Art. 26
Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione
della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1
- Componente 2 del PNRR
1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30:
1) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «L'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato» sono inserite le seguenti:
«, sentite le altre autorita' competenti,»;
2) al comma 1-ter, alinea, dopo le parole: «insoddisfacente ai
sensi del comma 1-bis quando» sono aggiunte le seguenti: «ricorre
almeno una delle seguenti condizioni»;
3) al comma 1-quater, dopo le parole: «nell'attuazione del
piano di cui al comma 1-bis» sono inserite le seguenti: «((o in
caso)) di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il
termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di adozione di un piano
insufficiente o inefficace»;
b) all'articolo 31-bis, comma 2, le parole: «In caso di
incompletezza» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al
comma 1, nonche' in caso di incompletezza».
2. All'articolo 1, comma 14, ((primo periodo, della legge 18
dicembre 2025, n. 190, le parole: «entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 giugno 2026» e)) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, con specifiche indicazioni volte a
razionalizzare, rafforzare e rendere piu' efficienti gli uffici per
il trasferimento tecnologico».
3. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. La revisione di cui al comma 1 prevede, ai fini della
selezione degli erogatori con cui stipulare degli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, lo svolgimento di una
procedura ad evidenza pubblica, che, nel rispetto del diritto
dell'Unione europea e dei principi di parita' di trattamento, di non
discriminazione, di trasparenza e di proporzionalita', consenta di
salvaguardare i livelli occupazionali e la continuita' assistenziale
articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa
fragilita'.»;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter La procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1-bis
prevede un sistema premiale che valorizza l'erogatore con
riferimento:
a) alla capacita' di fornire sul territorio i servizi
richiesti, alla capillarita' dei servizi assicurati e ai volumi delle
prestazioni eseguite negli anni;
b) agli investimenti realizzati per migliorare la qualita'
delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli
strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle
prestazioni;
c) all'adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato
e numero degli assistiti;
d) alla capacita' produttiva tale da contribuire a smaltire
le liste di attesa nella branca di accreditamento;
e) per le strutture operanti sul territorio per le quali la
dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a quella
tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche
con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella
realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza,
valorizzando la conoscenza approfondita delle specificita' del
territorio di riferimento e dei relativi setting assistenziali, con
particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi
o da condizioni di fragilita'.».