Art. 63
Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sul riconoscimento dei
diritti delle persone sordocieche
1. Al fine di favorire la piena inclusione sociale delle persone
con sordocecita', in attuazione degli indirizzi contenuti nella
dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del
Parlamento europeo, del 12 aprile 2004, alla legge 24 giugno 2010, n.
107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «specifica unica»
sono inserite le seguenti: «, distinta dalla somma delle disabilita'
uditiva e visiva»;
b) all'articolo 2:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche
le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate
della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione
con barriere di diversa natura comportano difficolta'
nell'orientamento e nella mobilita' e nell'accesso all'informazione e
alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione
nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in
forma unificata delle indennita' economiche sulla base dei requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia di cecita' civile e di
sordita' civile. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo
periodo, in cui la duratura compromissione dell'udito sia acquisita
successivamente al superamento dell'eta' evolutiva, le persone
sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle
indennita' economiche sulla base dei requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia di cecita' civile e di invalidita'
civile. Le persone sordocieche percepiscono altresi' in forma
unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite
rispettivamente per la condizione di sordita' civile, di cecita'
civile e di invalidita' civile, erogate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS)»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «di entrambe le
disabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilita'» e,
al terzo periodo, le parole: «di cecita' civile e di sordita' civile»
sono sostituite dalle seguenti: «di cecita' civile, di sordita'
civile e di invalidita' civile»;
2) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«La condizione di sordocieco e' altresi' riconosciuta ai soggetti nei
cui confronti sono accertate la condizione di cecita' civile e, in
conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche
in seguito all'eta' evolutiva, la condizione di invalidita' civile».
Note all'art. 63:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 24 giugno 2010, n. 107 recante «Misure per il
riconoscimento dei diritti delle persone sordociechi», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. La presente legge e'
finalizzata al riconoscimento della sordocecita' come
disabilita' specifica unica, distinta dalla somma delle
disabilita' uditiva e visiva, sulla base degli indirizzi
contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle
persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile
2004.»
«Art. 2 (Definizione). - 1. Ai fini della presente
legge, si definiscono sordocieche le persone con durature
compromissioni totali o parziali combinate della vista e
dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con
barriere di diversa natura comportano difficolta'
nell'orientamento e nella mobilita' e nell'accesso
all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena
ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su
base di uguaglianza con gli altri.
2. Le persone sordocieche hanno diritto alla
percezione in forma unificata delle indennita' economiche
sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente
in materia di cecita' civile e di sordita' civile. Nei casi
di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, in cui la
duratura compromissione dell'udito sia acquisita
successivamente al superamento dell'eta' evolutiva, le
persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma
unificata delle indennita' economiche sulla base dei
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di
cecita' civile e di invalidita' civile. Le persone
sordocieche percepiscono altresi' in forma unificata anche
le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente
per la condizione di sordita' civile, di cecita' civile e
di invalidita' civile, erogate dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS).
3. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore
della presente legge risultano gia' titolari di distinte
indennita' e prestazioni per entrambe le condizioni di
sordita' civile e di cecita' civile, e' riconosciuta
l'unificazione dei trattamenti in godimento.
4. Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i
benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro gia'
riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte
menomazioni.»
«Art. 3 (Modalita' di accertamento e valutazione
della sordocecita'). - 1. L'accertamento della
sordocecita', come definita ai sensi dell'articolo 2, e'
effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per
territorio mediante la commissione medica di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che
procede alla valutazione delle disabilita' sulla base della
documentazione clinica presentata dall'interessato.
All'accertamento si procede nel corso di un'unica visita
alla quale sono presenti entrambi gli specialisti
competenti ad accertare la cecita' civile e la sordita'
civile. Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti
sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo
riconoscimento della condizione di cecita' civile, di
sordita' civile e di invalidita' civile.
2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al
soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei
requisiti gia' previsti dalla legislazione vigente
rispettivamente in materia di sordita' civile e di cecita'
civile ai fini dell'ottenimento delle indennita' gia'
definite in base alle vigenti normative relative alle due
distinte minorazioni. La condizione di sordocieco e'
altresi' riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sono
accertate la condizione di cecita' civile e, in conseguenza
di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche
in seguito all'eta' evolutiva, la condizione di invalidita'
civile.
3. Il verbale di accertamento e' sottoposto alla
verifica delle competenti commissioni provinciali
dell'INPS.
4. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80, dopo le parole: «la sordita',»
sono inserite le seguenti: «la sordocecita',».
5. Le modalita' di accertamento e di erogazione
unificata delle indennita' e delle prestazioni si applicano
per le domande presentate dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nonche' in occasione di eventuali
revisioni programmate.
6. Restano ferme tutte le situazioni di
incompatibilita' con altri benefici, stabilite da vigenti
disposizioni di legge.»