Art. 43 
 
                              Proventi 
 
  1. I reparti amministrativi non possono  avvalersi  di  entrate  di
qualsiasi genere e provenienza per accrescere le proprie dotazioni di
bilancio. 
  2. Le somme riscosse e quelle ritenute sui pagamenti  sono  versate
presso la tesoreria dello Stato, con imputazione ad  apposita  unita'
elementare di entrata del bilancio dello Stato, se non sono dovute  a
terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale  di  spese
anticipate dal Corpo. 
  3. I reparti amministrativi: 
    a) versano i proventi in tesoreria non oltre il decimo giorno del
mese successivo alla riscossione; 
    b) registrano le somme riscosse, distinte per tipologia, e quelle
successivamente versate in tesoreria. 
  4. Le  quietanze  che  attestano  il  versamento  dei  proventi  in
tesoreria sono allegate all'ordine di pagamento. 
  5. I proventi riassegnabili sono versati all'entrata  del  bilancio
dello  Stato  per   essere   riassegnati   alle   pertinenti   unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Corpo. 
  6. La rendicontazione dei proventi avviene secondo  le  indicazioni
di cui all'articolo 42, commi 3 e 4.