Art. 14 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, valutate in  0,30
milioni di euro per l'anno 2026, 0,47  milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 0,64 milioni di euro per l'anno 2028, 0,81 milioni di euro  per
l'anno 2029, 0,99 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,86  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2031, e dall'articolo 4, valutate in
0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,9 milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2026,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo  62,  comma  1,  del  decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.