Art. 39 
 
                    Utilizzo di carte di credito 
 
  1. I titolari di carte di credito, ai sensi dell'articolo 1,  commi
47 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  sono  autorizzati  a
utilizzarle in base alle previsioni  del  decreto  del  Ministro  del
tesoro 9 dicembre 1996, n. 701. 
 
          Note all'art. 39: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 47  e  48,
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  recante  «Misure  di
          razionalizzazione  della  finanza   pubblica»,   e'   stata
          pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 153  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995: 
                «Art. 1. Omissis. 
                47. Ferme restando  le  disposizioni  in  materia  di
          assunzione di impegni di spesa e' ammessa  l'utilizzazione,
          nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento,  della  carta
          di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici  per
          l'esecuzione di spese, anche all'estero,  rientranti  nella
          rispettiva  competenza,  qualora  non   sia   possibile   o
          conveniente ricorrere alle ordinarie procedure. 
                48. L'utilizzo della carta  di  credito  e'  altresi'
          ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto  e
          alloggio sostenute dal personale, inviato  in  missione  in
          Italia e all'estero. 
                Omissis.». 
              - Il decreto del Ministro del tesoro 9  dicembre  1996,
          n. 701, recante: «Regolamento recante norme per la graduale
          introduzione della  carta  di  credito,  quale  sistema  di
          pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche,  in
          attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e  53,
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997.