Art. 40
Imputazione delle spese a fondo scorta
1. Al fine di assicurare la continuita' nella gestione
amministrativa e contabile, i reparti amministrativi del Corpo
possono ricorrere, per sopperire alle momentanee deficienze di cassa
e fare fronte alle speciali esigenze previste dal comma 3, al fondo
scorta iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 7-ter
del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, la dotazione del
fondo scorta e' ripartita tra i reparti amministrativi con
determinazione del Comandante generale e accreditata, mediante
ordinativi primari di spesa emessi dal dirigente competente,
direttamente sul conto corrente di ciascun reparto amministrativo.
3. Per speciali esigenze si intendono le situazioni in cui il
Corpo:
a) sostiene spese per lo svolgimento di attivita' in favore di
altre amministrazioni o effettua pagamenti per conto di altri
soggetti, che verranno successivamente rimborsati;
b) concede anticipi al personale, nei casi previsti dalle
disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia, o i
fondi permanenti di cui all'articolo 41 del presente decreto.
4. L'anticipazione di risorse finanziarie a carico del fondo
scorta, autorizzata dal comandante del reparto amministrativo, puo'
avvenire solo previo accertamento della relativa legittimazione e
delle modalita' di copertura finanziaria per la successiva
imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita che
sara' effettuato, esclusivamente, con le disponibilita' di bilancio
dello stesso esercizio di pagamento.
5. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sul fondo
scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle
retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o
di ausiliaria, all'acquisizione di beni immobili e al pagamento di
rate di mutuo o di fitti passivi.
6. I reparti amministrativi del Corpo, previa autorizzazione del
Comando generale, possono utilizzare la dotazione del fondo scorta
per concedere prestiti ad altro reparto amministrativo, per esigenze
di cassa urgenti e indilazionabili, con l'obbligo da parte del
reparto beneficiario di immediata restituzione alla prima
somministrazione utile di nuove disponibilita' finanziarie.
7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme anticipate
dal fondo scorta, salvo l'adeguamento dello stanziamento, permangono
nella disponibilita' dei reparti amministrativi, che non procedono al
versamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato. In tale
circostanza, nel corso del successivo esercizio finanziario,
l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilita'
dei reparti amministrativi e' versato direttamente all'entrata del
bilancio dello Stato dall'unita' elementare di bilancio relativa al
fondo scorta.
8. La sistemazione contabile dell'anticipazione avviene a valere
sulle dotazioni delle pertinenti unita' elementari del bilancio dello
Stato. Se l'anticipazione riguarda risorse di provenienza
comunitaria, e' consentito il reintegro delle disponibilita' del
fondo scorta mediante versamento diretto sul conto corrente delle
predette somme.
Note all'art. 40:
- Per il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, si
vedano le note alle premesse.