Art. 37
Operazioni di cassa
1. La custodia del denaro contante avviene presso la cassa del
reparto amministrativo.
2. Gli ordini di riscossione e di pagamento, corredati dei
documenti che danno luogo alle operazioni di cassa e vistati per
accertata regolarita' contabile, devono contenere l'esatta
indicazione del debitore o del creditore, la causale, l'importo
dell'operazione e il conto di imputazione nonche' ogni altro elemento
inerente all'operazione stessa.
3. Gli ordini di pagamento e di riscossione sono registrati, in
conformita' alle disposizioni recate dal codice dell'amministrazione
digitale, sul giornale di cassa.