Art. 42 
 
                   Utilizzo dei conti particolari 
 
  1. I conti particolari sono utilizzati per l'imputazione temporanea
delle seguenti operazioni di entrata e di uscita: 
    a) somme versate al Corpo  da  altre  pubbliche  amministrazioni,
anche estere, da personale del Corpo o  da  privati,  successivamente
inviate ad altri  organismi  o  a  terzi  creditori,  preventivamente
individuati, salvo che costituiscano proventi ai sensi  dell'articolo
43; 
    b) somme ricevute in prestito, ai sensi dell'articolo  40,  comma
6, e pagamenti con le stesse effettuati; 
    c) somme riscosse mediante il buono di prelevamento  in  contanti
di cui all'articolo 14, comma 2, successivamente  utilizzate  per  il
pagamento del creditore; 
    d) altri eventuali pagamenti e introiti consentiti dalle  vigenti
disposizioni legislative e regolamentari. 
  2.  I  reparti  amministrativi,  procedono  entro  30  giorni  alla
chiusura a pareggio delle partite iscritte nei conti particolari. 
  3. I reparti amministrativi inviano al Comando generale: 
      a) la situazione di tutti i conti,  comprensiva  delle  partite
ancora accese alla fine del trimestre, a  fondo  scorta  e  ai  conti
particolari, con l'indicazione dell'ammontare complessivo; 
      b) un prospetto riassuntivo dei proventi riscossi e versati  in
tesoreria durante il trimestre, raggruppati secondo la loro specie  e
oggetto. 
  4. I documenti di cui al comma 3 sono inviati, a cura  del  comando
Generale,   all'ufficio   centrale   di   bilancio   del    Ministero
dell'economia e delle finanze.