Art. 37 
 
                         Operazioni di cassa 
 
  1. La custodia del denaro contante  avviene  presso  la  cassa  del
reparto amministrativo. 
  2.  Gli  ordini  di  riscossione  e  di  pagamento,  corredati  dei
documenti che danno luogo alle operazioni  di  cassa  e  vistati  per
accertata   regolarita'   contabile,   devono   contenere    l'esatta
indicazione del debitore  o  del  creditore,  la  causale,  l'importo
dell'operazione e il conto di imputazione nonche' ogni altro elemento
inerente all'operazione stessa. 
  3. Gli ordini di pagamento e di  riscossione  sono  registrati,  in
conformita' alle disposizioni recate dal codice  dell'amministrazione
digitale, sul giornale di cassa.