Art. 41 
 
                          Fondi permanenti 
 
  1. Al fine di sopperire alle piccole spese  per  l'acquisizione  di
beni,  servizi  e  lavori  dei  reparti  del  Corpo,  in  base   alle
assegnazioni ricevute dal  Comando  generale  sui  vari  capitoli  di
bilancio, il comandante del reparto amministrativo puo'  disporre  la
concessione di un fondo permanente, tratto dalla dotazione del  fondo
scorta, a favore di un proprio amministrato. 
  2.  Il  comandante  del  reparto   amministrativo   provvede,   con
determina, a fissare le modalita', i limiti di utilizzo  e  l'importo
da corrispondere,  prevedendo  che  il  prelevamento  o  la  messa  a
disposizione delle somme avvenga a quote periodiche, con cadenza  non
inferiore a 5 giorni, o mediante strumenti di pagamento elettronici. 
  3.  Il   funzionario   delegato   individua,   con   determina   di
liquidazione,  la  documentazione  giustificativa  da  inserire   nel
fascicolo e, nel contempo, emette un ordinativo secondario di spesa a
ripianamento del fondo scorta. 
  4. Il titolare del fondo permanente e'  personalmente  responsabile
della regolarita' della documentazione  delle  spese  effettuate.  La
rendicontazione e' fornita dai funzionari delegati con  la  modalita'
del consolidamento di tutti i dati relativi alle spese effettuate dai
titolari del fondo permanente.