Art. 43
Proventi
1. I reparti amministrativi non possono avvalersi di entrate di
qualsiasi genere e provenienza per accrescere le proprie dotazioni di
bilancio.
2. Le somme riscosse e quelle ritenute sui pagamenti sono versate
presso la tesoreria dello Stato, con imputazione ad apposita unita'
elementare di entrata del bilancio dello Stato, se non sono dovute a
terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di spese
anticipate dal Corpo.
3. I reparti amministrativi:
a) versano i proventi in tesoreria non oltre il decimo giorno del
mese successivo alla riscossione;
b) registrano le somme riscosse, distinte per tipologia, e quelle
successivamente versate in tesoreria.
4. Le quietanze che attestano il versamento dei proventi in
tesoreria sono allegate all'ordine di pagamento.
5. I proventi riassegnabili sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Corpo.
6. La rendicontazione dei proventi avviene secondo le indicazioni
di cui all'articolo 42, commi 3 e 4.