Art. 25 
 
Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata:
  Transizione  4.0»  della  Missione  1  -  Componente  2  del  PNRR,
  dell'Investimento 2.3 «Potenziamento  ed  estensione  tematica  dei
  centri di trasferimento  tecnologico  per  segmenti  di  industria»
  della  Missione  4,  Componente  2  del  PNRR,   nonche'   per   la
  realizzazione  degli  ulteriori  investimenti  di  titolarita'  del
  Ministero delle imprese e del made in Italy 
  1. In relazione all'Investimento 9 «Misura rafforzata:  Transizione
4.0» della Missione 1, Componente 2, del PNRR (M1C2-Investimento  9),
il Ministero delle imprese e del  made  in  Italy  e'  autorizzato  a
stipulare apposite convenzioni con il Gestore dei servizi  energetici
- GSE S.p.A. e  con  l'Agenzia  delle  entrate,  nel  rispetto  degli
obiettivi istituzionali e della capacita' operativa di  quest'ultima.
Le predette convenzioni disciplinano, anche in deroga all'articolo 68
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, le procedure per il potenziamento delle attivita' di  controllo,
incluse le modalita' per lo scambio dei dati,  delle  informazioni  e
della documentazione, l'individuazione dei tempi  per  assicurare  il
rispetto delle scadenze previste per i singoli obiettivi, nonche'  il
numero delle  attivita'  di  controllo  demandate  all'Agenzia  delle
entrate e alla societa' GSE, necessarie a garantire il controllo e la
rendicontazione dell'Investimento. 
  2. In relazione all'Investimento 2.3 «Potenziamento  ed  estensione
tematica dei centri di  trasferimento  tecnologico  per  segmenti  di
industria»   della   Missione   4,    Componente    2,    del    PNRR
(M4C2-Investimento 2.3), il Ministero delle imprese  e  del  made  in
Italy e', altresi', autorizzato ad avvalersi, nel limite di 7 milioni
di euro ((per l'anno 2026)), sulla base di apposite  convenzioni,  di
enti in house delle amministrazioni dello Stato o di societa' o  enti
selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di  contratti
pubblici. All' onere di cui al primo periodo, pari  a  7  milioni  di
euro per l'anno 2026, si provvede a valere  sulle  risorse  assegnate
alle predette misure dal fondo Next Generation EU-Italia. 
  3. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo  22
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 febbraio 2021, ((e all'articolo 129 del regolamento (UE) 2024/
2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024)),
il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblica, nel rispetto
delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'elenco dei beneficiari
dei crediti di imposta afferenti agli investimenti finanziati con  le
((risorse del PNRR)) relative  all'Investimento  «Misura  rafforzata:
Transizione 4.0». 
  4. Al fine di assicurare  la  continuita'  operativa  dei  progetti
Testing and Experimentation Facilities (TEF) denominati  «AgriFoodTEF
- Test and Experimentation Facilities for  the  Agri-Food  Domain»  e
«AI-MATTERS  -  AI  in  Manufacturing  Testing  and   Experimentation
facilities for EuRopean SMEs», non piu'  finanziati  a  valere  sulle
risorse del  PNRR,  a  seguito  della  decisione  di  esecuzione  del
Consiglio del 17  giugno  2025,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
6.324.763 per l'anno 2026. Ai relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  per  l'anno  2026   del   fondo   di   cui
all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.  17,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. 
  5. All'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2025, n. 199,
((sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi)): «Per le attivita'  di
cui al primo periodo e per le altre attivita' di  assistenza  tecnica
necessarie alla gestione ((dell'agevolazione)) e' riconosciuto al GSE
un compenso di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione  ((dello
stanziamento)) del fondo ((speciale di parte corrente)) iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 2026-2028((,)) nell'ambito del  programma
«fondi di riserva e speciali» della  missione  «fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.». 
  ((5-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026,  n.  26,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 19-sexies, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) al comma 433, relativo al servizio di trasmissione  radiofonica
delle sedute parlamentari, le parole: "per il 2025 e di 4 milioni  di
euro per il 2026" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli
anni 2025 e 2026"»; 
  b) il comma 19-septies e' abrogato. 
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a
4  milioni  di  euro  per   l'anno   2026,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2026-2028,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2026,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy. 
  5-quater. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  28  dicembre  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio  2021,  per
gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2025  e  il  30  giugno
2025 nel capitale di start-up innovative aventi i  requisiti  per  il
riconoscimento  in  favore  dell'investitore  dell'incentivo  di  cui
all'articolo 29-bis  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
l'impresa beneficiaria puo' presentare l'istanza di cui  al  medesimo
articolo 5, comma 1, del citato decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico 28 dicembre 2020  anche  successivamente  all'effettuazione
dell'investimento,  purche'  entro  il  31  maggio  2026.   Per   gli
investimenti di cui al primo  periodo,  fermo  restando  il  rispetto
delle ulteriori disposizioni del medesimo  articolo  5  del  predetto
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  28  dicembre  2020,
nell'istanza  per  il   riconoscimento   dell'incentivo,   in   luogo
dell'ammontare   dell'investimento    che    l'investitore    intende
effettuare, previsto dalla lettera b) del comma 3 del citato articolo
5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020,
e' indicato l'ammontare dell'investimento realizzato. 
  5-quinquies. Il  Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy
verifica, tramite il Registro nazionale  degli  aiuti  di  Stato,  il
rispetto  da  parte  dell'impresa  beneficiaria  del  massimale   «de
minimis» di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  38  del  15  febbraio  2021,  notificando  gli   esiti
dell'accertamento  sia  all'impresa  beneficiaria  che  al   soggetto
investitore  e  dandone  altresi'  comunicazione  all'Agenzia   delle
entrate con le modalita' previste dal comma  8  dell'articolo  5  del
citato decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  28  dicembre
2020.   L'esito   negativo   dell'accertamento   e'    ostativo    al
riconoscimento dell'incentivo. 
  5-sexies. All'articolo 1, comma 326, primo periodo, della legge  30
dicembre 2025, n. 199,  le  parole  da:  «a  istituire  40  posizioni
dell'area» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
«ad  assumere,  con  contratto  di   lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato, quaranta unita' di personale da  inquadrare  nell'area
delle  elevate  professionalita'  prevista  dal  CCNL  2019-2021  del
comparto  funzioni  centrali,  tramite   concorso   pubblico   ovvero
passaggio tra  le  aree  o  mediante  scorrimento  delle  graduatorie
vigenti  o  procedure  di  passaggio   diretto   di   personale   tra
amministrazioni pubbliche  ai  sensi  dell'articolo  30  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  corrispondente  incremento
della relativa dotazione organica».))