Art. 28
Disposizioni transitorie
1. Nelle more degli adeguamenti procedurali necessari per disporre
mediante girofondi le operazioni di versamento diretto sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 6, comma 5, i soggetti
titolari di conti di tesoreria che si avvalgono per tali operazioni
di un conto RTGS DCA nel sistema TARGET continuano a utilizzare le
modalita' di regolamento precedentemente in uso e forniscono
periodicamente alla Banca d'Italia e al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato informazioni di dettaglio dei flussi
intermediati dal conto RTGS DCA, secondo modalita' definite d'intesa
tra le parti.