(Convenzione - art. 32)
                             Articolo 32 
   1. Tutti i beni acquisiti dall'OCCAR utilizzando fondi disponibili
sui propri capitoli di bilancio o previa  approvazione  speciale  del
CdS, da uno Stato Membro a nome dell'OCCAR e utizzando  finanziamenti
comuni, sono di proprieta' dell'OCCAR. 
   2. La ripartizione di ogni profitto ricavato dalla utilizzazione o
dalla vendita di beni acquisiti dall'OCCAR tramite fondi  tratti  dal
bilancio amministrativo dell'Organizzazione, viene  decisa  dal  CdS.
Nel caso di scioglimento dell'OCCAR,  la  differenza  tra  gli  utili
derivati dalla cessione di tali beni e le spese  in  cui  e'  incorsa
l'OCCAR, sara' ripartita o sostenuta dagli Stati Membri, secondo  una
formula che verra' previamente stabilita dal CdS.