Art. 60
Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in
farmacia
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009,
n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei
farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei
pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale»;
b) alla lettera e), le parole: «rientranti nell'ambito
dell'autocontrollo» sono soppresse;
c) la lettera e-quater) e' sostituita dalla seguente:
«e-quater) la somministrazione presso le farmacie, da parte di
farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di
specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali,
organizzati dall'Istituto superiore di sanita', di vaccini
individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei
confronti dei soggetti di eta' non inferiore a dodici anni, nonche'
l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del
campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da
effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotati di
apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a
garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le
strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella
circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di
pertinenza della farmacia stessa»;
d) dopo la lettera e-quater) sono inserite le seguenti:
«e-quinquies) l'effettuazione da parte del farmacista di test
diagnostici decentrati, a supporto del medico di medicina generale e
del pediatra di libera scelta ai fini dell'appropriatezza
prescrittiva, per il contrasto all'antibiotico-resistenza;
e-sexies) l'effettuazione da parte del farmacista, nei limiti
delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina
nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio
indicati nelle linee guida nazionali;
e-septies) l'esecuzione in farmacia, da parte di personale
abilitato, di test di screening per l'individuazione del virus
dell'epatite C»;
e) alla lettera f), dopo le parole: «spesa a carico del
cittadino,» sono inserite le seguenti: «scegliere il medico di
medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli
convenzionati con il servizio sanitario regionale,».
2. Le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettere da e-quater) a e-septies), del decreto legislativo 3
ottobre 2009, n. 153, rispettivamente modificata e introdotte dal
comma 1 del presente articolo, sono a carico degli utenti.
3. Per l'erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, i
soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da
quelli ove e' ubicata la farmacia. In detti locali e' vietato il
ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita
di farmaci o di altri prodotti.
4. L'erogazione dei servizi sanitari nei locali di cui al comma 3
e' soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione
sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di
idoneita' igienico-sanitaria dei locali e, nel rispetto di quanto
indicato dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 153 del
2009, verifica che questi ultimi ricadano nell'ambito della sede
farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica.
5. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione
dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 3, i soggetti
titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla
croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la
denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione
sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che
offrono i servizi.
6. Due o piu' farmacie, di proprieta' di soggetti differenti,
possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1
del decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi
locali separati di cui al comma 3, previa stipula del contratto di
rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui
al comma 3 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto
di rete e' rilasciata al rappresentante di rete.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o piu' decreti del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 2009.
Note all'art. 60:
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 3
ottobre 2009, n. 153, recante «Individuazione di nuovi
servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, nonche' disposizioni in materia di
indennita' di residenza per i titolari di farmacie rurali,
a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n.
69.», come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Nuovi servizi erogati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale). - 1. In
attuazione dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi
erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, nonche' disposizioni concernenti i comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, con il presente decreto
legislativo si provvede alla definizione dei nuovi compiti
e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private
operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, di seguito denominate: «farmacie», e alle
correlate modificazioni delle disposizioni recate
dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
2. I nuovi servizi assicurati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e
previa adesione del titolare della farmacia, concernono:
a) la partecipazione delle farmacie al servizio di
assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti
residenti o domiciliati nel territorio della sede di
pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita'
del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il
proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:
1) la dispensazione e la consegna domiciliare di
farmaci e dispositivi medici necessari;
2) la preparazione, nonche' la dispensazione al
domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative
norme di buona preparazione e di buona pratica di
distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle
prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente
normativa;
3) la dispensazione per conto delle strutture
sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al
trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare,
residenziale e semiresidenziale;
4) la messa a disposizione di operatori
socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la
effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni
professionali richieste dal medico di famiglia o dal
pediatra di libera scelta, fermo restando che le
prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono
essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di
cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni,
necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle
farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative
finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire
l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche
attraverso la partecipazione a specifici programmi di
farmacovigilanza;
c) la erogazione di servizi di primo livello,
attraverso i quali le farmacie partecipano alla
realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di
campagne di prevenzione delle principali patologie a forte
impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai
gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e
regionale, ricorrendo a modalita' di informazione adeguate
al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione
dei farmacisti che vi operano;
d) la erogazione di servizi di secondo livello
rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee
guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le
specifiche patologie, su prescrizione dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche
avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche
l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di
defibrillatori semiautomatici;
e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito
dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di
prestazioni analitiche di prima istanza, nei limiti e alle
condizioni stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso
esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche' il
prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o
dispositivi equivalenti;
e-bis) in attuazione del piano nazionale della
cronicita' di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti
cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei
servizi, la possibilita' di usufruire presso le farmacie,
in collaborazione con i medici di medicina generale e con i
pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di
prescrizioni mediche, di un servizio di accesso
personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le
procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo 13
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i
medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta
che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni
forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal
paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le
funzionalita' del dossier farmaceutico di cui all'articolo
12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012.
Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati
dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati
ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e
sulle modalita' di conservazione e assunzione
personalizzata dei farmaci prescritti, nonche' informano
periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il
medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta
o il medico prescrittore sulla regolarita' o meno
dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia
reputata utile, ivi compresa la necessita' di rinnovo delle
prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla
terapia.
e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte
di un farmacista di test diagnostici che prevedono il
prelievo di sangue capillare.
e-quater) la somministrazione presso le farmacie,
da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del
superamento di specifico corso abilitante e di successivi
aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore
di sanita', di vaccini individuati dal Piano nazionale di
prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di eta'
non inferiore a dodici anni, nonche' l'effettuazione di
test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione
biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da
effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne,
dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo
igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della
riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla
farmacia devono essere compresi nella circoscrizione
farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza
della farmacia stessa;
e-quinquies) l'effettuazione da parte del
farmacista di test diagnostici decentrati, a supporto del
medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta
ai fini dell'appropriatezza prescrittiva, per il contrasto
all'antibioticoresistenza;
e-sexies) l'effettuazione da parte del farmacista,
nei limiti delle proprie competenze professionali, dei
servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti
funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee
guida nazionali;
e-septies) l'esecuzione in farmacia, da parte di
personale abilitato, di test di screening per
l'individuazione del virus dell'epatite C;
f) la effettuazione di attivita' attraverso le
quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
presso le strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote
di partecipazione alla spesa a carico del cittadino,
scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di
libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio
sanitario regionale, nonche' ritirare i referti relativi a
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate; tali modalita' sono fissate, nel
rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo
23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia
protezione dei dati personali, e in base a modalita',
regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di
natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. L'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di
cui al primo periodo del comma 2 e' subordinata
all'osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali
garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di
patto di stabilita' dirette agli enti locali, senza
maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi
di personale.
4. Il rapporto delle farmacie con il Servizio
sanitario nazionale per lo svolgimento dei nuovi servizi di
cui al comma 2 e' disciplinato dalle medesime convenzioni
di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi
agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma
dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, ed ai correlati accordi di livello regionale. Gli
accordi nazionali e gli accordi di livello regionale
fissano altresi' i requisiti richiesti alle farmacie per la
partecipazione alle attivita' di cui al comma 2.
5. Il Servizio sanitario nazionale promuove la
collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle
farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il
Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle
attivita' di cui al comma 2.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario»,
convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009,
n. 33:
«Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). -
1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel comma 2 le parole: ", ad eccezione delle
norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali" sono
soppresse.
2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
"a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al
comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per
la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione
dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i
distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione
per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende
quello delle imprese che vi appartengono, che hanno
contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario
imponibile, nonche' dei tributi, contributi ed altre somme
dovute agli enti locali, viene operata su base
concordataria per almeno un triennio, secondo le
disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed
anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la
tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al
comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un
triennio, il volume delle imposte dirette di competenza
delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e
ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base
presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le
imprese interessate e' rimessa al distretto, che vi
provvede in base a criteri di trasparenza e parita' di
trattamento, sulla base di principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in
quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese
appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi
fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione
delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla
Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari
obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese
appartenenti al distretto e l'applicazione delle
disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del
concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di
monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati
necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli
elementi di cui al numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono
concordare in via preventiva e vincolante con gli enti
locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il
volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare
dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata
tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle
imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e'
determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
complesso;
13) criteri generali per la determinazione di
quanto dovuto in base al concordato vengono determinati
dagli enti locali interessati, previa consultazione delle
categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
14) la ripartizione del carico tributario
derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese
interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in
base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento,
sulla base di principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato; ".
3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative
dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo
36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317".
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si
applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare
al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo
la produzione dei beni per i quali sono previsti gli
incentivi di cui al presente decreto.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma
3-bis e' subordinata alla preventiva autorizzazione
comunitaria.
4. Dall'attuazione del comma 1, nonche' dell'articolo
1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, come modificati dal presente articolo, non devono
derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno
2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma,
quale quella della concessione di finanziamenti, del
rilascio di garanzie, dell' assunzione di capitale di
rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a
favore delle imprese per finalita' di sostegno
dell'economia. Le predette operazioni possono essere
effettuate in via diretta ovvero attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
credito ad eccezione delle operazioni a favore delle
imprese per finalita' di sostegno dell'economia, che
possono essere effettuate esclusivamente attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
credito nonche' attraverso la sottoscrizione di fondi
comuni di investimento gestiti da una societa' di gestione
collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale
realizza uno o piu' fini istituzionali della Cassa depositi
e prestiti Spa. Lo Stato e' autorizzato a sottoscrivere,
per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di societa'
di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi
comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a
investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione
delle imprese di minore dimensione.
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il
contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica,
salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche
commerciale, con i terzi:
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni
caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in
relazione al programma di rete, i terzi possono far valere
i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la
soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro
due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo
comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in
quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di
esercizio della societa' per azioni, e la deposita presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis,
terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti
pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve
essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la
denominazione sociale di ogni partecipante per originaria
sottoscrizione del contratto o per adesione successiva,
nonche' la denominazione e la sede della rete, qualora sia
prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai
sensi della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che
contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi
assunti da ciascun partecipante; le modalita' di
realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e
i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli
eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione
del fondo medesimo; se consentito dal programma,
l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante
apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di
adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause
facoltative di recesso anticipato e le condizioni per
l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni
caso l'applicazione delle regole generali di legge in
materia di scioglimento totale o parziale dei contratti
plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il
nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della
rete, quando essa acquista soggettivita' giuridica e, in
assenza della soggettivita', degli imprenditori, anche
individuali, partecipanti al contratto salvo che sia
diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di
programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni,
nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per
l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del
sistema imprenditoriale nei processi di
internazionalizzazione e di innovazione previsti
dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di
promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di
cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della
provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo. (17)
4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera
e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle
pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si
procede alla ricognizione di interventi agevolativi
previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle
imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle
procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo
periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a
iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso
cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del
contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita
l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti
coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le
modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate
per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto
modificativo, presso la sezione del registro delle imprese
presso cui e' iscritta la stessa impresa.
L'ufficio del registro delle imprese provvede alla
comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al
contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro
delle imprese presso cui sono iscritte le altre
partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni
d'ufficio della modifica; se e' prevista la costituzione
del fondo comune, la rete puo' iscriversi nella sezione
ordinaria del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e' stabilita la sua sede; con l'iscrizione
nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella
cui circoscrizione e' stabilita la sua sede la rete
acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo
25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4-quinquies.
4-sexies. Per gli anni 2020 e 2021, il contratto di
rete puo' essere stipulato per favorire il mantenimento dei
livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da
crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati
di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita'
competenti. Rientrano tra le finalita' perseguibili
l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla
rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro,
l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro
per chiusura di attivita' o per crisi di impresa, nonche'
l'assunzione di figure professio-nali necessarie a
rilanciare le attivita' produttive nella fase di uscita
dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli
istituti del distacco e della codatorialita', ai sensi
dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni
lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.
4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per
gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al
rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definite le modalita' operative per procedere alle
comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata
dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a
dare attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30,
comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.
4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al
presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di
pubblicita' di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto
previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al
comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai
sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, con l' assistenza di organizzazioni di rappresentanza
dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale
presenti nel Consiglio nazionale dell' economia e del
lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che
siano espressione di interessi generali di una pluralita'
di categorie e di territori.»