Art. 63 
 
Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sul  riconoscimento  dei
  diritti delle persone sordocieche 
 
  1. Al fine di favorire la piena inclusione  sociale  delle  persone
con sordocecita',  in  attuazione  degli  indirizzi  contenuti  nella
dichiarazione scritta  sui  diritti  delle  persone  sordocieche  del
Parlamento europeo, del 12 aprile 2004, alla legge 24 giugno 2010, n.
107, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, dopo  le  parole:  «specifica  unica»
sono inserite le seguenti: «, distinta dalla somma delle  disabilita'
uditiva e visiva»; 
    b) all'articolo 2: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Ai fini della presente legge, si definiscono  sordocieche
le persone con durature compromissioni totali  o  parziali  combinate
della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che  in  interazione
con   barriere   di    diversa    natura    comportano    difficolta'
nell'orientamento e nella mobilita' e nell'accesso all'informazione e
alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva  partecipazione
nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Le persone sordocieche hanno diritto alla  percezione  in
forma unificata delle indennita' economiche sulla base dei  requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia di cecita'  civile  e  di
sordita' civile. Nei casi di cui all'articolo  3,  comma  2,  secondo
periodo, in cui la duratura compromissione dell'udito  sia  acquisita
successivamente  al  superamento  dell'eta'  evolutiva,  le   persone
sordocieche hanno diritto alla percezione in  forma  unificata  delle
indennita'  economiche  sulla  base  dei  requisiti  previsti   dalla
normativa vigente in materia  di  cecita'  civile  e  di  invalidita'
civile.  Le  persone  sordocieche  percepiscono  altresi'  in   forma
unificata   anche   le   eventuali   altre   prestazioni   conseguite
rispettivamente per la condizione  di  sordita'  civile,  di  cecita'
civile e di invalidita' civile, erogate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS)»; 
    c) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, al primo periodo, le  parole:  «di  entrambe  le
disabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «delle  disabilita'»  e,
al terzo periodo, le parole: «di cecita' civile e di sordita' civile»
sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cecita'  civile,  di  sordita'
civile e di invalidita' civile»; 
      2) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto  il  seguente:
«La condizione di sordocieco e' altresi' riconosciuta ai soggetti nei
cui confronti sono accertate la condizione di cecita'  civile  e,  in
conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche
in seguito all'eta' evolutiva, la condizione di invalidita' civile». 
 
          Note all'art. 63: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1,  2  e  3  della
          legge 24  giugno  2010,  n.  107  recante  «Misure  per  il
          riconoscimento dei diritti delle persone sordociechi», come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1  (Finalita').  -  1.  La  presente  legge  e'
          finalizzata  al  riconoscimento  della  sordocecita'   come
          disabilita' specifica unica,  distinta  dalla  somma  delle
          disabilita' uditiva e visiva, sulla  base  degli  indirizzi
          contenuti nella dichiarazione  scritta  sui  diritti  delle
          persone sordocieche del Parlamento europeo, del  12  aprile
          2004.» 
                «Art. 2 (Definizione). - 1. Ai  fini  della  presente
          legge, si definiscono sordocieche le persone  con  durature
          compromissioni totali o parziali combinate  della  vista  e
          dell'udito, congenite o acquisite, che in  interazione  con
          barriere   di   diversa   natura   comportano   difficolta'
          nell'orientamento  e   nella   mobilita'   e   nell'accesso
          all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena
          ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su
          base di uguaglianza con gli altri. 
                2.  Le  persone  sordocieche   hanno   diritto   alla
          percezione in forma unificata delle  indennita'  economiche
          sulla base dei requisiti previsti dalla  normativa  vigente
          in materia di cecita' civile e di sordita' civile. Nei casi
          di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, in cui  la
          duratura   compromissione    dell'udito    sia    acquisita
          successivamente  al  superamento  dell'eta'  evolutiva,  le
          persone sordocieche hanno diritto alla percezione in  forma
          unificata  delle  indennita'  economiche  sulla  base   dei
          requisiti previsti dalla normativa vigente  in  materia  di
          cecita'  civile  e  di  invalidita'  civile.   Le   persone
          sordocieche percepiscono altresi' in forma unificata  anche
          le eventuali altre prestazioni  conseguite  rispettivamente
          per la condizione di sordita' civile, di cecita'  civile  e
          di  invalidita'  civile,  erogate  dall'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale (INPS). 
                3. Ai soggetti che alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge risultano gia'  titolari  di  distinte
          indennita' e prestazioni  per  entrambe  le  condizioni  di
          sordita'  civile  e  di  cecita'  civile,  e'  riconosciuta
          l'unificazione dei trattamenti in godimento. 
                4. Ai medesimi soggetti continuano  ad  applicarsi  i
          benefici assistenziali e per l'inserimento al  lavoro  gia'
          riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte
          menomazioni.» 
                «Art. 3  (Modalita'  di  accertamento  e  valutazione
          della   sordocecita').   -    1.    L'accertamento    della
          sordocecita', come definita ai sensi  dell'articolo  2,  e'
          effettuato dall'azienda  sanitaria  locale  competente  per
          territorio  mediante   la   commissione   medica   di   cui
          all'articolo 4 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  che
          procede alla valutazione delle disabilita' sulla base della
          documentazione   clinica    presentata    dall'interessato.
          All'accertamento si procede nel corso  di  un'unica  visita
          alla  quale  sono   presenti   entrambi   gli   specialisti
          competenti ad accertare la cecita'  civile  e  la  sordita'
          civile. Esso viene espletato tenendo  conto  dei  requisiti
          sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo
          riconoscimento  della  condizione  di  cecita'  civile,  di
          sordita' civile e di invalidita' civile. 
                2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta  al
          soggetto che  dall'accertamento  risulti  in  possesso  dei
          requisiti  gia'   previsti   dalla   legislazione   vigente
          rispettivamente in materia di sordita' civile e di  cecita'
          civile  ai  fini  dell'ottenimento  delle  indennita'  gia'
          definite in base alle vigenti normative relative  alle  due
          distinte  minorazioni.  La  condizione  di  sordocieco   e'
          altresi' riconosciuta ai soggetti nei  cui  confronti  sono
          accertate la condizione di cecita' civile e, in conseguenza
          di una duratura compromissione dell'udito  acquisita  anche
          in seguito all'eta' evolutiva, la condizione di invalidita'
          civile. 
                3. Il verbale  di  accertamento  e'  sottoposto  alla
          verifica   delle   competenti    commissioni    provinciali
          dell'INPS. 
                4. Al comma 1 dell'articolo 6  del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo 2006, n. 80, dopo le parole:  «la  sordita',»
          sono inserite le seguenti: «la sordocecita',». 
                5. Le  modalita'  di  accertamento  e  di  erogazione
          unificata delle indennita' e delle prestazioni si applicano
          per le domande presentate dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, nonche'  in  occasione  di  eventuali
          revisioni programmate. 
                6.   Restano   ferme   tutte   le    situazioni    di
          incompatibilita' con altri benefici, stabilite  da  vigenti
          disposizioni di legge.»