Art. 40 
 
               Imputazione delle spese a fondo scorta 
 
  1.  Al  fine  di   assicurare   la   continuita'   nella   gestione
amministrativa  e  contabile,  i  reparti  amministrativi  del  Corpo
possono ricorrere, per sopperire alle momentanee deficienze di  cassa
e fare fronte alle speciali esigenze previste dal comma 3,  al  fondo
scorta iscritto in apposito capitolo dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 7-ter
del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma  7,  la  dotazione  del
fondo  scorta  e'  ripartita  tra  i   reparti   amministrativi   con
determinazione  del  Comandante  generale  e  accreditata,   mediante
ordinativi  primari  di  spesa  emessi  dal   dirigente   competente,
direttamente sul conto corrente di ciascun reparto amministrativo. 
  3. Per speciali esigenze si  intendono  le  situazioni  in  cui  il
Corpo: 
    a) sostiene spese per lo svolgimento di attivita'  in  favore  di
altre  amministrazioni  o  effettua  pagamenti  per  conto  di  altri
soggetti, che verranno successivamente rimborsati; 
    b)  concede  anticipi  al  personale,  nei  casi  previsti  dalle
disposizioni legislative o regolamentari  vigenti  in  materia,  o  i
fondi permanenti di cui all'articolo 41 del presente decreto. 
  4. L'anticipazione  di  risorse  finanziarie  a  carico  del  fondo
scorta, autorizzata dal comandante del reparto  amministrativo,  puo'
avvenire solo previo accertamento  della  relativa  legittimazione  e
delle  modalita'  di  copertura   finanziaria   per   la   successiva
imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita che
sara' effettuato, esclusivamente, con le disponibilita'  di  bilancio
dello stesso esercizio di pagamento. 
  5. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere  sul  fondo
scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative  alle
retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o
di ausiliaria, all'acquisizione di beni immobili e  al  pagamento  di
rate di mutuo o di fitti passivi. 
  6. I reparti amministrativi del Corpo,  previa  autorizzazione  del
Comando generale, possono utilizzare la dotazione  del  fondo  scorta
per concedere prestiti ad altro reparto amministrativo, per  esigenze
di cassa urgenti  e  indilazionabili,  con  l'obbligo  da  parte  del
reparto   beneficiario   di   immediata   restituzione   alla   prima
somministrazione utile di nuove disponibilita' finanziarie. 
  7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario,  le  somme  anticipate
dal fondo scorta, salvo l'adeguamento dello stanziamento,  permangono
nella disponibilita' dei reparti amministrativi, che non procedono al
versamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato. In tale
circostanza,  nel  corso  del   successivo   esercizio   finanziario,
l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella  disponibilita'
dei reparti amministrativi e' versato  direttamente  all'entrata  del
bilancio dello Stato dall'unita' elementare di bilancio  relativa  al
fondo scorta. 
  8. La sistemazione contabile dell'anticipazione  avviene  a  valere
sulle dotazioni delle pertinenti unita' elementari del bilancio dello
Stato.   Se   l'anticipazione   riguarda   risorse   di   provenienza
comunitaria, e' consentito  il  reintegro  delle  disponibilita'  del
fondo scorta mediante versamento diretto  sul  conto  corrente  delle
predette somme. 
 
          Note all'art. 40: 
              - Per il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90,  si
          vedano le note alle premesse.