Art. 14
Disposizioni finanziarie
1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, valutate in 0,30
milioni di euro per l'anno 2026, 0,47 milioni di euro per l'anno
2027, 0,64 milioni di euro per l'anno 2028, 0,81 milioni di euro per
l'anno 2029, 0,99 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,86 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2031, e dall'articolo 4, valutate in
0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,9 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.