Art. 38
Utilizzo dei conti correnti
1. I reparti amministrativi del Corpo utilizzano, per la gestione
delle operazioni finanziarie connesse all'impiego del fondo scorta di
cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90,
il proprio conto corrente all'uopo autorizzato.
2. Il conto corrente di cui al comma 1 e' utilizzato anche quando,
nel caso di cui all'articolo 14, comma 2, non sia possibile
effettuare le ordinarie procedure di pagamento tramite il sistema
informativo per la gestione della contabilita' finanziaria,
economico-patrimoniale e analitica per centri di costo e per le
operazioni di riscossione, qualora i versamenti in favore del Corpo
non vengano eseguiti direttamente in tesoreria.
3. I reparti titolari dei conti correnti provvedono alla
comunicazione del relativo saldo al Ministero dell'economia e delle
finanze - dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai
sensi dell'articolo 44-quater della legge n. 196 del 2009, nei modi e
nei termini ivi previsti.
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'articolo 7-ter del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90:
«Art. 7-ter (Fondi scorta). - 1. Nello stato di
previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in
materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e
soccorso civile possono essere istituiti uno o piu' fondi
di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le
esigenze inderogabili nonche' ad assicurare la continuita'
nella gestione delle strutture centrali e periferiche
operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono
utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in
favore delle predette strutture per sopperire alle
momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze
previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando quanto
previsto al comma 3 e previo accertamento della relativa
legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria
per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per
il pareggio della partita. La sistemazione contabile
dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle
pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato.
2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei
fondi scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante
ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore
delle stesse.
3. Non possono essere oggetto di anticipazione a
valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e
continuativa, relative alle retribuzioni al personale in
servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e
all'acquisizione e gestione di beni immobili.
4. In considerazione della natura di anticipazione
delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di
previsione dell'entrata e' istituita, in corrispondenza a
ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione
della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con
una dotazione di pari importo, per la sistemazione
contabile di cui al comma 5.
5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme
anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate
dalle pertinenti unita' di bilancio, e ancora nella
disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuita'
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di
passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento
allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire,
qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e
contabilita', che le predette somme permangano, in tutto o
in parte, nella disponibilita' delle strutture, non
procedendo al versamento delle somme all'entrata del
bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio
nella disponibilita' delle strutture e' tenuta evidenza
contabile da parte delle amministrazioni interessate. In
tale circostanza, nel corso del successivo esercizio
finanziario, l'importo corrispondente alle risorse
mantenute nella disponibilita' delle strutture e' versato
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle
unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con
cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul
proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta
istituiti nel rispettivo stato di previsione.
6. Per la gestione delle attivita' istituzionali
delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative
alle funzioni e alle esigenze ivi indicate, e' autorizzata
l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati
alle predette strutture in base ai propri regolamenti di
organizzazione e contabilita'. Le stesse effettuano le
spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche
in anticipazione dalle unita' elementari di bilancio
relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o
postali. La dotazione finanziaria e' periodicamente
reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del
bilancio, con le ordinarie procedure di spesa.
7. Per le esigenze di cassa urgenti ed
indilazionabili di talune strutture, l'amministrazione,
tramite i propri centri di responsabilita' amministrativa,
puo' autorizzare trasferimenti temporanei di risorse in
favore delle stesse a valere sulle disponibilita' dei conti
correnti intestati ad altre strutture. Detti trasferimenti
sono regolati in occasione della prima utile
somministrazione di fondi, con le modalita' previste dai
propri regolamenti di organizzazione e contabilita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44-quater della
legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 44-quater (Gestioni delle amministrazioni
statali presso il sistema bancario e postale). - 1. Le
amministrazioni dello Stato possono gestire risorse presso
il sistema bancario e postale solo nel caso in cui cio' sia
previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare.
In assenza di apposita previsione normativa, l'apertura di
un conto bancario o postale e' autorizzata dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato su richiesta
dell'amministrazione competente, debitamente motivata e
documentata. L'autorizzazione e' concessa entro sessanta
giorni dalla ricezione della richiesta.
2. L'apertura di conti presso il sistema bancario e
postale e' consentita per la raccolta e la gestione di
versamenti a favore del bilancio statale e per la gestione
di specifici interventi di spesa, per il tempo strettamente
necessario, ove non sia possibile utilizzare le ordinarie
procedure di pagamento e riscossione, rispettivamente delle
spese e delle entrate, previste dall'ordinamento contabile
delle amministrazioni richiedenti.
3. In caso di apertura di conti bancari o postali per
la gestione di interventi di spesa, in assenza di apposita
previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al comma
1, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi
maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate allo stato di previsione del
Ministero competente. In tal caso, il dirigente
responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a
sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli
interessi maturati durante il periodo di giacenza,
maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma
giacente. La sanzione e' irrogata con decreto del Ministro
competente entro novanta giorni dall'accertamento
dell'esistenza del conto e applicata mediante
corrispondente trattenuta sulle competenze stipendiali dei
responsabili, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
4. Gli interessi realizzati sui conti bancari e
postali intestati alle amministrazioni statali sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio
finanziario nel quale sono accreditati sui predetti conti.
5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato, titolari di conti presso il sistema bancario e
postale per la gestione di risorse provenienti dal bilancio
dello Stato o destinate ad affluire all'entrata dello
stesso, comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre ed il 31
gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di
propria titolarita' che si avvalgono di conti presso il
sistema bancario e postale e con riferimento a ciascun
conto corrente anche i dati sintetici della giacenza al 1°
gennaio di ogni anno, del totale delle entrate e delle
uscite cumulate e il saldo finale riferiti,
rispettivamente, a ciascun trimestre dell'anno con
l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o
dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. La
mancata trasmissione entro i predetti termini e' rilevante
ai fini della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione
trimestrale e' estesa ai soggetti, titolari di conti aperti
presso il sistema bancario o postale sui quali sono
depositate risorse assegnate per la gestione di specifici
interventi, svolti per conto di amministrazioni dello
Stato.
6. Il competente organo di controllo di regolarita'
amministrativa e contabile verifica il rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo e comunica le
eventuali inadempienze alla direzione generale
dell'Amministrazione dello Stato competente ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni.».