(Accordo quadro- art. 51)
                             ARTICOLO 51 
 
   1. Le Informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili  per
il mercato saranno recepite in maniera riservata e  salvaguardate  di
conseguenza.  A  tale  scopo,  ogni  Parte  si  accertera'  che  ogni
informazione  fornita  alle  altre  Parti  in   via   riservata   sia
adeguatamente  contraddistinta  in  modo  da  segnalarne  il   valore
commerciale. 
   2. Le  Parti  saranno  anche  preparate  a  sottoscrivere  accordi
diretti  di  riservatezza   con   l'industria   o   altri   detentori
d'informazioni, per quanto riguarda  le  divulgazioni  che  implicano
informazioni ritenute  di  valore  commerciale  o  sensibili  per  il
mercato.