Art. 42
Utilizzo dei conti particolari
1. I conti particolari sono utilizzati per l'imputazione temporanea
delle seguenti operazioni di entrata e di uscita:
a) somme versate al Corpo da altre pubbliche amministrazioni,
anche estere, da personale del Corpo o da privati, successivamente
inviate ad altri organismi o a terzi creditori, preventivamente
individuati, salvo che costituiscano proventi ai sensi dell'articolo
43;
b) somme ricevute in prestito, ai sensi dell'articolo 40, comma
6, e pagamenti con le stesse effettuati;
c) somme riscosse mediante il buono di prelevamento in contanti
di cui all'articolo 14, comma 2, successivamente utilizzate per il
pagamento del creditore;
d) altri eventuali pagamenti e introiti consentiti dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari.
2. I reparti amministrativi, procedono entro 30 giorni alla
chiusura a pareggio delle partite iscritte nei conti particolari.
3. I reparti amministrativi inviano al Comando generale:
a) la situazione di tutti i conti, comprensiva delle partite
ancora accese alla fine del trimestre, a fondo scorta e ai conti
particolari, con l'indicazione dell'ammontare complessivo;
b) un prospetto riassuntivo dei proventi riscossi e versati in
tesoreria durante il trimestre, raggruppati secondo la loro specie e
oggetto.
4. I documenti di cui al comma 3 sono inviati, a cura del comando
Generale, all'ufficio centrale di bilancio del Ministero
dell'economia e delle finanze.