Art. 28 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Nelle more degli adeguamenti procedurali necessari per  disporre
mediante  girofondi  le  operazioni  di  versamento   diretto   sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo  6,  comma  5,  i  soggetti
titolari di conti di tesoreria che si avvalgono per  tali  operazioni
di un conto RTGS DCA nel sistema TARGET continuano  a  utilizzare  le
modalita'  di  regolamento  precedentemente  in  uso   e   forniscono
periodicamente alla Banca d'Italia e al Dipartimento della Ragioneria
generale  dello  Stato   informazioni   di   dettaglio   dei   flussi
intermediati dal conto RTGS DCA, secondo modalita' definite  d'intesa
tra le parti.