Art. 62 
 
Semplificazioni in materia di  assistenza  farmaceutica  ai  pazienti
  cronici e in caso di dimissioni ospedaliere 
 
  1. Nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario
nazionale per la cura di patologie croniche, il  medico  prescrittore
indica nella ricetta  dematerializzata  ripetibile,  sulla  base  del
protocollo terapeutico individuale,  la  posologia  e  il  numero  di
confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di  dodici  mesi.
Il  medico   prescrittore,   qualora   lo   richiedano   ragioni   di
appropriatezza   prescrittiva,   sospende   in   ogni   momento    la
ripetibilita' della prescrizione ovvero modifica la terapia. 
  2.   Al   momento   della   dispensazione,   presso   le   farmacie
convenzionate, il farmacista informa l'assistito  circa  le  corrette
modalita' di assunzione  dei  medicinali  prescritti  e  consegna  un
numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di  terapia,
in relazione alla posologia indicata, in coerenza con quanto definito
nel protocollo di cui al comma 1.  Il  farmacista,  nel  monitoraggio
dell'aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi  difficolta'
da parte dell'assistito  nella  corretta  assunzione  dei  medicinali
prescritti, segnala le  criticita'  al  medico  prescrittore  per  le
valutazioni di sua competenza. 
  3. La farmacia convenzionata consegna il  medicinale  richiesto  in
caso di  esibizione  da  parte  del  paziente  di  documentazione  di
dimissione ospedaliera, di referto di  pronto  soccorso  o  di  altra
documentazione  analoga  rilasciata  dai   servizi   di   continuita'
assistenziale il  giorno  di  presentazione  ovvero  nei  due  giorni
immediatamente precedenti, dai quali risulti prescritta o,  comunque,
suggerita specifica terapia farmacologica. 
  4. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definite le modalita' di attuazione del presente articolo,  anche  al
fine di garantire che dalle stesse  non  derivino  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.