Art. 61 
 
        Disposizioni per contrastare la carenza di medicinali 
 
  1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 34, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. In caso di interruzione,  temporanea  o  definitiva,  della
commercializzazione di una confezione del medicinale  nel  territorio
nazionale, il titolare dell'AIC ne da' comunicazione all'AIFA.  Detta
comunicazione  e'   effettuata   non   meno   di   due   mesi   prima
dell'interruzione della commercializzazione del  prodotto,  anche  in
caso di comprovata emergenza sanitaria, ed e' rinnovata  in  caso  di
prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato,
fatto  salvo  il  caso   di   interruzione   dovuta   a   circostanze
imprevedibili. Il termine  non  si  applica  alle  sospensioni  della
commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del  prodotto.  Il
titolare dell'AIC, anche qualora i motivi  dell'interruzione  abbiano
esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di  tale
azione, conformemente alle previsioni di cui al comma 7»; 
    b) all'articolo 148: 
      1) al comma 1, primo periodo,  le  parole:  «commi  6  e»  sono
sostituite dalla seguente: «comma»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. In caso  di  violazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 34, comma 6,  relativamente  a  confezioni  presenti  in
apposito elenco pubblicato  e  periodicamente  aggiornato  dall'AIFA,
recante i medicinali  per  i  quali  sono  stati  adottati  specifici
provvedimenti al fine di prevenire o  limitare  stati  di  carenza  o
indisponibilita', anche temporanee,  sul  mercato  o  in  assenza  di
valide alternative terapeutiche, il  titolare  dell'AIC  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa da seimila euro  a  trentaseimila  euro.
L'AIFA, d'intesa con le autorita' sanitarie e con le associazioni  di
categoria del  settore  farmaceutico  e  dei  pazienti,  individua  i
criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di
cui al precedente periodo  e  per  il  suo  periodico  aggiornamento,
almeno annuale»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  in  caso  di
inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma  8,  la
persona qualificata soggiace alla sanzione  amministrativa  da  mille
euro a seimila euro. La sanzione e' raddoppiata in caso di violazione
degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del medesimo comma 8». 
 
          Note all'art. 61: 
              - Si  riporta  l'art.148  del  decreto  legislativo  24
          aprile 2006, n. 219, recante  «Attuazione  della  direttiva
          2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
          un codice comunitario  concernente  i  medicinali  per  uso
          umano», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 148 (Sanzioni amministrative). - 1.  Salvo  che
          il fatto costituisca reato, in  caso  di  violazione  delle
          disposizioni  di  cui  all'articolo   34,   comma   7,   il
          responsabile dell'immissione in commercio del medicinale e'
          soggetto alla sanzione amministrativa  da  euro  tremila  a
          euro diciottomila. 
                Alla stessa sanzione amministrativa  e'  soggetto  il
          titolare  dell'AIC  che  apporta   una   modifica   ad   un
          medicinale, o al relativo confezionamento o  agli  stampati
          senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 35. 
                1-bis. In caso di violazione  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 34, comma 6,  relativamente  a  confezioni
          presenti in apposito  elenco  pubblicato  e  periodicamente
          aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono
          stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire
          o limitare  stati  di  carenza  o  indisponibilita',  anche
          temporanee, sul mercato o in assenza di valide  alternative
          terapeutiche,  il  titolare  dell'AIC  e'   soggetto   alla
          sanzione   amministrativa   da   euro   seimila   a    euro
          trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorita'  sanitarie
          e con le associazioni di categoria del settore farmaceutico
          e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle
          confezioni dei farmaci nell'elenco  di  cui  al  precedente
          periodo  e  per  il  suo  periodico  aggiornamento,  almeno
          annuale 
                2.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   il
          produttore che, a seguito della notifica da parte dell'AIFA
          della relazione di cui al comma  7  dell'articolo  53,  non
          ottempera alle prescrizioni contenute nel provvedimento  di
          notifica nei tempi in questo  stabiliti  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa da diecimila euro  a  cinquantamila
          euro. 
                3. Salvo che il fatto costituisca reato, in  caso  di
          inottemperanza agli  obblighi  previsti  dall'articolo  52,
          comma 8, la  persona  qualificata  soggiace  alla  sanzione
          amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione e'
          raddoppiata in caso di violazione  degli  obblighi  di  cui
          alle lettere e) e f) del medesimo comma 8. 
                3-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  i
          produttori  e  gli  importatori  di  eccipienti   che   non
          ottemperano alle disposizioni del  presente  decreto  e  in
          particolare  dell'articolo  51,  comma  1,  lettere  e)  ed
          e-quater), nonche' dell'articolo 60, comma 2, sono soggetti
          alla sanzione  amministrativa  da  euro  diecimila  a  euro
          cinquantamila. 
                3-ter.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  i
          produttori, gli importatori e i  distributori  di  sostanze
          attive, nonche' i broker di medicinali che non  ottemperano
          alle disposizioni di  cui  all'articolo  52-bis,  comma  5,
          articolo 108-bis, comma 5,  nonche'  all'articolo  112-ter,
          comma 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro
          tremila a euro diciottomila. 
                4. Salvo che il fatto costituisca reato,  si  applica
          la   sanzione   amministrativa   da   diecimila   euro    a
          cinquantamila euro al titolare di AIC che  non  provvede  a
          richiedere  le  variazioni  necessarie  ad   inserire   nel
          riassunto delle caratteristiche del prodotto e  nel  foglio
          illustrativo  dei  propri  medicinali  le  informazioni  di
          sicurezza di cui all'articolo 34, comma 3. 
                5. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  se  un
          medicinale  e'  posto  o   mantenuto   in   commercio   con
          etichettatura o  foglio  illustrativo  difformi  da  quelli
          approvati  dall'AIFA,  ovvero  con   etichetta   o   foglio
          illustrativo  non  modificati   secondo   le   disposizioni
          impartite  dalla  stessa  Agenzia,  ovvero  sia  privo  del
          bollino  farmaceutico  previsto  dall'articolo  5-bis   del
          decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   540,   ((o
          dell'identificativo univoco di cui al regolamento  delegato
          (UE) 2016/161,)) il  titolare  dell'AIC  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa da diecimila  euro  a  sessantamila
          euro. ((30)) 
                6. Nell'ipotesi prevista dal  comma  5,  l'AIFA,  con
          provvedimento  motivato,  intima   al   titolare   dell'AIC
          l'adeguamento dell'etichettatura o del foglio illustrativo,
          stabilendo un termine per l'adempimento. In caso di mancata
          ottemperanza  entro  il  termine  indicato,   l'AIFA   puo'
          sospendere l'AIC del medicinale  fino  all'adempimento.  La
          sospensione e' notificata all'interessato con l'indicazione
          dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente  e
          del termine entro cui essi possono essere proposti. 
                7.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   il
          farmacista che vende  un  medicinale  di  cui  al  comma  2
          dell'articolo 88 senza presentazione di ricetta  medica  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa da  trecento  euro  a
          milleottocento euro. Il farmacista che  viola  il  disposto
          del comma 3 dell'articolo 88 o non appone sulle ricette  il
          timbro attestante la vendita  del  prodotto  soggiace  alla
          sanzione amministrativa da duecento  euro  a  milleduecento
          euro. 
                8.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   il
          farmacista   che   vende   un    medicinale    disciplinato
          dall'articolo 89 senza presentazione di ricetta medica o su
          presentazione di ricetta priva  di  validita'  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa da cinquecento euro a  tremila
          euro. L'autorita' amministrativa competente  puo'  ordinare
          la chiusura della farmacia  per  un  periodo  di  tempo  da
          quindici a trenta giorni. 
                9. Salvo che il fatto costituisca  reato,  il  medico
          che prescrive un medicinale di cui al comma 1 dell'articolo
          89 senza attenersi alle modalita' di cui  al  comma  4  del
          medesimo articolo e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          da trecento euro a milleottocento euro. 
                10.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il
          farmacista che vende al pubblico  o  a  una  struttura  non
          autorizzata un medicinale disciplinato dall'articolo 92  e'
          soggetto alle sanzioni e  alle  conseguenze  amministrative
          previste dal comma 11. 
                11.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il
          farmacista   che   vende   un    medicinale    disciplinato
          dall'articolo 93  senza  presentazione  di  ricetta  di  un
          centro medico autorizzato  alla  prescrizione  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa da cinquecento euro a  tremila
          euro. 
                L'autorita' amministrativa competente  puo'  ordinare
          la chiusura della farmacia  per  un  periodo  di  tempo  da
          quindici a trenta giorni. 
                12.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il
          farmacista  che  vende  al  pubblico  o  a  un  medico  non
          autorizzato   all'impiego   un   medicinale    disciplinato
          dall'articolo  94  e'  soggetto  alle   sanzioni   e   alle
          conseguenze amministrative previste dal comma 11. 
                13. Chiunque viola le  disposizioni  del  titolo  VII
          diverse da quelle previste al  comma  4  dell'articolo  147
          soggiace alla sanzione amministrativa  da  tremila  euro  a
          diciottomila euro, senza pregiudizio delle sanzioni  penali
          eventualmente applicabili. 
                13-bis. Il distributore all'ingrosso che non  osserva
          il divieto previsto  dall'articolo  100,  comma  1-ter,  e'
          soggetto  alla  sanzione   amministrativa   pecuniaria   da
          trentamila a centomila euro. 
                14. Chiunque viola il  divieto  di  cui  al  comma  5
          dell'articolo 115 e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          da diecimila euro a sessantamila euro. 
                15. Chiunque effettua pubblicita' presso il  pubblico
          in violazione delle disposizioni del  presente  decreto  e'
          soggetto alla sanzione  amministrativa  da  duemilaseicento
          euro a quindicimilaseicento euro. 
                16.  Chiunque  viola  il   disposto   del   comma   8
          dell'articolo 125 soggiace alla sanzione amministrativa  da
          cinquemila euro a trentamila euro. In  caso  di  violazione
          delle restanti disposizioni dello stesso  articolo  125  si
          applica il disposto dell'articolo 127. 
                17. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo  126
          soggiace alla sanzione amministrativa da cinquantamila euro
          a trecentomila euro. 
                18. La violazione  delle  disposizioni  del  presente
          decreto sulla pubblicita'  presso  gli  operatori  sanitari
          comporta l'applicazione della  sanzione  amministrativa  da
          duemilaseicento euro a quindicimilaseicento euro. 
                19.  Per  i  medicinali   inclusi   nell'elenco   dei
          medicinali che  possono  essere  dispensati  a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale la violazione di cui al  comma
          18 puo' comportare, altresi', la sospensione del medicinale
          dal predetto elenco per un periodo di tempo da dieci giorni
          a due anni, tenuto  conto  della  gravita'  del  fatto.  Il
          provvedimento   di   sospensione   e'    adottato    previa
          contestazione del fatto al titolare dell'AIC, il quale puo'
          far  pervenire  controdeduzioni  all'AIFA  entro   quindici
          giorni dalla contestazione stessa. 
                20. Il titolare dell'AIC di medicinali che viola  gli
          obblighi  previsti  dall'articolo  130  e'  soggetto   alla
          sanzione del pagamento da trentamila euro a centottantamila
          euro. L'importo della sanzione e' incrementato di una quota
          variabile dallo 0,1 per cento all'1 per cento del fatturato
          del  medicinale  per  il  quale  e'  stata  riscontrata  la
          violazione. 
                21. Il titolare dell'AIC di medicinali che viola  gli
          obblighi previsti dall'articolo 130, e' altresi' obbligato,
          in caso di notizie di rilevante interesse per i pazienti, a
          pubblicare, a proprie spese, per tre giorni consecutivi sui
          principali quotidiani nazionali rettifiche, concordate  con
          l'AIFA, di informazioni precedentemente diffuse. 
                22. Il responsabile di farmacovigilanza  dell'azienda
          farmaceutica, che viola gli obblighi dell'articolo 131,  e'
          soggetto  alla  sanzione  del  pagamento  della  somma   da
          ventimila euro a centoventimila euro. 
                24. L'inosservanza delle disposizioni previste per  i
          responsabili di farmacovigilanza delle strutture sanitarie,
          comporta   l'instaurazione   nelle   sedi   competenti   di
          procedimenti per  l'erogazione  di  sanzioni  disciplinari,
          secondo le norme legislative e convenzionali.»