Art. 43 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. All'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, i commi 5 e 8
sono abrogati. 
 
          Note all'art. 43: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  30  della  citata
          legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  30.  (Misure  per  l'efficienza  del   settore
          energetico). - 1. La gestione economica del mercato del gas
          naturale e' affidata in esclusiva al  Gestore  del  mercato
          elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  16
          marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del  gas
          naturale  secondo  criteri  di  neutralita',   trasparenza,
          obiettivita', nonche' di  concorrenza.  La  disciplina  del
          mercato del  gas  naturale,  predisposta  dal  Gestore,  e'
          approvata  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 
                2. Il Gestore del mercato elettrico, entro  sei  mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          assume la gestione delle offerte di acquisto e  di  vendita
          del gas naturale e di  tutti  i  servizi  connessi  secondo
          criteri di merito economico. 
                3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte
          dagli operatori ammessi ai mercati  organizzati  e  gestiti
          dal Gestore  del  mercato  elettrico,  in  qualunque  forma
          prestate, non possono essere distratte  dalla  destinazione
          prevista,  ne'  essere  soggette   ad   azioni   ordinarie,
          cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli
          partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche  in
          caso di apertura di procedure concorsuali. Non  opera,  nei
          confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale
          e giudiziale e non puo' essere  pattuita  la  compensazione
          volontaria. 
                4. Il Gestore  del  mercato  elettrico  definisce  le
          modalita' e i tempi di escussione delle  garanzie  prestate
          nonche' il momento in cui i contratti conclusi sui mercati,
          la  compensazione  e  i  conseguenti  pagamenti   diventano
          vincolanti tra i  partecipanti  ai  mercati  organizzati  e
          gestiti  dal  Gestore  e,  nel  caso  di  apertura  di  una
          procedura concorsuale nei  confronti  di  un  partecipante,
          opponibili ai terzi,  compresi  gli  organi  preposti  alla
          procedura medesima.  Nessuna  azione,  compresa  quella  di
          nullita', puo' pregiudicare  la  definitivita'  di  cui  al
          periodo precedente. Le societa' di gestione di  sistemi  di
          garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive modificazioni, possono  svolgere  i  servizi  di
          compensazione,   garanzia   e   liquidazione   anche    con
          riferimento ai  contratti  conclusi  nelle  piattaforme  di
          mercato organizzate e gestite  dal  Gestore  ai  sensi  del
          presente comma. 
                5. (abrogato) 
                6. Al fine di garantire la competitivita' dei clienti
          industriali    finali    dei     settori     dell'industria
          manifatturiera  italiana  caratterizzati   da   elevato   e
          costante  utilizzo  di  gas,  il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, un decreto legislativo  nel  rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) procedere alla revisione delle norme previste ai
          commi 2 e 3 dell'articolo 19  del  decreto  legislativo  23
          maggio 2000, n. 164, al fine di rendere il mercato del  gas
          naturale maggiormente concorrenziale; 
                  b) definire misure che promuovano l'incontro  della
          domanda di gas dei clienti finali  industriali  e  di  loro
          aggregazioni  con   l'offerta,   al   fine   di   garantire
          l'effettivo    trasferimento     dei     benefici     della
          concorrenzialita' del mercato  anche  agli  stessi  clienti
          finali industriali. 
                7. Entro nove mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, lo schema del decreto legislativo  di
          cui al comma 6 e' trasmesso alle Camere  per  l'espressione
          del  parere   da   parte   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari. In caso di  ritardo  nella  trasmissione,  il
          termine per l'esercizio della delega  e'  differito  di  un
          periodo corrispondente al ritardo  medesimo,  comunque  non
          eccedente i tre mesi dalla scadenza del termine di  cui  al
          comma 6. Le competenti Commissioni  parlamentari  esprimono
          il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
          Qualora il termine per  l'espressione  del  parere  decorra
          inutilmente, il decreto legislativo  puo'  comunque  essere
          emanato. 
                8. (abrogato) 
                9. Al fine di elevare il livello di  concorrenza  del
          mercato elettrico nella regione Sardegna,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas,  entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge e sulla base
          di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico,
          adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare  l'offerta
          di energia nella medesima regione mediante l'individuazione
          di un meccanismo di mercato che consenta  l'acquisizione  e
          la cessione di  capacita'  produttiva  virtuale  sino  alla
          completa realizzazione delle infrastrutture energetiche  di
          integrazione con la rete nazionale. 
                10.   Trascorsi   novanta   giorni   dall'avvio   del
          meccanismo di cui al comma  9,  l'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  determina  le   modalita'   per   la
          cessazione, entro il 31  dicembre  2009,  dell'applicazione
          delle condizioni tariffarie per  le  forniture  di  energia
          elettrica di cui ai commi 11  e  12  dell'articolo  11  del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 
                11.  Il  regime   di   sostegno   previsto   per   la
          cogenerazione ad alto rendimento di cui al secondo  periodo
          del comma 1  dell'articolo  6  del  decreto  legislativo  8
          febbraio 2007, n. 20, e' riconosciuto per  un  periodo  non
          inferiore a dieci anni, limitatamente  alla  nuova  potenza
          entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore  del
          medesimo  decreto   legislativo,   a   seguito   di   nuova
          costruzione  o   rifacimento   nonche'   limitatamente   ai
          rifacimenti di impianti esistenti. Il  medesimo  regime  di
          sostegno  e'  riconosciuto  sulla  base  del  risparmio  di
          energia   primaria,   anche   con   riguardo    all'energia
          autoconsumata sul sito di produzione,  assicurando  che  il
          valore economico dello stesso regime  di  sostegno  sia  in
          linea con quello riconosciuto nei principali  Stati  membri
          dell'Unione  europea  al  fine  di  perseguire  l'obiettivo
          dell'armonizzazione   ed    evitare    distorsioni    della
          concorrenza.  Con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico, da emanare entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, sono definiti i  criteri  e
          le modalita' per il riconoscimento dei benefici di  cui  al
          presente comma, nonche', con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da
          adottare entro  la  medesima  data,  dei  benefici  di  cui
          all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
          20,   garantendo   la   non   cumulabilita'   delle   forme
          incentivanti.95 
                12. Sono prorogati di  un  anno  i  termini  previsti
          dall'articolo 14, comma 1, lettere b)  e  c),  del  decreto
          legislativo 8  febbraio  2007,  n.  20,  per  l'entrata  in
          esercizio degli  impianti  di  cogenerazione,  al  fine  di
          salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1,
          comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239.  Per  effetto
          di detta proroga, i diritti acquisiti da soggetti  titolari
          di impianti realizzati, o  in  fase  di  realizzazione,  in
          attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto
          2004, n. 239, nel testo vigente al 31 dicembre  2006,  sono
          fatti salvi purche' i medesimi impianti: 
                  a) siano gia'  entrati  in  esercizio  nel  periodo
          intercorrente tra la data di entrata in vigore della  legge
          23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006; 
                  b) siano stati autorizzati dopo la data di  entrata
          in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della
          data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro  il
          31 dicembre 2009; 
                  c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre  2009,
          purche'   i   lavori   di   realizzazione    siano    stati
          effettivamente iniziati prima della data  del  31  dicembre
          2006. 
                13.  All'articolo  2,  comma  152,  della  legge   24
          dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
          parole: «assegnati dopo il 31 dicembre 2007».  All'articolo
          2, comma 173, della medesima legge n. 244 del 2007, dopo le
          parole:  «enti  locali»  sono  inserite  le  seguenti:   «o
          regioni». 
                14. Alla lettera d) del  numero  1  della  sezione  4
          della parte  II  dell'allegato  X  alla  Parte  quinta  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le  parole:
          «esclusivamente meccanica» sono inserite  le  seguenti:  «e
          dal  trattamento   con   aria,   vapore   o   acqua   anche
          surriscaldata». 
                15. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 2,
          comma  141,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  a
          decorrere dall'anno 2009, con decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico,   su   proposta   dell'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas, e' aggiornato trimestralmente
          il  valore  della   componente   del   costo   evitato   di
          combustibile  di  cui   al   provvedimento   del   Comitato
          interministeriale dei prezzi n. 6/92 del  29  aprile  1992,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  109  del  12  marzo
          1992, da riconoscere in acconto fino  alla  fissazione  del
          valore  annuale  di  conguaglio.  Tali  aggiornamenti  sono
          effettuati   sulla   base   di   periodi   trimestrali   di
          registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere  di
          riferimento  della  componente  convenzionale  relativa  al
          valore  del  gas  naturale  di  cui  al   punto   3   della
          deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
          gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008  per  tener  conto  delle
          dinamiche  di  prezzo  dei  prodotti  petroliferi,  tenendo
          altresi'   conto   dell'evoluzione    dell'efficienza    di
          conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo
          evitato di combustibile di  cui  alla  deliberazione  della
          medesima Autorita' n. 249/06 del 15 novembre 2006. 
                16. Per gli impianti di  microcogenerazione  ad  alto
          rendimento ai sensi della normativa  vigente,  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite  norme
          per   la   semplificazione   degli   adempimenti   relativi
          all'installazione  dei  dispositivi  e   alle   misure   di
          carattere  fiscale  e  per  la  definizione  di   procedure
          semplificate in materia di versamento delle accise e  degli
          altri oneri tributari e fiscali. 
                17. Il decreto di cui al comma 16 non deve comportare
          minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato. 
                18.  Anche  in  deroga  alle  disposizioni   di   cui
          all'articolo 32, comma 8, l'Autorita'  di  regolazione  per
          energia, reti e ambiente definisce i criteri e le modalita'
          per  l'assegnazione  delle   risorse   interrompibili,   da
          assegnare con procedure di gara a ribasso, sulla  base  dei
          criteri  tecnici  definiti  dalla  societa'  Terna   S.p.A.
          coerenti con le esigenze di immediatezza del servizio e nel
          rispetto  dei  principi  di  neutralita'  tecnologica,  cui
          partecipano utenti finali e accumuli. 
                19.  I  clienti  finali  che  prestano   servizi   di
          interrompibilita' istantanea o di emergenza sono  esentati,
          relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che
          hanno  contrattualizzato  una  potenza  interrompibile  non
          inferiore a 40 MW per  sito  e  solo  per  la  quota  parte
          sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione  dei
          corrispettivi  di  cui  agli  articoli  44,  45,  48  e  73
          dell'allegato  A  della  deliberazione  dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006. 
                20. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge,  l'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il  gas  propone  al  Ministro  dello  sviluppo
          economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata
          delle convenzioni CIP 6/92, da  disporre  con  decreti  del
          medesimo Ministro, con  i  produttori  che  volontariamente
          aderiscono a detti meccanismi. Gli  oneri  derivanti  dalla
          risoluzione anticipata da liquidare ai produttori  aderenti
          devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei
          casi in cui non si risolvano le convenzioni. 
                21. La validita' temporale dei bolli metrici e  della
          marcatura «CE» apposti sui misuratori di  gas  con  portata
          massima fino  a  10  metri  cubi/h  e'  di  quindici  anni,
          decorrenti dall'anno della loro  apposizione,  in  sede  di
          verificazione o accertamento della conformita' prima  della
          loro immissione in commercio. 
                22. Con proprio decreto di natura  non  regolamentare
          il Ministro dello sviluppo economico,  sentita  l'Autorita'
          per l'energia  elettrica  e  il  gas,  puo'  stabilire  una
          maggiore validita' temporale rispetto a quella  di  cui  al
          comma  21,  comunque  non  superiore  a  venti  anni,   per
          particolari tipologie di misuratori di gas  che  assicurano
          maggiori efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a
          quelli attualmente installati in prevalenza. 
                23. Non puo' essere apposto un  nuovo  bollo  recante
          l'anno di verificazione o di fabbricazione o di apposizione
          della marcatura «CE» ai  misuratori  di  gas  sottoposti  a
          verificazione dopo la loro riparazione o rimozione. 
                24. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare,  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico   stabilisce,   con
          riferimento alle diverse tipologie  di  misuratori  e  alla
          relativa normativa nazionale e comunitaria, le modalita' di
          individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e
          della marcatura «CE». 
                25.  Ai  fini  di  una  graduale  applicazione  della
          prescrizione  sul  limite  temporale  dei  bolli   metrici,
          l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  stabilisce,
          con proprio provvedimento,  le  modalita'  e  i  tempi  per
          procedere alla sostituzione dei misuratori  volumetrici  di
          gas a pareti deformabili soggetti a rimozione,  assicurando
          che i costi dei misuratori da sostituire non vengano  posti
          a   carico   dei   consumatori   ne'    direttamente    ne'
          indirettamente.  Al  fine   di   consentire   l'innovazione
          tecnologica  del  parco  contatori  gas,  l'Autorita'   per
          l'energia  elettrica  e  il   gas   potra'   prevedere   la
          sostituzione dei misuratori volumetrici  di  gas  a  pareti
          deformabili mediante  contatori  elettronici  che  adottino
          soluzioni tecnologicamente avanzate quali la telelettura  e
          la telegestione, che  assicurino  vantaggi  ai  consumatori
          finali quali una maggiore  informazione  al  cliente  circa
          l'andamento reale  dei  propri  consumi  nonche'  riduzioni
          tariffarie conseguenti  ai  minori  costi  sostenuti  dalle
          imprese. Con il medesimo provvedimento sono determinate  le
          sanzioni amministrative  pecuniarie  che  l'Autorita'  puo'
          irrogare in caso  di  violazioni,  nella  misura  minima  e
          massima di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c),  della
          legge 14 novembre 1995, n. 481. 
                26. Al comma 1 dell'articolo 23 bis del decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in  fine,
          le seguenti parole: «Sono fatte salve le  disposizioni  del
          decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo
          46-bis  del  decreto-legge  1º  ottobre   2007,   n.   159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas  naturale.
          Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato
          articolo  46-bis  sono  determinati  dal   Ministro   dello
          sviluppo economico, di  concerto  con  il  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281,  e  successive  modificazioni,  e  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas,  tenendo  anche  conto  delle
          interconnessioni degli  impianti  di  distribuzione  e  con
          riferimento alle specificita' territoriali e al numero  dei
          clienti finali. In  ogni  caso  l'ambito  non  puo'  essere
          inferiore al territorio comunale». 
                27. Al fine di garantire e migliorare la qualita' del
          servizio elettrico ai clienti finali collegati,  attraverso
          reti private con eventuale produzione interna,  al  sistema
          elettrico nazionale  di  cui  all'articolo  2  del  decreto
          legislativo 16  marzo  1999,  n.  79,  il  Ministero  dello
          sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nuovi
          criteri per la definizione dei rapporti  intercorrenti  fra
          il gestore della rete,  le  societa'  di  distribuzione  in
          concessione, il  proprietario  delle  reti  private  ed  il
          cliente finale  collegato  a  tali  reti.  L'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas e' incaricata  dell'attuazione
          dei suddetti criteri al fine del  contemperamento  e  della
          salvaguardia dei diritti acquisiti, anche  con  riferimento
          alla necessita' di  un  razionale  utilizzo  delle  risorse
          esistenti. 
                28.  Il  comma  1   dell'articolo   8   del   decreto
          legislativo 30 maggio  2005,  n.  128,  e'  sostituito  dal
          seguente: «1. Le miscele combustibili diesel-biodiesel  con
          contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 7  per  cento,
          che rispettano le caratteristiche del  combustibile  diesel
          previste dalla norma CEN prEN 590 - Settembre 2008, possono
          essere immesse in consumo sia presso utenti extra rete  che
          in rete. Le miscele con contenuto in  biodiesel  in  misura
          superiore al 7 per cento possono essere avviate al  consumo
          solo presso utenti extra rete e impiegate esclusivamente in
          veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele». 
                29. Nel regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 3  settembre  2008,  n.  156,
          recante  la  disciplina  per   l'applicazione   dell'accisa
          agevolata sul bio-diesel, il limite del  5  per  cento  del
          contenuto sul biodiesel di cui  agli  articoli  7  e  9  e'
          elevato al 7 per cento.».