soggettivita'  giuridica,
          salva la facolta' di acquisto della  stessa  ai  sensi  del
          comma  4-quater  ultima  parte.  Se  il  contratto  prevede
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  e  di  un
          organo comune  destinato  a  svolgere  un'attivita',  anche
          commerciale, con i terzi: 
                  2) al fondo patrimoniale comune  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di  cui  agli  articoli
          2614 e 2615, secondo comma,  del  codice  civile;  in  ogni
          caso, per le obbligazioni contratte dall'organo  comune  in
          relazione al programma di rete, i terzi possono far  valere
          i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 
                  3) qualora la rete di imprese  abbia  acquisito  la
          soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater,  entro
          due mesi dalla  chiusura  dell'esercizio  annuale  l'organo
          comune redige una situazione patrimoniale,  osservando,  in
          quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di
          esercizio della societa' per azioni, e la  deposita  presso
          l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
          si applica, in  quanto  compatibile,  l'articolo  2615-bis,
          terzo comma, del codice civile. Ai fini  degli  adempimenti
          pubblicitari di cui al comma 4-quater,  il  contratto  deve
          essere redatto per atto pubblico o  per  scrittura  privata
          autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente  a  norma
          degli articoli 24  o  25  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni,   da   ciascun   imprenditore    o    legale
          rappresentante  delle  imprese   aderenti,   trasmesso   ai
          competenti uffici del registro delle imprese attraverso  il
          modello standard tipizzato con decreto del  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
          deve indicare: 
                    a)  il  nome,  la  ditta,   la   ragione   o   la
          denominazione sociale di ogni partecipante  per  originaria
          sottoscrizione del contratto  o  per  adesione  successiva,
          nonche' la denominazione e la sede della rete, qualora  sia
          prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale  comune  ai
          sensi della lettera c); 
                    b) l'indicazione degli  obiettivi  strategici  di
          innovazione e di innalzamento della  capacita'  competitiva
          dei partecipanti e le modalita' concordate con  gli  stessi
          per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; 
                    c) la definizione di un programma  di  rete,  che
          contenga  l'enunciazione  dei  diritti  e  degli   obblighi
          assunti  da   ciascun   partecipante;   le   modalita'   di
          realizzazione dello scopo comune e,  qualora  sia  prevista
          l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura  e
          i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e  degli
          eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
          obbliga a versare al fondo, nonche' le regole  di  gestione
          del  fondo   medesimo;   se   consentito   dal   programma,
          l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche  mediante
          apporto di un patrimonio  destinato,  costituito  ai  sensi
          dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
          civile; 
                    d) la  durata  del  contratto,  le  modalita'  di
          adesione di altri imprenditori e,  se  pattuite,  le  cause
          facoltative di  recesso  anticipato  e  le  condizioni  per
          l'esercizio del relativo diritto, ferma  restando  in  ogni
          caso l'applicazione  delle  regole  generali  di  legge  in
          materia di scioglimento totale  o  parziale  dei  contratti
          plurilaterali con comunione di scopo; 
                    e) se il contratto ne prevede  l'istituzione,  il
          nome, la ditta, la ragione o la denominazione  sociale  del
          soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo  comune
          per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
          di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
          a tale  soggetto,  nonche'  le  regole  relative  alla  sua
          eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. 
                    L'organo comune agisce  in  rappresentanza  della
          rete, quando essa acquista soggettivita'  giuridica  e,  in
          assenza  della  soggettivita',  degli  imprenditori,  anche
          individuali,  partecipanti  al  contratto  salvo  che   sia
          diversamente disposto  nello  stesso,  nelle  procedure  di
          programmazione negoziata con le pubbliche  amministrazioni,
          nelle procedure inerenti  ad  interventi  di  garanzia  per
          l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del
          sistema      imprenditoriale      nei      processi      di
          internazionalizzazione   e    di    innovazione    previsti
          dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di
          promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o  di
          cui  sia  adeguatamente  garantita  la   genuinita'   della
          provenienza; 
                    f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
          partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse  comune
          che non  rientri,  quando  e'  stato  istituito  un  organo
          comune, nei poteri di gestione  conferiti  a  tale  organo,
          nonche', se  il  contratto  prevede  la  modificabilita'  a
          maggioranza del programma di rete, le regole relative  alle
          modalita' di assunzione delle  decisioni  di  modifica  del
          programma medesimo. (17) 
                4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della  lettera
          e)  del  comma  4-ter  per  le  procedure  attinenti   alle
          pubbliche amministrazioni sono  adottate  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico. 
                4-ter.2. Nelle forme previste dal  comma  4-ter.1  si
          procede  alla  ricognizione   di   interventi   agevolativi
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni   applicabili   alle
          imprese aderenti al contratto di  rete,  interessate  dalle
          procedure di  cui  al  comma  4-ter,  lettera  e),  secondo
          periodo. Restano  ferme  le  competenze  regionali  per  le
          procedure di rispettivo interesse. 
                4-quater.  Il  contratto  di  rete  e'   soggetto   a
          iscrizione nella sezione del registro delle imprese  presso
          cui e' iscritto  ciascun  partecipante  e  l'efficacia  del
          contratto inizia a decorrere da quando  e'  stata  eseguita
          l'ultima delle iscrizioni  prescritte  a  carico  di  tutti
          coloro che  ne  sono  stati  sottoscrittori  originari.  Le
          modifiche al contratto di rete, sono redatte  e  depositate
          per l'iscrizione, a cura  dell'impresa  indicata  nell'atto
          modificativo, presso la sezione del registro delle  imprese
          presso cui e' iscritta la stessa impresa. 
                L'ufficio del registro delle  imprese  provvede  alla
          comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche  al
          contratto di rete, a tutti gli altri  uffici  del  registro
          delle  imprese  presso   cui   sono   iscritte   le   altre
          partecipanti, che provvederanno alle  relative  annotazioni
          d'ufficio della modifica; se e'  prevista  la  costituzione
          del fondo comune, la rete  puo'  iscriversi  nella  sezione
          ordinaria   del   registro   delle   imprese   nella    cui
          circoscrizione e' stabilita la sua sede;  con  l'iscrizione
          nella sezione ordinaria del registro  delle  imprese  nella
          cui  circoscrizione  e'  stabilita  la  sua  sede  la  rete
          acquista  soggettivita'  giuridica.   Per   acquistare   la
          soggettivita' giuridica il contratto deve essere  stipulato
          per atto pubblico  o  per  scrittura  privata  autenticata,
          ovvero per atto firmato digitalmente a norma  dell'articolo
          25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                4-quinquies. 
                4-sexies. Per gli anni 2020 e 2021, il  contratto  di
          rete puo' essere stipulato per favorire il mantenimento dei
          livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite  da
          crisi economiche in seguito a situazioni di crisi  o  stati
          di emergenza dichiarati con provvedimento  delle  autorita'
          competenti.  Rientrano  tra   le   finalita'   perseguibili
          l'impiego di lavoratori  delle  imprese  partecipanti  alla
          rete che sono a rischio di perdita  del  posto  di  lavoro,
          l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro
          per chiusura di attivita' o per crisi di  impresa,  nonche'
          l'assunzione  di   figure   professio-nali   necessarie   a
          rilanciare le attivita' produttive  nella  fase  di  uscita
          dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli
          istituti del distacco  e  della  codatorialita',  ai  sensi
          dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento  di  prestazioni
          lavorative presso le aziende partecipanti alla rete. 
                4-septies. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, sentiti gli  enti  competenti  per
          gli  aspetti  previdenziali  e  assicurativi  connessi   al
          rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
          definite  le  modalita'  operative   per   procedere   alle
          comunicazioni da parte dell'impresa  referente  individuata
          dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a
          dare attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30,
          comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
          276. 
                4-octies. Ferme restando le disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia  di
          pubblicita' di cui al comma 4-quater, in  deroga  a  quanto
          previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete  di  cui  al
          comma 4-sexies deve  essere  sottoscritto  dalle  parti  ai
          sensi  dell'articolo  24  del  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, con l' assistenza di organizzazioni  di  rappresentanza
          dei datori di lavoro rappresentative  a  livello  nazionale
          presenti nel  Consiglio  nazionale  dell'  economia  e  del
          lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n.  936,  che
          siano espressione di interessi generali di  una  pluralita'
          di categorie e di territori.»