Art. 39
Utilizzo di carte di credito
1. I titolari di carte di credito, ai sensi dell'articolo 1, commi
47 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono autorizzati a
utilizzarle in base alle previsioni del decreto del Ministro del
tesoro 9 dicembre 1996, n. 701.
Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 47 e 48,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica», e' stata
pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 153 alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995:
«Art. 1. Omissis.
47. Ferme restando le disposizioni in materia di
assunzione di impegni di spesa e' ammessa l'utilizzazione,
nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta
di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per
l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella
rispettiva competenza, qualora non sia possibile o
conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.
48. L'utilizzo della carta di credito e' altresi'
ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e
alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in
Italia e all'estero.
Omissis.».
- Il decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996,
n. 701, recante: «Regolamento recante norme per la graduale
introduzione della carta di credito, quale sistema di
pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in
attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997.