Art. 38 
 
                     Utilizzo dei conti correnti 
 
  1. I reparti amministrativi del Corpo utilizzano, per  la  gestione
delle operazioni finanziarie connesse all'impiego del fondo scorta di
cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90,
il proprio conto corrente all'uopo autorizzato. 
  2. Il conto corrente di cui al comma 1 e' utilizzato anche  quando,
nel  caso  di  cui  all'articolo  14,  comma  2,  non  sia  possibile
effettuare le ordinarie procedure di  pagamento  tramite  il  sistema
informativo  per  la   gestione   della   contabilita'   finanziaria,
economico-patrimoniale e analitica per  centri  di  costo  e  per  le
operazioni di riscossione, qualora i versamenti in favore  del  Corpo
non vengano eseguiti direttamente in tesoreria. 
  3.  I  reparti  titolari  dei  conti   correnti   provvedono   alla
comunicazione del relativo saldo al Ministero dell'economia  e  delle
finanze - dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  ai
sensi dell'articolo 44-quater della legge n. 196 del 2009, nei modi e
nei termini ivi previsti. 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7-ter  del  decreto
          legislativo 12 maggio 2016, n. 90: 
                «Art. 7-ter (Fondi  scorta).  -  1.  Nello  stato  di
          previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in
          materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza  e
          soccorso civile possono essere istituiti uno o  piu'  fondi
          di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le
          esigenze inderogabili nonche' ad assicurare la  continuita'
          nella  gestione  delle  strutture  centrali  e  periferiche
          operanti nell'ambito di  tali  funzioni.  Tali  fondi  sono
          utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in
          favore  delle  predette  strutture   per   sopperire   alle
          momentanee deficienze di cassa ed  alle  speciali  esigenze
          previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando  quanto
          previsto al comma 3 e previo  accertamento  della  relativa
          legittimazione e delle modalita' di  copertura  finanziaria
          per la successiva imputazione a bilancio e,  comunque,  per
          il  pareggio  della  partita.  La  sistemazione   contabile
          dell'anticipazione avviene a valere sulle  dotazioni  delle
          pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato. 
                2.  L'amministrazione  ripartisce  la  dotazione  dei
          fondi scorta tra le strutture di cui al  comma  1  mediante
          ordinativi primari di spesa emessi direttamente  in  favore
          delle stesse. 
                3. Non possono  essere  oggetto  di  anticipazione  a
          valere sui fondi scorta, le spese, di natura  ricorrente  e
          continuativa, relative alle retribuzioni  al  personale  in
          servizio, ai trattamenti pensionistici o  di  ausiliaria  e
          all'acquisizione e gestione di beni immobili. 
                4. In considerazione della  natura  di  anticipazione
          delle risorse erogate dai  fondi  scorta,  nello  stato  di
          previsione dell'entrata e' istituita, in  corrispondenza  a
          ciascun fondo scorta istituito negli  stati  di  previsione
          della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con
          una  dotazione  di  pari  importo,  per   la   sistemazione
          contabile di cui al comma 5. 
                5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme
          anticipate  dal  fondo  scorta,  eventualmente  reintegrate
          dalle  pertinenti  unita'  di  bilancio,  e  ancora   nella
          disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del
          bilancio dello Stato. Al fine di garantire  la  continuita'
          nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase  di
          passaggio tra due esercizi finanziari, salvo  l'adeguamento
          allo stanziamento, le  amministrazioni  possono  stabilire,
          qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e
          contabilita', che le predette somme permangano, in tutto  o
          in  parte,  nella  disponibilita'  delle   strutture,   non
          procedendo  al  versamento  delle  somme  all'entrata   del
          bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine  esercizio
          nella disponibilita' delle  strutture  e'  tenuta  evidenza
          contabile da parte delle  amministrazioni  interessate.  In
          tale  circostanza,  nel  corso  del  successivo   esercizio
          finanziario,   l'importo   corrispondente   alle    risorse
          mantenute nella disponibilita' delle strutture  e'  versato
          direttamente all'entrata del  bilancio  dello  Stato  dalle
          unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con
          cadenza  annuale,  ciascuna  amministrazione  pubblica  sul
          proprio sito istituzionale una relazione sui  fondi  scorta
          istituiti nel rispettivo stato di previsione. 
                6. Per  la  gestione  delle  attivita'  istituzionali
          delle strutture dei Ministeri di cui al comma  1,  relative
          alle funzioni e alle esigenze ivi indicate, e'  autorizzata
          l'apertura di conti correnti postali  o  bancari  intestati
          alle predette strutture in base ai  propri  regolamenti  di
          organizzazione e  contabilita'.  Le  stesse  effettuano  le
          spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita,  anche
          in  anticipazione  dalle  unita'  elementari  di   bilancio
          relative al fondo scorta,  sui  predetti  conti  bancari  o
          postali.  La  dotazione   finanziaria   e'   periodicamente
          reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del
          bilancio, con le ordinarie procedure di spesa. 
                7.   Per   le   esigenze   di   cassa   urgenti    ed
          indilazionabili  di  talune  strutture,  l'amministrazione,
          tramite i propri centri di responsabilita'  amministrativa,
          puo' autorizzare trasferimenti  temporanei  di  risorse  in
          favore delle stesse a valere sulle disponibilita' dei conti
          correnti intestati ad altre strutture. Detti  trasferimenti
          sono   regolati   in   occasione    della    prima    utile
          somministrazione di fondi, con le  modalita'  previste  dai
          propri regolamenti di organizzazione e contabilita'.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  44-quater  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
                «Art.  44-quater  (Gestioni   delle   amministrazioni
          statali presso il sistema bancario  e  postale).  -  1.  Le
          amministrazioni dello Stato possono gestire risorse  presso
          il sistema bancario e postale solo nel caso in cui cio' sia
          previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare.
          In assenza di apposita previsione normativa, l'apertura  di
          un conto bancario o postale e'  autorizzata  dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria    generale    dello    Stato    su    richiesta
          dell'amministrazione  competente,  debitamente  motivata  e
          documentata. L'autorizzazione e'  concessa  entro  sessanta
          giorni dalla ricezione della richiesta. 
                2. L'apertura di conti presso il sistema  bancario  e
          postale e' consentita per la  raccolta  e  la  gestione  di
          versamenti a favore del bilancio statale e per la  gestione
          di specifici interventi di spesa, per il tempo strettamente
          necessario, ove non sia possibile utilizzare  le  ordinarie
          procedure di pagamento e riscossione, rispettivamente delle
          spese e delle entrate, previste dall'ordinamento  contabile
          delle amministrazioni richiedenti. 
                3. In caso di apertura di conti bancari o postali per
          la gestione di interventi di spesa, in assenza di  apposita
          previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al  comma
          1,  le  somme  ivi  giacenti,  unitamente  agli   interessi
          maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere  riassegnate  allo  stato  di  previsione   del
          Ministero   competente.   In   tal   caso,   il   dirigente
          responsabile o il  funzionario  delegato  sono  soggetti  a
          sanzione pecuniaria  nella  misura  pari  al  doppio  degli
          interessi  maturati  durante  il   periodo   di   giacenza,
          maggiorata di un importo pari al 2 per  cento  della  somma
          giacente. La sanzione e' irrogata con decreto del  Ministro
          competente   entro   novanta    giorni    dall'accertamento
          dell'esistenza   del    conto    e    applicata    mediante
          corrispondente trattenuta sulle competenze stipendiali  dei
          responsabili, ai sensi  dell'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 
                4. Gli  interessi  realizzati  sui  conti  bancari  e
          postali intestati alle amministrazioni statali sono versati
          all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio
          finanziario nel quale sono accreditati sui predetti conti. 
                5. Le amministrazioni centrali  e  periferiche  dello
          Stato, titolari di  conti  presso  il  sistema  bancario  e
          postale per la gestione di risorse provenienti dal bilancio
          dello Stato  o  destinate  ad  affluire  all'entrata  dello
          stesso,  comunicano  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato, entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre ed  il  31
          gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di
          propria titolarita' che si avvalgono  di  conti  presso  il
          sistema bancario e postale  e  con  riferimento  a  ciascun
          conto corrente anche i dati sintetici della giacenza al  1°
          gennaio di ogni anno, del  totale  delle  entrate  e  delle
          uscite   cumulate   e    il    saldo    finale    riferiti,
          rispettivamente,  a   ciascun   trimestre   dell'anno   con
          l'indicazione,  per  ciascuna  gestione,  della   norma   o
          dell'autorizzazione che ne  ha  consentito  l'apertura.  La
          mancata trasmissione entro i predetti termini e'  rilevante
          ai  fini  della  performance  individuale   dei   dirigenti
          responsabili  e  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
          disciplinare ai sensi degli articoli 21 e  55  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  La   comunicazione
          trimestrale e' estesa ai soggetti, titolari di conti aperti
          presso  il  sistema  bancario  o  postale  sui  quali  sono
          depositate risorse assegnate per la gestione  di  specifici
          interventi,  svolti  per  conto  di  amministrazioni  dello
          Stato. 
                6. Il competente organo di controllo  di  regolarita'
          amministrativa  e  contabile  verifica  il  rispetto  delle
          disposizioni di cui al  presente  articolo  e  comunica  le
          eventuali    inadempienze    alla    direzione     generale
          dell'Amministrazione  dello  Stato   competente   ai   fini
          dell'irrogazione delle sanzioni.».