Art. 43
Abrogazioni
1. All'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, i commi 5 e 8
sono abrogati.
Note all'art. 43:
- Si riporta il testo dell'articolo 30 della citata
legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 30. (Misure per l'efficienza del settore
energetico). - 1. La gestione economica del mercato del gas
naturale e' affidata in esclusiva al Gestore del mercato
elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas
naturale secondo criteri di neutralita', trasparenza,
obiettivita', nonche' di concorrenza. La disciplina del
mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, e'
approvata con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
2. Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita
del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo
criteri di merito economico.
3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte
dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti
dal Gestore del mercato elettrico, in qualunque forma
prestate, non possono essere distratte dalla destinazione
prevista, ne' essere soggette ad azioni ordinarie,
cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli
partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in
caso di apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei
confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale
e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione
volontaria.
4. Il Gestore del mercato elettrico definisce le
modalita' e i tempi di escussione delle garanzie prestate
nonche' il momento in cui i contratti conclusi sui mercati,
la compensazione e i conseguenti pagamenti diventano
vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e
gestiti dal Gestore e, nel caso di apertura di una
procedura concorsuale nei confronti di un partecipante,
opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla
procedura medesima. Nessuna azione, compresa quella di
nullita', puo' pregiudicare la definitivita' di cui al
periodo precedente. Le societa' di gestione di sistemi di
garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, possono svolgere i servizi di
compensazione, garanzia e liquidazione anche con
riferimento ai contratti conclusi nelle piattaforme di
mercato organizzate e gestite dal Gestore ai sensi del
presente comma.
5. (abrogato)
6. Al fine di garantire la competitivita' dei clienti
industriali finali dei settori dell'industria
manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e
costante utilizzo di gas, il Governo e' delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) procedere alla revisione delle norme previste ai
commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, al fine di rendere il mercato del gas
naturale maggiormente concorrenziale;
b) definire misure che promuovano l'incontro della
domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro
aggregazioni con l'offerta, al fine di garantire
l'effettivo trasferimento dei benefici della
concorrenzialita' del mercato anche agli stessi clienti
finali industriali.
7. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, lo schema del decreto legislativo di
cui al comma 6 e' trasmesso alle Camere per l'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari. In caso di ritardo nella trasmissione, il
termine per l'esercizio della delega e' differito di un
periodo corrispondente al ritardo medesimo, comunque non
eccedente i tre mesi dalla scadenza del termine di cui al
comma 6. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono
il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, il decreto legislativo puo' comunque essere
emanato.
8. (abrogato)
9. Al fine di elevare il livello di concorrenza del
mercato elettrico nella regione Sardegna, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e sulla base
di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico,
adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta
di energia nella medesima regione mediante l'individuazione
di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e
la cessione di capacita' produttiva virtuale sino alla
completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di
integrazione con la rete nazionale.
10. Trascorsi novanta giorni dall'avvio del
meccanismo di cui al comma 9, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas determina le modalita' per la
cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell'applicazione
delle condizioni tariffarie per le forniture di energia
elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 11 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
11. Il regime di sostegno previsto per la
cogenerazione ad alto rendimento di cui al secondo periodo
del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, e' riconosciuto per un periodo non
inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza
entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova
costruzione o rifacimento nonche' limitatamente ai
rifacimenti di impianti esistenti. Il medesimo regime di
sostegno e' riconosciuto sulla base del risparmio di
energia primaria, anche con riguardo all'energia
autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il
valore economico dello stesso regime di sostegno sia in
linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri
dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo
dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della
concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e
le modalita' per il riconoscimento dei benefici di cui al
presente comma, nonche', con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare entro la medesima data, dei benefici di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20, garantendo la non cumulabilita' delle forme
incentivanti.95
12. Sono prorogati di un anno i termini previsti
dall'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in
esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di
salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1,
comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per effetto
di detta proroga, i diritti acquisiti da soggetti titolari
di impianti realizzati, o in fase di realizzazione, in
attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto
2004, n. 239, nel testo vigente al 31 dicembre 2006, sono
fatti salvi purche' i medesimi impianti:
a) siano gia' entrati in esercizio nel periodo
intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge
23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;
b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata
in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della
data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il
31 dicembre 2009;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009,
purche' i lavori di realizzazione siano stati
effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre
2006.
13. All'articolo 2, comma 152, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «assegnati dopo il 31 dicembre 2007». All'articolo
2, comma 173, della medesima legge n. 244 del 2007, dopo le
parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «o
regioni».
14. Alla lettera d) del numero 1 della sezione 4
della parte II dell'allegato X alla Parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole:
«esclusivamente meccanica» sono inserite le seguenti: «e
dal trattamento con aria, vapore o acqua anche
surriscaldata».
15. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 2,
comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a
decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, e' aggiornato trimestralmente
il valore della componente del costo evitato di
combustibile di cui al provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 marzo
1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del
valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono
effettuati sulla base di periodi trimestrali di
registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di
riferimento della componente convenzionale relativa al
valore del gas naturale di cui al punto 3 della
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle
dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo
altresi' conto dell'evoluzione dell'efficienza di
conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo
evitato di combustibile di cui alla deliberazione della
medesima Autorita' n. 249/06 del 15 novembre 2006.
16. Per gli impianti di microcogenerazione ad alto
rendimento ai sensi della normativa vigente, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite norme
per la semplificazione degli adempimenti relativi
all'installazione dei dispositivi e alle misure di
carattere fiscale e per la definizione di procedure
semplificate in materia di versamento delle accise e degli
altri oneri tributari e fiscali.
17. Il decreto di cui al comma 16 non deve comportare
minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
18. Anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 32, comma 8, l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente definisce i criteri e le modalita'
per l'assegnazione delle risorse interrompibili, da
assegnare con procedure di gara a ribasso, sulla base dei
criteri tecnici definiti dalla societa' Terna S.p.A.
coerenti con le esigenze di immediatezza del servizio e nel
rispetto dei principi di neutralita' tecnologica, cui
partecipano utenti finali e accumuli.
19. I clienti finali che prestano servizi di
interrompibilita' istantanea o di emergenza sono esentati,
relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che
hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non
inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte
sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei
corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73
dell'allegato A della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006.
20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas propone al Ministro dello sviluppo
economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata
delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del
medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente
aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla
risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti
devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei
casi in cui non si risolvano le convenzioni.
21. La validita' temporale dei bolli metrici e della
marcatura «CE» apposti sui misuratori di gas con portata
massima fino a 10 metri cubi/h e' di quindici anni,
decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di
verificazione o accertamento della conformita' prima della
loro immissione in commercio.
22. Con proprio decreto di natura non regolamentare
il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, puo' stabilire una
maggiore validita' temporale rispetto a quella di cui al
comma 21, comunque non superiore a venti anni, per
particolari tipologie di misuratori di gas che assicurano
maggiori efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a
quelli attualmente installati in prevalenza.
23. Non puo' essere apposto un nuovo bollo recante
l'anno di verificazione o di fabbricazione o di apposizione
della marcatura «CE» ai misuratori di gas sottoposti a
verificazione dopo la loro riparazione o rimozione.
24. Con decreto di natura non regolamentare, il
Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con
riferimento alle diverse tipologie di misuratori e alla
relativa normativa nazionale e comunitaria, le modalita' di
individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e
della marcatura «CE».
25. Ai fini di una graduale applicazione della
prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce,
con proprio provvedimento, le modalita' e i tempi per
procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di
gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando
che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti
a carico dei consumatori ne' direttamente ne'
indirettamente. Al fine di consentire l'innovazione
tecnologica del parco contatori gas, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas potra' prevedere la
sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti
deformabili mediante contatori elettronici che adottino
soluzioni tecnologicamente avanzate quali la telelettura e
la telegestione, che assicurino vantaggi ai consumatori
finali quali una maggiore informazione al cliente circa
l'andamento reale dei propri consumi nonche' riduzioni
tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti dalle
imprese. Con il medesimo provvedimento sono determinate le
sanzioni amministrative pecuniarie che l'Autorita' puo'
irrogare in caso di violazioni, nella misura minima e
massima di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della
legge 14 novembre 1995, n. 481.
26. Al comma 1 dell'articolo 23 bis del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «Sono fatte salve le disposizioni del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo
46-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale.
Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato
articolo 46-bis sono determinati dal Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i
rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle
interconnessioni degli impianti di distribuzione e con
riferimento alle specificita' territoriali e al numero dei
clienti finali. In ogni caso l'ambito non puo' essere
inferiore al territorio comunale».
27. Al fine di garantire e migliorare la qualita' del
servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso
reti private con eventuale produzione interna, al sistema
elettrico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello
sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nuovi
criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra
il gestore della rete, le societa' di distribuzione in
concessione, il proprietario delle reti private ed il
cliente finale collegato a tali reti. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas e' incaricata dell'attuazione
dei suddetti criteri al fine del contemperamento e della
salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento
alla necessita' di un razionale utilizzo delle risorse
esistenti.
28. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e' sostituito dal
seguente: «1. Le miscele combustibili diesel-biodiesel con
contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 7 per cento,
che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel
previste dalla norma CEN prEN 590 - Settembre 2008, possono
essere immesse in consumo sia presso utenti extra rete che
in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura
superiore al 7 per cento possono essere avviate al consumo
solo presso utenti extra rete e impiegate esclusivamente in
veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele».
29. Nel regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156,
recante la disciplina per l'applicazione dell'accisa
agevolata sul bio-diesel, il limite del 5 per cento del
contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 e'
elevato al 7 per cento.».