Art. 41
Fondi permanenti
1. Al fine di sopperire alle piccole spese per l'acquisizione di
beni, servizi e lavori dei reparti del Corpo, in base alle
assegnazioni ricevute dal Comando generale sui vari capitoli di
bilancio, il comandante del reparto amministrativo puo' disporre la
concessione di un fondo permanente, tratto dalla dotazione del fondo
scorta, a favore di un proprio amministrato.
2. Il comandante del reparto amministrativo provvede, con
determina, a fissare le modalita', i limiti di utilizzo e l'importo
da corrispondere, prevedendo che il prelevamento o la messa a
disposizione delle somme avvenga a quote periodiche, con cadenza non
inferiore a 5 giorni, o mediante strumenti di pagamento elettronici.
3. Il funzionario delegato individua, con determina di
liquidazione, la documentazione giustificativa da inserire nel
fascicolo e, nel contempo, emette un ordinativo secondario di spesa a
ripianamento del fondo scorta.
4. Il titolare del fondo permanente e' personalmente responsabile
della regolarita' della documentazione delle spese effettuate. La
rendicontazione e' fornita dai funzionari delegati con la modalita'
del consolidamento di tutti i dati relativi alle spese effettuate dai
titolari del fondo permanente.