Art. 26 
 
Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza  in  attuazione
  della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione  1
  - Componente 2 del PNRR 
  1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 30: 
      1) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «L'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato» sono inserite  le  seguenti:
«, sentite le altre autorita' competenti,»; 
      2) al comma 1-ter, alinea, dopo le parole: «insoddisfacente  ai
sensi del comma 1-bis quando» sono  aggiunte  le  seguenti:  «ricorre
almeno una delle seguenti condizioni»; 
      3) al comma 1-quater,  dopo  le  parole:  «nell'attuazione  del
piano di cui al comma 1-bis»  sono  inserite  le  seguenti:  «((o  in
caso)) di mancata adozione da parte del gestore del  piano  entro  il
termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di adozione di un  piano
insufficiente o inefficace»; 
    b)  all'articolo  31-bis,  comma  2,  le  parole:  «In  caso   di
incompletezza» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi  di  cui  al
comma 1, nonche' in caso di incompletezza». 
  2. All'articolo 1,  comma  14,  ((primo  periodo,  della  legge  18
dicembre 2025, n. 190, le parole: «entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 30 giugno 2026» e)) sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti   parole:   «,   con   specifiche   indicazioni   volte    a
razionalizzare, rafforzare e rendere piu' efficienti gli  uffici  per
il trasferimento tecnologico». 
  3. All'articolo 36 della legge  16  dicembre  2024,  n.  193,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
      «1-bis. La revisione di cui al comma 1 prevede, ai  fini  della
selezione  degli  erogatori   con   cui   stipulare   degli   accordi
contrattuali  di  cui  all'articolo  8-quinquies,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, lo svolgimento  di  una
procedura  ad  evidenza  pubblica,  che,  nel  rispetto  del  diritto
dell'Unione europea e dei principi di parita' di trattamento, di  non
discriminazione, di trasparenza e di  proporzionalita',  consenta  di
salvaguardare i livelli occupazionali e la continuita'  assistenziale
articolata  per  tipologia  di  paziente  o  assistito   e   relativa
fragilita'.»; 
    b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
      «1-ter La procedura ad evidenza pubblica di cui al comma  1-bis
prevede  un  sistema   premiale   che   valorizza   l'erogatore   con
riferimento: 
        a)  alla  capacita'  di  fornire  sul  territorio  i  servizi
richiesti, alla capillarita' dei servizi assicurati e ai volumi delle
prestazioni eseguite negli anni; 
        b) agli investimenti realizzati per  migliorare  la  qualita'
delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare  tecnologicamente  gli
strumenti  e  i  dispositivi  utilizzati   per   l'esecuzione   delle
prestazioni; 
        c) all'adeguato rapporto tra personale qualificato  impegnato
e numero degli assistiti; 
        d) alla capacita' produttiva tale da contribuire  a  smaltire
le liste di attesa nella branca di accreditamento; 
        e) per le strutture operanti sul territorio per le  quali  la
dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a  quella
tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato,  anche
con  riferimento  a  esperienze   pregresse   e   consolidate   nella
realizzazione di  livelli  qualitativamente  elevati  di  assistenza,
valorizzando  la  conoscenza  approfondita  delle  specificita'   del
territorio di riferimento e dei relativi setting  assistenziali,  con
particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni  complessi
o da condizioni di fragilita'.».